Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25406 del 26/10/2017


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Cassazione civile, sez. III, 26/10/2017, (ud. 06/12/2016, dep.26/10/2017),  n. 25406

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21951-2013 proposto da:

B.C. (OMISSIS), A.M. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TACITO 23, presso lo studio

dell’avvocato COSTANZA ANIELLO, rappresentati e difesi dall’avvocato

ROBERTO PACCHIOLI giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALESSANDRIA

26, presso lo studio dell’avvocato ANDREA CIFARIELLO, rappresentato

e difeso dall’avvocato SALVATORE PORCU giusta procura speciale del

Dott. Notaio MI. in (OMISSIS), REP. N. (OMISSIS);

GENERALI ITALIA SPA conferitaria del ramo d’azienda assicurativo

della Direzione per l’Italia di ASSICURAZIONI GENERALI SPA a mezzo

della propria mandataria GENERALI BUSINESS SOLUTIONS S.C.P.A. in

persona dei suoi Procuratori Speciali e legali rappresentanti pro

tempore Sigg.ri C.P. e P.M.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 4, presso lo

studio dell’avvocato PAOLO GELLI, che la rappresenta e difende

giusta procura speciale in calce al controricorso;

PA.GI., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALESSANDRIA 26,

presso Io studio dell’avvocato ANDREA CIFARIELLO, rappresentato e

difeso dall’avvocato SALVATORE PORCU giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

LINX SRL, FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, ZIRA SRL IN LIQUIDAZIONE,

V.A.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3413/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 23/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

6/12/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito l’Avvocato ROBERTO PACCHIOLI;

udito l’Avvocato PILADE PERROTTI per delega;

udito l’Avvocato AMEDEO MANDRAS per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE TOMMASO che ha concluso per il rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Linx S.r.l. e la (OMISSIS) S.r.l., rispettivamente proprietaria e conduttrice dei locali al pianterreno del fabbricato sito in (OMISSIS), in cui la seconda esercitava un’attività commerciale nel settore dell’abbigliamento, convennero in giudizio, per sentirli condannare al risarcimento dei danni, A.M., B.C. e V.A., i primi due comproprietari e la terza proprietaria esclusiva di unità immobiliari site al primo piano del predetto fabbricato e interessate da lavori di ristrutturazione affidati alla Zira S.r.l., in occasione dei quali, più volte nel corso dell’anno 1997, a seguito di intense piogge, si erano verificate consistenti infiltrazioni di acqua piovana nei locali siti al pianterreno, con conseguenti danni alle pareti, ai pavimenti in legno e agli infissi dell’immobile di proprietà della Linx, con danni ad arredi e merci di proprietà della (OMISSIS).

I convenuti A. e B. si costituirono, contestarono le domande attoree e chiesero ed ottennero di chiamare in causa l’appaltatrice Zira S.r.l. per essere da questa manlevati e garantiti e nei confronti della quale i predetti proposero domanda riconvenzionale chiedendone la condanna al pagamento della somma di Lire 40.000.000, a titolo di contributo alle spese di rifacimento della copertura dell’edificio.

Anche la convenuta V. si costituì, chiedendo il rigetto delle domande attoree nonchè di essere autorizzata alla chiamata del terzo nei confronti di Zira S.r.l., dalla quale chiese di essere garantita e manlevata.

Zira S.r.l., a sua volta, chiese ed ottenne di chiamare in causa le Assicurazioni Generali S.p.a., per essere da quest’ultima manlevata e garantita.

La società assicuratrice, costituendosi, contestò la pretesa avanzata nei suoi confronti, sostenendo che l’evento verificatosi non era oggetto di copertura assicurativa.

Con sentenza n. 10802/2008, il Tribunale di Milano 1) dichiarò la responsabilità civile dei convenuti per gli eventi dannosi dedotti in causa; 2) condannò i convenuti, in solido, al pagamento, a titolo di risarcimento danni, della somma di Euro 46.748,06, oltre interessi, in favore di Linx S.r.l., e della somma di Euro 147.137,26, oltre interessi, in favore del Fallimento della (OMISSIS) S.r.l.; 3) in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta, condannò la Linx al pagamento della somma di Euro 20.658,27, oltre interessi, e compensò le spese di lite in relazione a tale domanda; 4) condannò Zira S.r.l. e Assicurazioni Generali S.p.a., in solido tra loro, a rimborsare ai convenuti le somme di cui al precedente n. 2); 5) condannò i convenuti, in solido, a rimborsare a Linx e al Fallimento le spese di lite; 6) condannò i terzi chiamati in solido a rimborsare ai convenuti, oltre alle spese legali di cui al n. 5), anche le spese di lite dagli stessi sostenute per il giudizio di primo grado.

Avverso detta sentenza Assicurazioni Generali S.p.a. propose gravame, lamentando, tra l’altro, che il Tribunale l’avesse condannata al pagamento delle già indicate somme in favore dei convenuti, sebbene l’assicurata Zira S.r.l. non avesse formulato alcuna richiesta all’assicuratore di pagare direttamente al terzo danneggiato, e chiedendo, in sintesi, che fosse esclusa la sua responsabilità civile o al più contenuta nei limiti del massimale di polizza e con l’applicazione della franchigia contrattualmente prevista.

Si costituirono in secondo grado Zira S.r.l., proponendo, a sua volta, appello incidentale, nonchè Linx e Fallimento All American Stars, chiedendo questi ultimi la conferma della sentenza del Tribunale.

Si costituirono altresì l’ A. e la B., i quali si opposero ai motivi di appello di Generali Assicurazioni S.p.a. relativi all’esclusione ovvero alla limitazione della copertura assicurativa e alla condanna solidale della già indicata società assicuratrice con l’assicurata Zira S.r.l. al pagamento delle spese di primo grado e proposero, a loro volta, appello incidentale.

Pure la V. si costituì e propose appello incidentale.

La Corte di appello di Milano, con sentenza depositata in data 23 ottobre 2012, a) in parziale accoglimento dell’appello proposto da Assicurazioni Generali S.p.a. e in parziale riforma della sentenza impugnata, condannò Assicurazioni Generali S.p.a., in solido con Zira S.r.l. in liquidazione, a rimborsare a A.M., B.C. ed V.A. le somme di cui al capo n. 2) del dispositivo della sentenza di primo grado, limitata la responsabilità solidale della Assicurazioni Generali S.p.a. all’importo di Euro 24.272,85, oltre interessi, ferma restando la responsabilità di Zira S.r.l. in liquidazione per le intere somme stabilite al predetto capo n. 2); b) confermò nel resto la sentenza impugnata; c) condannò A., B. e V., in solido tra loro, a rifondere agli appellati Linx S.r.l. in liquidazione e Fallimento (OMISSIS) S.r.l. le spese di lite di quel grado; d) condannò Assicurazioni Generali S.p.a. e Zira S.r.l. in liquidazione, in solido, a tenere indenni A., B. e V. dall’onere delle spese di lite che questi avrebbero dovuto rifondere al Fallimento (OMISSIS) S.r.l. e a Linx S.r.l. in liquidazione; e) condannò Assicurazioni Generali S.p.a. e Zira S.r.l. in liquidazione, in solido tra loro, a rifondere ad A., B. e V. le spese di quel grado;

e) compensò integralmente le spese di lite di quel grado tra Assicurazioni Generali S.p.a. e Zira S.r.l. in liquidazione.

Avverso la sentenza della Corte territoriale B.C. e A.M. hanno proposto ricorso per cassazione basato su undici motivi e illustrato da memoria.

Hanno resistito con distinti controricorsi Generali Italia S.p.a., conferitaria del ramo d’azienda assicurativo della Direzione per l’Italia di Assicurazioni Generali S.p.a. a mezzo della propria mandataria Generali Business Solutions S.c.p.a., M.S. (indicato, per evidente lapsus calami, nella sola intestazione del controricorso, come M.G.) e Pa.Gi..

Generali Italia S.p.a. ha pure depositato memoria.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3; nullità della sentenza con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione alla mancata pronuncia sulla domanda di inammissibilità dell’appello proposto da Generali Assicurazioni S.p.a. contro l’estinta Zira S.r.l.”, i ricorrenti lamentano che la Corte territoriale abbia omesso di pronunciarsi in ordine all’eccezione relativa alla inammissibilità della predetta impugnazione, eccezione da essi sollevata in base ai seguenti rilievi: la Zira S.r.l. era stata cancellata dal registro delle imprese prima della notifica dell’appello; la cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese comportava l’estinzione della stessa società; pertanto, l’appello principale era stato proposto (quanto ai motivi sub 1 e 2, attinenti ai rapporti tra Generali Assicurazioni S.p.a. e Zira S.r.l.) nei confronti di soggetto giuridicamente inesistente. Deducono, altresì, i ricorrenti di aver chiesto, alla luce dell’eccepita inammissibilità, la declaratoria di passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Milano n. 10820/08 quanto ai rapporti tra l’impresa assicuratrice e Zira S.r.l.. Rappresentano, infine, i ricorrenti che analoga eccezione di inammissibilità del predetto appello sarebbe stata sollevata da Pa.Gi. ma che su tali domande ed eccezioni la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi.

