Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25139 del 24/10/2017
Cassazione civile, sez. lav., 24/10/2017, (ud. 23/05/2017, dep.24/10/2017), n. 25139
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –
Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2278/2012 proposto da:
P.C., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA SISTINA 121, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO MONETTI,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE SUMMO,
giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
GIUSEPPE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO,
che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7617/2010 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 30/12/2010, R.G.N. 3266/2007.
Fatto
RILEVATO
che con sentenza del 30 dicembre 2010, la Corte d’Appello di Napoli, confermava la decisione resa dal Tribunale di Napoli e rigettava la domanda proposta da P.C. nei confronti di Poste Italiane S.p.A., avente ad oggetto la declaratoria di nullità del contratto a termine concluso tra le parti per il periodo 3.10/31.12.2002 sulla base della seguente causale “per sostenere il livello di servizio di sportelleria durante la fase di realizzazione dei processi di mobilità, tuttora in fase di completamento, di cui agli accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio, 13 febbraio, 17 aprile, 30 luglio e 18 settembre 2002 che prevedono, al riguardo, il riposizionamento su tutto il territorio degli organici della Società”;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto assolto l’onere di specificazione delle esigenze che, nel caso concreto, legittimano il ricorso al contratto a termine, in ragione del riferimento puntuale agli accordi versati in atti e della coerenza di quelle con i contenuti degli stessi;
che per la cassazione di tale decisione ricorre la P., affidando l’impugnazione a due motivi, poi illustrati con memoria, cui resiste, con controricorso, la Società.
Diritto
CONSIDERATO
che con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, commi 1 e 2, art. 1362 c.c. e segg. e dell’art. 1325 c.c., censura il convincimento espresso dalla Corte territoriale in ordine all’assolvimento, da parte della Società datrice su cui grava, dell’onere previsto dalla legge di specificazione della ragione posta a base dell’assunzione a termine del lavoratore, assumendo l’insufficienza del riferimento al processi di mobilità, da qualificarsi quale mero presupposto dell’insorgere di specifiche ed eccezionali esigenze rimaste indefinite;
che, con il secondo motivo il medesimo convincimento è censurato sotto il profilo della violazione dell’art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., relativamente dunque alla valutazione delle risultanze istruttorie ai fini del giudizio in ordine all’assolvimento dell’onere della prova e sotto il profilo motivazionale;
che i due motivi sui quali si articola l’impugnazione, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi infondati, atteso che il convincimento espresso dalla Corte territoriale in ordine all’assolvimento da parte della Società datrice dell’onere di specificazione delle ragioni oggettive dell’apposizione del termine appaiono supportate da un’adeguata valutazione degli accordi sindacali richiamati nella causale del contratto che, attenendo all’attivazione, nel periodo dagli stessi considerato e nell’ambito del processo di ristrutturazione in atto, di processi di mobilità del personale all’interno dell’azienda al fine di favorirne la redistribuzione su tutto il territorio nazionale, nonchè, quanto alle mansioni, da posizioni sovradimensionate, in genere di staff, verso il servizio di sportelleria, carente di risorse, rivestono decisiva rilevanza alla stregua del consolidato orientamento di questa Corte (cfr., ex multis, Cass. n. 2279/2010, Cass. n. 10033/2010, Cass. n. 16705/2010), secondo cui la specificazione delle ragioni giustificatrici del termine può risultare anche indirettamente nel contratto di lavoro e da esso per relationem in altri testi scritti accessibili alle parti, in particolare nel caso in cui, data la complessità ed articolazione del fatto organizzativo, tecnico o produttivo che è alla base dell’esigenza di assunzioni a termine, questo risulti analizzato in documenti specificatamente ad esso dedicati per ragioni di gestione consapevole e/o concordata con i rappresentanti del personale.
che, pertanto, il ricorso va rigettato con attribuzione delle spese secondo il criterio della soccombenza.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 23 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2017