Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25196 del 24/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 24/10/2017, (ud. 23/06/2017, dep.24/10/2017),  n. 25196

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24064-2014 proposto da:

WINDISCH GRAETZ MARIANO HUGO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

BARNABA TORTOLINI 13, presso lo studio dell’avvocato GIANGUIDO

PORCACCHIA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS), in persona del

Ministro pro tempore, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in

persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti-

avverso la sentenza n. 8799/2014 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

25/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/06/2017 dal Consigliere Dott. FALABELLA MASSIMO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – W.G.M.H. ha agito in giudizio deducendo che tra la prima e la seconda guerra mondiale, in forza del trattato di pace tra lo Stato italiano e la Repubblica di Jugoslavia, era stato ceduto un compendio immobiliare formato da un vasto possedimento agricolo con fabbricati industriali di circa 9000 ettari della proprietà dei principi W.G., di cui lo stesso attore era erede. Evocava in giudizio, pertanto, il Ministero dell’economia e delle finanze e la Presidenza del consiglio dei ministri per sentire accertato il proprio diritto all’integrale indennizzo, in base ai parametri monetari attuali: indennizzo commisurato alla perdita dei beni immobili indicati, con condanna dei convenuti al relativo pagamento, commisurato al residuo credito pecuniario, previa detrazione di quanto già corrisposto, oltre che al risarcimento dei danni morali; in via di subordine, domandava il versamento, in proprio favore, di un equo indennizzo.

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 25 settembre 2014, disponeva la sospensione del processo, ai sensi dell’art. 295 c.p.c. “fino al completo esaurimento del giudizio pendente di cui alla pronunzia n. 9941/1993 della Corte di cassazione, emessa nei confronti delle attuali parti W.G.M.H., attore, Ministero dell’economia e delle finanze, Presidenza del consiglio dei ministri, convenuti”. Al riguardo va segnalato, infatti, che lo stesso attore aveva evocato in giudizio nel 1983 l’allora Ministero del tesoro per la corresponsione del detto indennizzo e il giudizio, a seguito della cassazione con rinvio disposta dalla menzionata sentenza n. 9941 del 1993, non era stato riassunto. Il Tribunale di Roma, investito della questione relativa al giudicato esterno che si sarebbe formato nel primo giudizio, ha osservato che quest’ultimo risultava di fatto ancora pendente, in assenza di alcuna pronuncia da parte del giudice del rinvio: infatti, ha osservato, l’estinzione del processo, nella disciplina applicabile alla fattispecie (anteriore a quella introdotta con la L. n. 69 del 2009), anche se opera di diritto, non può essere dichiarata d’ufficio.

2. Contro il provvedimento che ha disposto la sospensione del procedimento l’attore W.G. ha proposto regolamento di competenza. Il Ministero e la Presidenza del consiglio hanno depositato memoria con cui, peraltro, hanno aderito al primo motivo di ricorso della controparte. Il pubblico ministero ha concluso chiedendo la cassazione del provvedimento impugnato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo è lamentata violazione e falsa applicazione dell’art. 307 c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 393 c.p.c.. Rileva il ricorrente essere sostanzialmente pacifico tra le parti che il pregresso giudizio si sia estinto per mancata riassunzione. Osserva, in particolare, che il Tribunale, nel ritenere che almeno in parte erano state reiterate avanti ad esso domande già formulate nella prima causa, aveva implicitamente affermato che il presente giudizio costituisse reiterazione delle vecchie domande, che andavano decise nell’osservanza del principio di diritto già enunciato.

1.1. – Con il secondo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c.. Il Tribunale, ad avviso del ricorrente, non aveva individuato una vera e propria questione di carattere pregiudiziale: non aveva cioè chiarito in che modo la definizione della precedente controversia costituisse l’indispensabile antecedente logico e giuridico della causa da esso trattata.