3. Con il secondo motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3; nullità della sentenza con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4; in relazione alla mancata motivazione della pronuncia di rigetto implicitamente resa sulla domanda di inammissibilità dell’appello proposto da Generali Assicurazioni S.p.a. contro l’estinta Zira S.r.l.”, i ricorrenti sostengono che, ove pure “si volesse ritenere che sull’eccezione o domanda di inammissibilità dell’appello proposto contro Zira S.r.l. i giudici di secondo grado si siano in qualche modo pronunciati con l’avere genericamente rigettato ogni eccezione domanda e deduzione svolta dalle parti ad eccezione della sola domanda accolta in parziale riforma della sentenza del Tribunale”, la sentenza impugnata in questa sede sarebbe comunque viziata per violazione della richiamata norma di rito con riferimento all’obbligo di motivazione delle sentenze.

4. Con il terzo motivo, lamentando “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2495 c.c. e art. 299 c.p.c. con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3”, i ricorrenti deducono che, anche a voler ritenere che la Corte di merito “si sia comunque pronunciata nel senso del rigetto dell’eccezione o domanda di inammissibilità dell’appello di Generali Assicurazioni S.p.a. nei confronti dell’estinta Zira S.r.l., tale pronuncia violerebbe in ogni caso l’art. 2495 cod. civ. e art. 299 cod. proc. civ. e, a tale riguardo, richiamano il principio affermato da Cass., sez. un., 12/03/2013, n. 6070.

5. Con il quarto motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3; nullità della sentenza con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4; in relazione alla mancata pronuncia sulla domanda di declaratoria di intervenuto giudicato sulla solidarietà tra Generali Assicurazioni S.p.a. e Zira S.r.l.”, i ricorrenti lamentano che, pur avendo essi evidenziato nel giudizio di secondo grado che Generali Assicurazioni S.p.a. non aveva formulato alcuna censura avverso la sentenza di primo grado in relazione alla pronuncia di condanna in solido della predetta società assicuratrice e di Zira S.r.l. e pur avendo essi chiesto che la Corte territoriale dichiarasse che sul punto si era formato il giudicato, la predetta Corte non si era sul punto pronunciata.

6. Con il quinto motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3; nullità della sentenza con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4; in relazione alla mancata motivazione della pronuncia di rigetto implicito della domanda di declaratoria di intervenuto giudicato sulla solidarietà tra Generali Assicurazioni S.p.a. e Zira S.r.l.”, i ricorrenti sostengono che, nel caso si voglia ritenere che la generica locuzione “disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione, deduzione… conferma, quanto al resto, la sentenza appellata” costituisca comunque pronuncia di rigetto della domanda di declaratoria dell’intervenuto giudicato della sentenza di primo grado sulla pronunciata solidarietà tra Generali Assicurazioni S.p.a. e Zira S.r.l., la sentenza della Corte di appello sarebbe tuttavia viziata, derivando dal difetto di motivazione sul punto la nullità della sentenza stessa.

7. I motivi sopra riportati, i quali, essendo strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente, sono tutti inammissibili.

7.1. Si osserva che non sussiste nella specie azione diretta nei confronti dell’assicuratore (Cass. 18/07/2002, n. 10418; Cass. 14/04/2010, n. 8885; Cass. 5/12/2011, n. 26019); pertanto gli attuali ricorrenti non hanno legittimazione nè interesse ad intervenire nei rapporti tra assicuratore e assicurato.

Ed invero, nell’ipotesi di confluenza, in seno al medesimo processo, della causa di risarcimento dei danni proposta dal danneggiato contro il responsabile del sinistro, e della causa di garanzia proposta da quest’ultimo contro l’assicuratore della responsabilità civile in forza del contratto di assicurazione, il danneggiato non può legittimamente considerarsi parte del rapporto processuale instauratosi per effetto della introduzione di tale seconda causa – che resta del tutto distinta dalla prima anche nel caso in cui l’assicurato richieda all’assicuratore di pagare direttamente l’indennizzo al danneggiato, attenendo detta richiesta alle modalità di esecuzione della prestazione indennitaria. Pertanto il danneggiato mentre ha interesse, quale destinatario delle relative pronunce, ad impugnare le statuizioni conseguenziali all’accoglimento della domanda di garanzia, aventi ad oggetto il pagamento diretto in suo favore, non ha interesse ad impugnare le statuizioni della sentenza relative all’azione di garanzia vertente tra assicurato ed assicuratore e fondata sul contratto di assicurazione, trattandosi di causa della quale non è partecipe, in quanto estraneo al contratto di assicurazione (Cass. 15/07/2005, n. 15039)

A quanto precede va comunque aggiunto che ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. 4/10/2011, n. 20311), senza che, in assenza di specifica argomentazioni, sia configurabile un vizio di omessa motivazione (Cass. 11/09/2015, n. 17956).

