Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24967 del 23/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. un., 23/10/2017, (ud. 26/09/2017, dep.23/10/2017),  n. 24967

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente di sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. BIELLI Stefano – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. D’ANTONIO Enrico – Consigliere –

Dott. CHINDEMI Domenico – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18301-2016 per regolamento di giurisdizione proposto

d’ufficio da:

TRIBUNALE DI ROMA, con provvedimento n. 19/2016 depositato il

19/7/2016 nella causa tra:

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’amministratore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PREMUDA 2, presso lo studio

dell’avvocato LEANDRO BOMBARDIERI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, EQUITALIA SUD S.P.A.;

– resistenti non costituitisi in questa fase –

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/09/2017 dal Consigliere Dott. DOMENICO CHINDEMI;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott.

Mastroberardino Paola, il quale chiede che le Sezioni Unite della

Corte di Cassazione dichiarino, in accoglimento del proposto

conflitto, la giurisdizione del giudice tributario.

Fatto

RITENUTO

che:

la sezione tributaria della Corte di Cassazione rimetteva la causa alle Sezioni Unite per la decisione sulla questione di giurisdizione a seguito del relativo regolamento proposto dal Tribunale di Roma avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma in data 23 10.2013 – sez 53 – nel giudizio promosso dal Condominio di (OMISSIS) nei confronti di Roma Capitale e di Equitalia Sud s.p.a. per l’annullamento dell’intimazione di pagamento della TOSAP nell’anno 1997 (tassa di occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche).

Si costituiva il Condominio chiedendo la declaratoria della giurisdizione del giudice tributario.

Diritto

CONSIDERATO

che:

L’opposizione avverso la cartella esattoriale per il pagamento della tassa per l’occupazione di aree pubbliche (TOSAP) appartiene alla giurisdizione delle commissioni tributarie, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, lett. h, in relazione al capo 2^ del D.Lgs. del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 ed alla L. 16 maggio 1970, n. 281, art. 5 mentre rientra nella giurisdizione del giudice ordinario – a mente della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 5 e succ. modif. – la cognizione delle controversie relative al canone di concessione (COSAP), istituito dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 51 e succ. modif., a partire dal primo gennaio 1999 (Cass. sez. U, Sentenza n. 15593 del 03/07/2009, Cass. Sez. U, Ordinanza n. 11967 del 31/05/2011, Cass. Sez. U, Sentenza n. 1239 del 21/01/2005).

Non rileva che il Condominio abbia ottenuto dal Comune l’annullamento di avvisi di accertamento relativi alla COSAP e il riconoscimento del diritto di ripetere le somme versate in annualità successive, trattandosi di versamenti a titolo di canone di concessione (COSAP), quindi di titolo diverso da quelli oggetto della presente controversia.

Va conseguentemente cassata la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma, dichiarata la giurisdizione del giudice tributario in ordine alla Tosap rimesse le parti dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Cassa la sentenza della commissione tributaria provinciale di Roma, dichiara la giurisdizione del giudice tributario, rimette le parti dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili il 26 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA