Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25205 del 24/10/2017
Cassazione civile, sez. II, 24/10/2017, (ud. 25/05/2017, dep.24/10/2017), n. 25205
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10347-2015 proposto da:
V.R., domiciliata in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la CORTE
di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE
MASCOLO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO ECONOMIA FINANZE, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto n.62494/10 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositato il 13/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
25/05/2017 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA.
Fatto
IN FATTO
Con decreto del 13.10.2014 la Corte d’appello di Roma rigettava il ricorso per equa riparazione, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 proposte da V.R., quale erede di F.A., per essere stata depositata nel giudizio amministrativo presupposto un’istanza di prelievo non rituale. Detta condizione di procedibilità (recte, proponibilità) della domanda, prevista dal D.L. n. 112 del 2008, art. 54 convertito in L. n. 133 del 2008, e successive modificazioni, osservava la Corte distrettuale, non poteva ritenersi assolta in quanto depositata dopo il decesso della de cuius, parte del giudizio presupposto, e senza che nelle more Rosaria V. vi si fosse costituita in prosecuzione.
Per la cassazione di tale decreto V.R. propone ricorso, sulla base di un unico motivo.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze resiste con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380-bis c.p.c., comma 1, inserito, a decorrere dal 30 ottobre 2016, dal D.L.31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. f), convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – L’unico motivo di ricorso deduce la violazione o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, commi 1 e 3, e del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, e successive modificazioni, e l’erronea, contraddittoria o insufficiente motivazione, in relazione, rispettivamente, all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Deduce al riguardo che la condizione di proponibilità richiamata nel decreto impugnato è soddisfatta dall’istanza di prelievo, che non necessita della sottoscrizione della parte patrocinata e che il difensore può validamente presentare anche dopo la morte di quest’ultima in virtù dell’ultrattività del mandato.
2. – Il motivo è manifestamente fondato.
Come questa Corte ha già avuto modo di osservare (v. Cass. n. 92/16), “(L)’istanza di prelievo – necessitata ai fini della L. n. 89 del 2001 per tutti i processi pendenti al 16.9.2010, data entrata in vigore del nuovo processo amministrativo, in virtù del nuovo testo del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, – assolve la funzione di segnalare al giudice il permanente interesse della parte alla definizione del giudizio, interesse che sovente può venir meno per circostanze sopravvenute (quali atti di autotutela o sanatorie) alla proposizione della domanda (cfr. Cass. n. 3271/11). Per la sua esclusiva inerenza processuale, essa costituisce un caratteristico atto procuratorio, cui provvede il patrocinatore in forza del mandato difensivo ricevuto per la costituzione in giudizio. L’istanza di prelievo, pertanto, è validamente posta in essere finchè è efficace la procura alla lite che la sorregge, e dunque anche dopo la morte della parte rappresentata ove il procuratore, non dichiarando l’evento interruttivo, si avvalga della consequenziale ultrattività del mandato ai sensi dell’art. 300 c.p.c. Ultrattività che all’interno del medesimo grado di giudizio è sempre stata del tutto pacifica nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. ex pluribus, Cass. nn. 10964190, 3931/89, 3306/85 e 1229/84)”.
3. – La Corte distrettuale non si è attenuta a tale principio, per cui s’impone la cassazione del decreto impugnato, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma, non ricorrendo ad evidenza (per la necessità di accertare ogni aspetto fattuale della vicenda presupposta) le condizioni per la decisione della causa nel merito.
4. – Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma, che provvederà anche sulle spese di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2017