Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25079 del 23/10/2017
Cassazione civile, sez. VI, 23/10/2017, (ud. 12/06/2017, dep.23/10/2017), n. 25079
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
A.J. elettivamente domiciliato in ROMA VIA EMO 144, presso lo
studio SORRENTINO, rappresentato e difeso dall’avvocato DI MEO
GIUSEPPE (ammesso g.p. Delib. 22 novembre 2015 cons. ORD. avv.
Napoli).
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO
DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CASERTA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 3710/2015 della CORTE DI APPELLO di
NAPOLI,depositata il 21/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/06/2017 dal Consigliere Dott. ACIERNO MARIA.
Fatto
RAGIONE DELLA DECISIONE
Con sentenza del 27/05/2014 il Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda proposta da A.J., cittadino (OMISSIS), volta al riconoscimento dello status di rifugiato politico o della protezione sussidiaria, riconoscendogli tuttavia il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Il cittadino straniero adiva la Corte d’appello di Napoli censurando la pronuncia di primo grado per il mancato riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria.
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 24/07/2015, ha dichiarato l’appello inammissibile, rilevando che, da un lato, il ricorrente non è esposto al rischio di persecuzione; dall’altro, che la protezione sussidiaria era stata già riconosciuta allo straniero, che l’aveva richiesta per errore anche in appello.
Avverso suddetta pronuncia ricorre per cassazione il cittadino straniero, sulla base di tre motivi.
Non svolge difese l’Amministrazione intimata.
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., comma 1, n. 2 e dell’art. 348 bis c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, per illegittima declaratoria di inammissibilità della pronuncia d’appello. Corte d’appello ha dichiarato inammissibile il gravame senza evidenziare da dove derivi tale declaratoria in rito, e ha ritenuto erroneamente esaurita la questione del riconoscimento della protezione sussidiaria, mancando di valutare la domanda subordinata.
Con il secondo motivo viene lamentata la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5,7,8 e 11 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, ex art. 360, nn. 3 e 5, in relazione all’errata esclusione e alla mancata valutazione di fattispecie integranti atti di persecuzione. Fin dall’audizione dinanzi alla Commissione territoriale il ricorrente aveva dichiarato di provenire dalla regione del (OMISSIS), di essere stato costretto a fuggire dal proprio Paese nel maggio 2012 per aver subito atti persecutori di natura politica ed etnica, posti in essere tanto dalle forze governative, tanto dai gruppi talebani. Il Collegio non ha tenuto conto delle numerose circostanze allegate, fra cui le minacce ricevute da parte di membri del gruppo ATI (Anjuman Turba Islam), vicino ai talebani, a seguito di una denuncia sporta dal ricorrente medesimo per una grave aggressione subita. Intimorito dalle minacce ricevute, decideva di non collaborare con la polizia, che voleva obbligarlo a testimoniare contro i talebani, esponendolo in tal modo alle loro ritorsioni.
Con il terzo motivo viene lamentata la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,3,4 e 14 in relazione all’art. 360, nn. 3, 4 e 5, per omessa pronuncia in ordine alla protezione sussidiaria e per errata valutazione del “grave danno” D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14.
Il primo e terzo motivo, che possono trattarsi congiuntamente in quanto connessi, sono fondati sotto il profilo dell’omessa pronuncia sul motivo d’appello concernente il mancato riconoscimento, da parte del giudice di prime cure, del diritto alla protezione sussidiaria. Il Tribunale, invero, aveva riconosciuto all’istante il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, mentre la Corte d’appello investita dell’impugnazione della decisione di primo grado sia rispetto al riconoscimento dello status di rifugiato politico, sia rispetto al diritto alla protezione sussidiaria – ha omesso del tutto di pronunciarsi su quest’ultima domanda, ritenendo erroneamente che il cittadino straniero avesse già ottenuto tale protezione. La pronuncia impugnata è pertanto viziata, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’art. 112 c.p.c..
Il secondo motivo è fondato sotto il profilo dell’omesso esame circa un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., n. 5. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 8053/2014, hanno chiarito che sussiste tale vizio in caso di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, “motivazione apparente”, “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”.
Nel caso di specie risulta, invero, una motivazione del tutto apparente, limitandosi la Corte a statuire apoditticamente, quanto al diniego di riconoscimento dello status di rifugiato politico, che il ricorrente svolge mere “illazioni” e non è esposto ad alcun rischio di persecuzione, potendo trovare nel suo Paese protezione in qualità di testimone. Tale motivazione si palesa inidonea a rivelare il ragionamento decisorio posto a fondamento della sentenza impugnata, e non fornisce alcuna valutazione in ordine alle precise circostanze di fatto allegate dal richiedente.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che procederà a un nuovo esame dei presupposti concernenti il diritto al riconoscimento dello) status di rifugiato e all’esame del motivo d’appello pretermesso, oltre a provvedere alle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2017