Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25618 del 27/10/2017
Cassazione civile, sez. II, 27/10/2017, (ud. 08/06/2017, dep.27/10/2017), n. 25618
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATERA Lina – Presidente –
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 17314/2013 proposto da:
B.F.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO
PANARITI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
VESENTINI PIERLUIGI;
– ricorrente –
contro
IMMOBILIARE IL FORTE SRL;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1398/2012 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,
depositata il 14/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
08/06/2017 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato Benito P. PANARITI, con delega depositata in udienza
dell’Avvocato Paolo PANARITI
difensore della ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza depositata il 14 giugno 2012, ha accolto l’appello proposto da Immobiliare Il Forte s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 594 del 2008, e per l’effetto ha rigettato la domanda principale proposta da B.F.M., avente ad oggetto l’esecuzione in forma specifica del contratto preliminare 12 giugno 2002, e dichiarato inammissibile la domanda subordinata, avente ad oggetto l’accertamento dell’autenticità delle sottoscrizioni del preliminare.
3. B.F.M. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi. Non ha svolto difese in questa sede Immobiliare Il Forte srl.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente il Collegio rileva la carenza di prova dell’avvenuta notifica del ricorso – che risulta spedito a mezzo posta in data 10 luglio 2013 -, per mancata produzione dell’avviso di ricevimento, con la conseguenza che il ricorso è inammissibile.
2. Come ripetutamente affermato da questa Corte, la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c. e dalle disposizioni della L. 20 novembre 1982, n. 890, è il solo documento idoneo a dimostrare sia l’intervenuta consegna sia la data di essa e l’identità e l’idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita. Ne segue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta, non la mera nullità, ma l’inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.) e l’inammissibilità del ricorso medesimo, in quanto non può accertarsi l’effettiva e valida costituzione del contraddittorio, anche se risulta provata la tempestività della proposizione dell’impugnazione (ex plurimis, Cass. 10/02/2005, n. 2722; più di recente, Cass. 10/04/2013, n. 8717).
3. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, mentre sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 8 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2017