Va, infine, evidenziato che l’orientamento espresso con la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte del 12/03/2013, n. 607, cui hanno fatto esplicito riferimento i ricorrenti in tema di estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese e di relative conseguenze in ordine alla capacità di stare in giudizio della società estinta e ai suoi rapporti processuali pendenti, risulta essere stato superato dall’orientamento di segno opposto, espresso dalle medesime Sezioni Unite con la sentenza 4/07/2014, n. 15295 e successivamente ribadito da Cass. 31/10/2014, n. 23141, Cass. 17/12/2014, n. 26495, Cass. 18/01/2016 n. 710, Cass. 27/07/2015, n. 15724, e al quale va data in questa sede continuità.

Secondo tale orientamento la cancellazione della società dal registro delle imprese dà luogo ad un fenomeno estintivo che priva la società stessa della capacità di stare in giudizio, determinando così – qualora l’estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte costituita un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ., la cui omessa dichiarazione o notificazione, ad opera del procuratore, comporta, in applicazione della regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte, risultando così stabilizzata la sua posizione giuridica (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonchè in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell’impugnazione. Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano i soci successori della società, ovvero se il procuratore costituito per la società, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza l’evento o lo notifichi alle altre parti, o ancora se, in caso di contumacia, tale evento sia documentato dall’altra parte o notificato o certificato dall’ufficiale giudiziario ex art. 300 c.p.c., comma 4.

E’ stato altresì precisato che la morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 cod. proc. civ., è idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione – ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale – in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell’ambito del processo, tuttora in vita e capace; c) è ammissibile la notificazione dell’impugnazione presso di lui, ai sensi dell’art. 330 c.p.c., comma 1, senza che rilevi la conoscenza aliunde di uno degli eventi previsti dall’art. 299 cod. proc. civ. da parte del notificante (v. sul punto in particolare Cass., sez. un., 4/07/2014, n. 15295).

8. Alla luce dei principi appena richiamati, va pure disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposto nei suoi confronti, per essere egli rimasto estraneo al giudizio di appello, sollevata da M.S., socio, unitamente a Pa.Gi., della Zira S.r.l..

9. Con il sesto motivo si denuncia “Violazione o falsa applicazione dell’art. 184 c.p.c. (formulazione anteriore alla modifica introdotta con la L. n. 51 del 2006), art. 194 c.p.c., artt. 87 e 90 disp. att. c.p.c.; in relazione al rigetto dell’eccezione di nullità della ctu per avere il consulente tecnico fondato la propria relazione sui documenti prodotti in sede di ctu successivamente allo scadere del termine di cui all’art. 184 c.p.c.”.

9.1. Il motivo è inammissibile sulla base dei seguenti rilievi.

Nella specie, in relazione alle censure formulate in sede di appello circa la ritualità della c.t.u. con riferimento all’utilizzo, per quanto ancora rileva in questa sede, da parte dell’ausiliare del giudice, di documentazione fotografica prodotta dalle parti attrici oltre i termini di cui all’art. 184 cod. proc. civ., la Corte di merito ha sostanzialmente ritenuto non decisiva tale documentazione, precisando in modo argomentato (v. sentenza p. 12 e 13) che: 1) le foto in parola non “assumono davvero rilievo per la prova del fatto (caduta di acqua piovana nel magazzino per la scopertura del tetto) determinante per l’accertamento della responsabilità ex art. 2051 c.c.”, perchè i due elementi di cui il fatto si compone sono, l’uno, pacifico (nel magazzino cadde, dall’alto, acqua piovana) mentre l’altro (l’acqua piovana penetrò all’interno perchè i teli non erano sufficienti a dare riparo contro la pioggia e non per la rottura del pluviale), che pacifico non è, non può essere accertato mediante il mero esame delle fotografie contestate, ma richiede valutazioni che possono prescindere da questi documenti (pur trovando in essi una conferma”; 2) le stesse foto “non attengono direttamente alla prova dell’esistenza e/o dell’entità del danno, che si ricava essenzialmente dai documenti, ritualmente prodotti, che il C.T.U. ha elencato alle pagg. 8, 9, 10 della relazione depositata il 28 febbraio 2005); 3) in definitiva, trattasi di “documenti utili per fornire una risposta più approfondita ed esauriente al quesito peritale, e come tali il CTU le ha correttamente utilizzate” ma non “determinanti per la prova dei fatti e situazioni poste direttamente a fondamento delle domande di merito”.