1.2. – Il terzo motivo denuncia violazione falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c., e art. 337, comma 2. Oppone il ricorrente che quando tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, il giudice della causa pregiudicata non è tenuto a sospendere il processo, ma può farlo discrezionalmente, a norma dell’art. 337 c.p.c., comma 2, con provvedimento congruamente motivato; nella fattispecie la motivazione non concerneva, però, le ipotetiche ragioni di opportunità che avrebbero consigliato la sospensione.

1.3. – Con il quarto motivo è prospettata l’omessa pronuncia su domande ritualmente proposte e la violazione del giudicato. Il ricorrente si duole, in sintesi, del fatto che il Tribunale abbia, per un verso, omesso di considerare gli accertamenti definitivi compiuti con riferimento alle questioni su cui era caduto il giudicato e, per altro verso, rifiutato di emettere alcuna pronuncia su domande, nuove, che non potevano essere condizionate dall’asserita sopravvivenza del primo procedimento.

2. – Nei termini che si vengono ad esporre è fondato il primo motivo e tanto determina l’assorbimento degli altri.

Il Tribunale fonda il provvedimento con cui dispone la sospensione del giudizio sul rilievo per cui sarebbe mancata – con riferimento al procedimento di rinvio che avrebbe dovuto dar seguito alla sentenza n. 9941/1993 di questa Corte – una declaratoria di estinzione ex art. 307 c.p.c., u.c., nel testo applicabile ratione temporis. In particolare, reputa che, in mancanza di una eccezione di estinzione sollevata dalla parte interessata e in assenza di un conseguente provvedimento assunto, a norma del cit. art. 307, u.c., da parte del giudice davanti al quale doveva riassumersi la causa, si doveva “riconoscere l’effetto permanente della pendenza processuale ad oggi del giudizio di rinvio”.

In realtà, come più volte riconosciuto da questa Corte, l’estinzione del processo può anche essere oggetto di accertamento incidentale in altra causa (Cass. 28 luglio 1965, n. 1793; Cass. 26 novembre 1987, n. 8765; Cass. 12 gennaio 1988, n. 122; Cass. 22 giugno 1993, n. 6903; Cass. 27 agosto 2004, n. 17121; Cass. 18 gennaio 2006, n. 825; Cass. 5 dicembre 2012, n. 21772).

Si è riconosciuto, in particolare, che tale accertamento incidentale possa aver luogo al fine di verificare l’esistenza di una litispendenza (così Cass. 27 agosto 2004, n. 17121 cit.); è da credere che, allo stesso modo, il giudice adito possa verificare se un diverso procedimento, di cui sia dubbia l’estinzione, risulti o meno attualmente pendente: e ciò al fine di accertare se le questioni, che egli assuma essere pregiudicanti rispetto alla decisione che è chiamato ad emettere, siano state o meno definite, e risultino, quindi, coperte, o non coperte, dal giudicato.

Ancora: nell’ipotesi di estinzione di un processo che, per inattività delle parti, non sia stato più riassunto, la riproposizione della medesima azione in un secondo giudizio, fondandosi sull’ammesso riconoscimento della già verificatasi estinzione del primo, comporta l’implicita richiesta di accertamento incidentale dell’estinzione, senza che sia necessaria, in mancanza di apposita prescrizione normativa, la specifica formulazione dell’eccezione di estinzione (da ultimo la cit. Cass. 5 dicembre 2012, n. 21772): ne discende, anche sotto tale profilo, che il Tribunale di Roma avrebbe dovuto trarre precise conclusioni dal fatto che il secondo giudizio aveva ad oggetto la riproposizione degli stessi “temi” trattati nella prima causa (cfr., sul punto, pag. 8 della sentenza).

3. – Il ricorso va pertanto accolto e la pronuncia con cui è stata disposta la sospensione del giudizio deve essere cassata.

La regolamentazione delle spese relative al regolamento di competenza è rimessa al Tribunale di Roma, avanti al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine di legge.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e rimette le parti avanti al Tribunale di Roma anche per le spese della presente fase.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6 Sezione Civile, il 23 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2017

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