Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25197 del 24/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 24/10/2017, (ud. 22/02/2017, dep.24/10/2017),  n. 25197

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. PROTO Cesare A. – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21499-2012 proposto da:

P.D.C.L.S., C.F. (OMISSIS),

P.D.C.U. (OMISSIS), C. IN P.D.C.L. C.F.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PREVESA 11, presso

lo studio dell’avvocato ANTONIO SIGILLO’, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato BENO ANTONIO REVERDINI;

– ricorrenti –

contro

COMUNE INVERIGO, P.I. (OMISSIS) IN PERSONA DEL SINDACO P.T.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MERULANA 234, presso lo

studio dell’avvocato CRISTINA DELLA VALLE, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato LORENZO SPALLINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1669/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 16/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/02/2017 dal Consigliere Dott. SABATO RAFFAELE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI CORRADO che ha concluso per l’inammissibilità del primo

motivo e per il rigetto degli altri motivi del ricorso;

udito l’Avvocato Reverdini Beno Antonio difensore dei ricorrenti che

si riporta agli atti scritti;

udito l’avv. Spallini Lorenzo difensore del controricorrente che si

riporta agli atti depositati.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con citazione notificata il 18 luglio 2003, P.d.C.U., P.d.C.L.S. e C.L. in P.d.C. hanno convenuto innanzi alla sezione distaccata di Cantù del tribunale di Como il comune di Inverigo. Quali comproprietari del complesso monumentale risalente al diciottesimo secolo noto come Villa P.d.C., circondato da un parco secolare e interamente vincolato con decreti del Ministero dell’istruzione pubblica e del Ministero dei beni culturali e ambientali in applicazione, rispettivamente, della L. 20 giugno 1909, n. 364, e L. 21 giugno 1939, n. 1089, hanno esposto che la proprietà è attraversata nella sua parte centrale da un viale denominato Via (OMISSIS), identificato al mappale (OMISSIS), il quale, a seguito di ordinanza emessa in data 13 marzo 1985 dal sindaco del comune di Inverigo, istitutiva del senso unico in (OMISSIS), sarebbe divenuto oggetto di un intenso traffico veicolare non autorizzato da cui sarebbero derivati danni. Atteso che il comune non si era attenuto a inviti della Soprintendenza a studiare un tracciato alternativo e anzi, a partire dal 1997, lo stesso comune aveva adottato una serie di ordinanze contingibili e urgenti, con le quali aveva ordinato alla proprietà il ripristino della Via (OMISSIS) (ordinanze impugnate innanzi al Tar per la Lombardia con quattro distinti ricorsi, dei quali uno accolto), gli attori hanno chiesto che il tribunale accertasse la proprietà esclusiva in capo a sè della Via (OMISSIS), con conseguente inesistenza di alcun diritto o servitù sulla stessa, a partire da (OMISSIS) sino al limite della recinzione su Via Piermarini, con conseguente condanna del comune al risarcimento dei danni in proprio favore.

1.1. – Il Comune di Inverigo, costituendosi, ha chiesto il rigetto della domanda, sul rilievo che la Via (OMISSIS), pur avendo in effetti natura di strada privata, fosse assoggettata ad uso pubblico da tempo immemorabile.

1.2. – Con altra citazione notificata il 29 settembre 2004 il comune di Inverigo ha agito, nei confronti degli attori nella precedente lite, per l’accertamento e la dichiarazione dell’esistenza da tempo immemorabile di una servitù pubblica di transito pedonale e carraio sulla Via (OMISSIS).

1.3. – Riuniti i procedimenti, disposta ed espletata C.T.U. e ascoltati testi, con sentenza depositata il 28 gennaio 2008, il tribunale ha dichiarato, in accoglimento delle domande del comune, costituite per usucapione in capo al comune stesso servitù pubbliche di transito pedonale e carraio, rigettando le domande degli attori P.d.C. volte ad ottenere il riconoscimento del proprio diritto di chiudere la strada.

2. – Avverso la sentenza hanno proposto appello con atto notificato il 6 marzo 2009 i signori P.d.C..

2.1. – Sulla resistenza del comune, la corte d’appello di Milano con sentenza depositata il 16 maggio 2012, ha rigettato l’appello con compensazione delle spese.

2.2. – Nell’esaminare le doglianze degli appellanti, la corte d’appello ha considerato:

– che entro certi limiti il transito fosse consentito già dal 1921, posto che in un atto di compravendita di alcuni terreni dell’epoca dell’epoca si legge che “poichè su tale viale privato viene tollerato il transito per lo scarico di alcuni dei fondi che vengono qui ceduti, i nobili P.d.C. si riservano di sospendere, quando lo credano, tale tolleranza…”;

– che, a fronte della tolleranza precedente, dal 1958 al 1976 fosse documentato esser stata costituita una servitù di uso pubblico sulla base di una convenzione con il comune del 20 ottobre 1958, della durata di 18 anni per effetto di una prevista tacita rinnovazione;

– che per il periodo successivo il transito era documentato da prove testimoniali (in particolare riferendosi a un transito rispettivamente dal 1972 e dal 1975 i testi A.F. e Ca.Va.);

– che dunque “alla data della notificazione dell’atto di citazione in data 18.7.2003 l’esercizio in via di fatto della servitù di pubblico passaggio si era certamente protratto per il tempo necessario all’usucapione”, essendo “possibile ricavare che quanto meno dagli inizi degli anni ‘70 si sia verificato assoggettamento della Via (OMISSIS) ai fini del transito veicolare”, sulla base di “elementi di natura documentale, costituiti in particolare dalla convenzione del 1958 (scaduta nel 1976)… sia le risultanze delle prove testimoniali”.

3. – Con atto notificato il 27 settembre 2012 P.d.C.U., P.d.C.L.S. e C.L. in P.d.C. hanno impugnato per cassazione detta sentenza, notificata il 18 giugno 2012, sulla base di cinque motivi, illustrati da memoria. Il comune di Inverigo ha resistito con controricorso, anch’esso illustrato da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso i sig.ri P.d.C. deducono violazione di diverse norme di diritto (artt. 825,1144,1158,2943 e 1165 c.c.), per aver erroneamente la sentenza impugnata ritenuto documentato l’esercizio di un uso pubblico di passaggio in base alla convenzione del 1958, in quanto oggetto della convenzione del 1958 sarebbe tale “viale di proprietà P.”, diverso dalla “Via (OMISSIS)” oggetto di giudizio. Conseguentemente il giudice avrebbe erroneamente individuato tale convenzione quale titolo a fondamento della servitù di pubblico transito; avrebbe altresì errato nel calcolo del termine ventennale per l’usucapione, calcolato a partire per lo meno dagli anni ‘70 sulla base della convenzione del 1958 riferita al diverso tratto viario, e non invece dall’ordinanza sindacale 13.3.1985. Deducono anche contraddittoria motivazione su fatto controverso costituito dalla decorrenza del termine di usucapione.

1.1. – Il motivo è inammissibile. Invero, il motivo stesso difetta di pertinenza con la ratio decidendi essenziale della sentenza. Con la sentenza (p. 7) i giudici del merito hanno accertato che “quantomeno dalla prima metà degli anni ‘70” sia stato praticato il passaggio pubblico sulla strada, proseguito “durante il corso degli anni ‘80… sino all’epoca attuale”, smentendo che tale avvio si fosse avuto dall’istituzione del senso unico sulla (OMISSIS) in data 13.3.85, come sostenuto dai ricorrenti, sicchè al momento della domanda (2003) si era compiuta l’usucapione (p. 7, seconda metà); a sostegno del convincimento, la corte risultanze territoriale adduce risultanze testimoniali.

1.2. – In tale situazione, è ben vero che la corte d’appello svolge considerazioni (p. 6, in esordio) sulla situazione possessoria precedente, effettivamente facendo riferimento alla convenzione del 1958 che la corte stessa mostra di ritenere riferita, quanto alla concessione del passaggio, al tratto viario in questione (mentre i ricorrenti deducono essere riferita la concessione ad altro tratto viario, a fronte dell’assunzione dell’onere di manutenzione per quello in questione; e in tal senso pare deporre la lettera della clausola della convenzione con il comune del 20 ottobre 1958, con cui “il nobile Antonio P.d.C. concede l’uso del viale di proprietà per il transito pubblico di veicoli”, a condizione che il comune si assuma “la manutenzione ordinaria del viale stesso… Il comune curerà inoltre la manutenzione della strada di proprietà degli eredi… che dalla piazza della frazione di (OMISSIS) porta alla (OMISSIS)”; sottolineatura aggiunta). L’asserzione della corte d’appello (che riassume la clausola, invece significativamente connotata dall’avverbio “inoltre” che mostra l’effettivo riferimento a due distinti tratti viari, come del resto ritenuto dal tribunale) ben potrebbe rappresentare un errore, ma dello stesso in nessun modo i ricorrenti si fanno carico di far emergere l’influenza sulla decisione, posto che – come detto – la ratio decidendi risulta basata sul possesso a far tempo dalla prima metà degli anni ‘70, in base a deposizioni testimoniali, la cui ricostruzione risulta insindacabile in sede di legittimità, in assenza di vizi motivazionali.