I ricorrenti non hanno, però, specificamente contestato la sentenza impugnata nella parte in cui motivatamente si afferma la non decisività della documentazione fotografica in questione e la mera valenza della stessa a corroborare le risultanze istruttorie già acquisite, il che peraltro si evince dalle stesse conclusioni dell’ausiliare, riportate a p. 37 del ricorso, in cui si fa riferimento non solo alle foto ma “alla ulteriore documentazione in atti di causa”.

10. Con il settimo motivo si deduce “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1655 e 2051 c.c., in relazione alla condanna dei committenti per i danni cagionati dal bene oggetto del contratto di appalto; rilevante ex art. 360 c.p.c., n. 3”.

Assumono i ricorrenti che erroneamente la Corte di merito li avrebbe ritenuti responsabili ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., non avendo essi la custodia dell’immobile oggetto di ristrutturazione, per essere stato il detto bene consegnato all’appaltatrice Zira S.r.l. la quale lo avrebbe riconsegnato ai committenti solo successivamente all’ultimazione dei lavori di cui all’appalto.

11. Con l’ottavo motivo, rubricato “Violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 per mancanza di motivazione in relazione alla custodia del bene oggetto del contratto di appalto ritenuta in capo ai committenti; rilevante ex art. 360 c.p.c., n. 3; nullità per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 rilevante ex art. 360 c.p.c., n. 4”, i ricorrenti assumono che la motivazione della sentenza impugnata sul punto della ritenuta responsabilità dei committenti A. e B. sarebbe “tautologica e non motivata”, che non terrebbe conto del contenuto degli atti difensivi e depositati dai predetti e dell’esito dell’istruttoria orale e delle prove documentali in atti.

12. Con il nono motivo, rubricato “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; in relazione alla prova della consegna dell’immobile all’appaltatrice Zira S.r.l. – rilevante ex art. 360 c.p.c., n. 5”, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per omesso esame del contenuto del contratto di appalto e della deposizione del teste F.A. in relazione alla custodia dell’immobile in capo all’appaltatrice Zira S.r.l..

13. Con il decimo motivo, rubricato “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione alla impermeabilizzazione della soletta del primo piano – rilevante ex art. 360 c.p.c., n. 5”, i ricorrenti lamentano che, nella motivazione della sentenza impugnata, non si faccia menzione dell’esistenza di una guaina catramata sull’estradosso del solaio di copertura del magazzino in cui si sarebbero verificati i danni.

14. Con l’undicesimo motivo, rubricato “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; in relazione alle critiche svolte nei confronti della ctu quanto alla esposizione di danni non provati o duplicati e/o non riferibili all’evento – rilevante ex art. 360 c.p.c., n. 5”, i ricorrenti sostengono che le critiche mosse alla quantificazione dei danni operata dal CTU sarebbero state “liquidate con frasi di circostanza”, essendosi la Corte di merito limitata ad affermare che la relazione dell’ausiliare sarebbe immune da censure, pur ammettendo che una parte della documentazione di cui si è tenuto conto è rappresentata da preventivi.

15. I motivi settimo, ottavo, nono, decimo ed undicesimo, che ben possono essere unitariamente esaminati, sono inammissibili, evidenziandosi che con gli stessi, in sostanza, si propongono, al di là dei vizi invocati nelle relative rubriche, questioni di fatto e si tende, comunque, ad una rivalutazione del merito, non consentita in questa sede.

In particolare si evidenzia, con specifico riferimento ai lamentati vizi motivazionali, che, alla luce del testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione novellata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modifiche nella L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile nella specie ratione temporis, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia – nella specie all’esame non sussistente – si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass., sez. un., 7/04/2014, n. 8053).

Le Sezioni Unite, con la richiamata pronuncia, hanno pure precisato che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, così come da ultimo riformulato, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Va poi evidenziato che nel paradigma del vizio specifico denunciabile per cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, così come da ultimo riformulato, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive, pure lamentata dai ricorrenti, e che ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento, il che non si riscontra nel caso all’esame.

16. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

17. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza tra i ricorrenti e la Generali Italia S.p.a., mentre sussistono giusti motivi per compensare per intero dette spese in relazione a tutte le altre parti, con riferimento ai rispettivi rapporti, evidenziandosi, a tale riguardo che la causa ha avuto inizio prima del 2006.

18. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della Generali Italia S.p.a., delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% e oltre accessori come per legge; compensa dette spese in relazione a tutte le altre parti, con riferimento ai rispettivi rapporti; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2017

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