Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25274 del 25/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 25/10/2017, (ud. 04/10/2017, dep.25/10/2017),  n. 25274

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana M. T. – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. DI GIRONIMO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22792-2012 proposto da:

COMUNE DI CIVITAVECCHIA in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL CORSO 504, presso lo

studio dell’avvocato MICHELE LO RUSSO, rappresentato e difeso

dall’avvocato DOMENICO OCCAGNA giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

B.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 176/2011 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 12/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/10/2017 dal Consigliere Dott. DI GERONIMO PAOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE TOMMASO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato OCCAGNA che si riporta agli atti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La contribuente impugnava tre avvisi di accertamento relativi all’ICI per le annualità 2003-2004-2005, relativa alla maggior imposta dovuta per effetto dell’attribuzione della rendita catastale all’immobile della contribuente, senza la maggiorazione di sanzioni ed interessi; con sentenza della CTP il ricorso veniva accolto ed, a seguito di appello proposto dal Comune di Civitavecchia, la CTR confermava la sentenza di primo grado sul presupposto che il Comune non avesse indicato negli avvisi di accertamento la data della “messa in atti” della rendita catastale, in tal modo impedendo al contribuente di individuare il regime giuridico applicabile L. n. 342 del 2000, ex art. 74.

2. Avverso tale pronuncia, il Comune propone ricorso in cassazione, articolando tre motivi; la contribuente non articolava difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si deduce la violazione di legge relativamente alla L. n. 241 del 1990, art. 21 – octies, sul presupposto che l’avviso di accertamento, essendo a contenuto vincolato, non richiedeva l’indicazione di elementi ulteriori rispetto a quelli inseriti (dati catastali, moltiplicatori ed aliquote applicabili).

2. Con il secondo motivo si deduce la violazione della L. n. 342 del 2000, art. 74, nella parte in cui la CTR ha ritenuto l’invalidità degli avvisi di accertamento a fronte della mancata indicazione della data di “messa in atti” dell’attribuzione della rendita catastale.

3. Con il terzo motivo si deduce il vizio di motivazione circa la ritenuta inidoneità degli avvisi ad individuare il regime normativo applicabile ratio temporis alla notifica della rendita catastale.

4. I tre motivi possono essere trattati congiuntamente, concernenti essenzialmente un aspetto unitario, relativo alla necessità o meno dell’indicazione della data di “messa in atti” della rendita catastale e della possibilità di desumere il regime normativo sulla base delle indicazioni contenute nell’avviso di accertamento.

5. Il ricorso è fondato. La L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 3, ha stabilito un regime differenziato per l’attribuzione di efficacia dell’attribuzione della rendita catastale, in particolare “Per gli atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione della rendita, adottati entro il 31 dicembre 1999, non ancora recepiti in atti impositivi dell’amministrazione finanziaria o degli enti locali, i soggetti attivi di imposta provvedono, entro i termini di prescrizione o decadenza previsti dalle norme per i singoli tributi, alla liquidazione o all’accertamento dell’eventuale imposta dovuta sulla base della rendita catastale attribuita. I relativi atti impositivi costituiscono a tutti gli effetti anche atti di notificazione della predetta rendita”. Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, la norma in esame va interpretata nel senso che, qualora la rendita catastale sia stata attribuita entro il 31 dicembre 1999 e l’atto impositivo che la recepisce venga notificato successivamente alla data di entrata in vigore della L. n. 342 cit. (10 dicembre 2000), soltanto con tale notificazione il contribuente acquisisce piena conoscenza di detta attribuzione (laddove, fino al 31 dicembre 1999, era sufficiente l’affissione all’albo pretorio), con la conseguenza che dalla data della notificazione medesima il contribuente è legittimato a proporre impugnazione non solo avverso la determinazione del tributo, ma anche nei confronti della determinazione della rendita (Cass. 5/3/2009, n. 5373).

6. La diversità del regime di pubblicità e notifica della rendita catastale, tuttavia, non prevede affatto uno specifico onere in capo all’ente impositore di indicare, unitamente all’avviso di accertamento contenente la notifica della nuova rendita, anche la data in cui questa è stata attribuita. Il Comune, infatti, è tenuto esclusivamente a notificare la nuova rendita, essendo onere del contribuente eccepire l’eventuale inapplicabilità della previsione della L. n. 342 del 2000, art. 74,comma 3. Ne consegue che ha errato la CTR nel ritenere l’illegittimità dell’avviso di accertamento per effetto della mancata espressa indicazione della “messa in atti” della nuova rendita, in tal modo introducendo un motivo di invalidità non previsto, neppure implicitamente, dalla norma in esame. Quanto detto determina la fondatezza del secondo motivo di gravame e l’assorbimento del primo.

7. Peraltro, ad ulteriore conforto dell’accoglimento del ricorso, va evidenziato come anche il vizio motivazionale è pienamente fondato. Secondo la CTR, infatti, l’avviso di accertamento non conterrebbe indicazioni in ordine al regime di notifica dell’attribuzione della rendita catastale, mancando l’indicazione espressa della “messa in atti”. Tale affermazione, oltre che contraria alla previsione normativa, risulta anche fondata su una motivazione gravemente contraddittoria rispetto al contenuto degli avvisi di accertamento. Il ricorrente, riportando integralmente il contenuto dell’avviso, ha evidenziato come in tale atto si specificava che “il presente avviso vale anche quale formale comunicazione dell’attribuzione della rendita e, a tal fine, si allega copia dell’interrogazione catastale”. Il suddetto inciso fa chiaramente riferimento alla previsione della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 3, sicchè il contribuente è stato messo pienamente a conoscenza del regime applicabile, non occorrendo anche la specifica indicazione della data di “messa in atti” della nuova rendita catastale.

8. Alla luce di quanto detto, il ricorso va accolto e, non occorrendo compiere ulteriori accertamenti di merito, può essere deciso ex art. 384 c.p.c., con conseguente rigetto del ricorso originariamente proposto dalla contribuente nei confronti degli avvisi di accertamento impugnati.

6. In considerazione della diversa definizione nelle pregresse fasi di giudizio, si ritiene di compensare le spese della fase di merito, mentre quelle della fase di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso annullando la decisione impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., rigetta il ricorso originariamente proposto dalla contribuente nei confronti degli avvisi di accertamento relativi all’ICI dovuta per le annualità 2003-2004-2005, compensando le spese del giudizio di merito;

condanna la controricorrente al pagamento, in favore del Comune di Civitavecchia, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2017

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