1.3. – In definitiva, quand’anche – come si assume da parte dei ricorrenti – erroneamente la sentenza impugnata abbia ritenuto documentato l’esercizio di un uso pubblico di passaggio rilevante ai fini di causa in base alla convenzione del 1958, in quanto oggetto della convenzione del 1958 sarebbe tale “viale di proprietà P.”, diverso dalla “Via (OMISSIS)” oggetto di giudizio, e conseguentemente abbia errato nel porre in continuità le pratiche di passaggio, non appare – in base al testo della sentenza impugnata – che, ai fini della decorrenza del termine di usucapione, l’errore esplichi alcuna influenza, neppure chiarita dai ricorrenti, sulla ratio effettiva della sentenza stessa.

1.4. – Dato quanto innanzi, questa corte resta esentata dallo statuire in alcun modo, in assenza di impugnazione, sui profili (che altrimenti rileverebbero ove si trattasse di un medesimo tratto viario e l’oggetto della concessione per convenzione coincidesse con l’oggetto della pratica possessoria attestata dalle deposizioni) relativi al decorso del termine di usucapione (dalla prima metà degli anni ‘70 – cfr. sentenza) durante la detenzione in base a una concessione fondata su convenzione, nonchè all’esigenza di un interversione del titolo anche una volta scaduta la concessione.

2. – Con il secondo motivo di ricorso i signori P.d.C. deducono vizi di motivazione in ordine all’idoneità tecnica del tratto viario a soddisfare esigenze pubbliche, non avendo la corte territoriale considerato la viabilità alternativa suggerita dal c.t.u., le condizioni della strada e il suo stato di degrado, la carenza di illuminazione pubblica e la sua pericolosità, la presenza di una strettoia e l’influenza negativa del traffico sulla stabilità della muratura.

Con il terzo motivo, poi, denunciano non aver la corte d’appello tenuto conto dell’inidoneità viaria della Via (OMISSIS), quale bene culturale vincolato come parte integrante del complesso monumentale Villa P.d.C..

Con il quarto mezzo i ricorrenti deducono, infine, la carenza di giurisdizione del giudice ordinario nell’attività di comparazione dell’interesse viabilistico con altri interessi pubblici, quali quelli di conservazione di beni culturali quale è il compendio della Villa P., per il quale anche il comune di Inverigo sarebbe venuto meno agli obblighi di tutela.

2.1. – I motivi possono essere esaminati congiuntamente, essendo accomunati da quanto meno un profilo di inammissibilità che li interessa tutti. Trattasi, infatti, di doglianze che non risulta siano state proposte nel corso dei gradi di merito, neppure i motivi – in violazione del principio di autosufficienza – contenendo le opportune menzioni che mettano questa Corte in condizione di verificare le fasi processuali e le modalità con cui le deduzioni stesse sarebbero state svolte.

2.2. – Ciò posto, resta esentata questa Corte dal valutare gli ulteriori profili di inammissibilità, salvo a chiarirsi – quanto all’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario che, come statuito da questa Corte a far tempo dalla sentenza a sezioni unite n. 24883 del 09/10/2008, l’interpretazione dell’art. 37 c.p.c., secondo cui il difetto di giurisdizione “è rilevato, anche d’ufficio, in qualunque stato e grado del processo”, deve tenere conto dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, per cui è inammissibile l’eccezione di difetto di giurisdizione, che non risulti previamente sollevata o oggetto di statuizione giudiziale ed emerga per la prima volta in sede di legittimitàf; tanto a prescindere da qualunque delibazione dell’eccezione stessa in materia quale quella dell’usucapione di servitù pubblica di passaggio.

3. All’inammissibilità dei motivi segue il rigetto del ricorso, con carico delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, secondo la soccombenza.

PQM

La corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione a favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.000 per compensi ed Euro 200 per esborsi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sezione seconda civile, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA