Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25614 del 27/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 27/10/2017, (ud. 25/05/2017, dep.27/10/2017),  n. 25614

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 27366 – 2014 R.G. proposto da:

MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA delle DOGANE e dei MONOPOLI – UFFICIO REGIONALE

della LOMBARDIA – c.f. (OMISSIS) – in persona del direttore pro

tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici, in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,

domiciliano per legge.

– ricorrenti –

contro

B PLUS GIOCOLEGALE LTD (già “Atlantis World Group of Companies

N.V.”), in persona del legale rappresentante pro tempore.

– intimata –

avverso la sentenza n. 861 dei 28.4/12.5.2014 del tribunale di Como;

udita la relazione nella camera di consiglio del 25 maggio 2017 del

consigliere dott. Luigi Abete;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto

procuratore generale dott. Servello Gianfranco, che ha chiesto

accogliersi il ricorso.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ordinanza L. n. 689 del 1981, ex art. 18 il direttore dell’Ufficio Regionale della Lombardia dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ingiungeva alla “Atlantis World Group of Companies N.V.” il pagamento della somma di Euro 6.000,00 per la violazione di cui all’art. 110, comma 9, lett. c), t.u.l.p.s..

Si era accertato, nel corso di un accesso presso l’esercizio “Bar il Baretto di P.G. e Gi.” in Cantù, che uno degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, t.u.l.p.s. nello stesso bar installato non era rispondente alle prescrizioni di cui al medesimo 6° co. ovvero non era collegato alla rete telematica.

“Atlantis World Group of Companies N.V.” proponeva opposizione al giudice di pace di Cantù.

L’adito giudice di pace con sentenza n. 285/2008 confermava la violazione ma riduceva ad Euro 3.000,00 l’ammontare della sanzione.

“Atlantis World Group of Companies N.V.” proponeva appello.

Resisteva l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato – Ufficio Regionale della Lombardia; esperiva altresì appello incidentale avverso il capo della sentenza con cui era stata disposta la riduzione dell’irrogata sanzione.

Riassunto il giudizio dinanzi al tribunale di Como, all’esito della declaratoria di incompetenza del tribunale di Milano, il giudice di seconde cure con sentenza n. 861 dei 28.4/12.5.2014 accoglieva il gravame, annullava l’ordinanza – ingiunzione, rigettava ogni altra domanda e compensava le spese.

Premetteva il tribunale che all’appellante era stata contestata l’omessa vigilanza nei confronti del gestore dell’apparecchio ovvero l’omessa adozione delle iniziative idonee ai fini del ripristino del collegamento alla rete telematica ovvero ancora l’omessa attivazione della procedura di blocco del dispositivo.

Indi evidenziava che il comportamento astrattamente prefigurato come suscettibile di sanzione si qualifica “come necessariamente attivo e (…) non può consistere in un’omissione” (così sentenza impugnata, pag. 3).

Puntualizzava inoltre che in mancanza di una disposizione di carattere generale non era possibile dilatare l’area della responsabilità amministrativa sino a ricomprendervi comportamenti di natura omissiva.

Concludeva quindi per la illegittimità del provvedimento impugnato, atteso che la società appellante era stata sanzionata, in violazione della L. n. 689 del 1981, art. 1 “per un fatto che non risulta previsto legislativamente come illecito amministrativo” (così sentenza impugnata, pag. 5).

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio Regionale della Lombardia; ne hanno chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione, con decisione nel merito e con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.

“B Plus Giocolegale” Ltd (già “Atlantis World Group of Companies N.V.”) non ha svolto difese.

Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte.

Con l’unico motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 110, comma 9, lett. c), t.u.l.p.s. in relazione all’art. 110, comma 6, t.u.l.p.s..

Deducono che l’originaria opponente per nulla ha ottemperato agli obblighi su di essa gravanti in virtù del D.M. 12 marzo 2004, n. 86, art. 3 ed in virtù della convenzione di concessione conclusa con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato; che in tal guisa, in violazione del disposto dell’art. 110, comma 9, lett. c), t.u.l.p.s., che “prevede espressamente la possibilità di irrogare sanzioni a chiunque consenta l’uso di terminali scollegati o non autorizzati” (così ricorso, pag. 9), la concessionaria “Atlantis World Group of Companies N.V.” “ha certamente consentito l’uso in esercizio pubblico di apparecchi per il gioco lecito non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nell’art. 110 T.U.L.P.S., comma 6 in quanto privi di collegamento alla rete telematica” (così ricorso, pag. 8).

Deducono ancora, ai fini della decisione nel merito, che senz’altro congruo era l’importo – Euro 6.000,00 – della sanzione in origine irrogata e poi dimezzato dal giudice di prime cure.

Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.

E’ sufficiente ribadire l’insegnamento di questa Corte di legittimità a tenor del quale, in materia di adempimenti connessi al funzionamento di apparecchi e congegni di intrattenimento da gioco, la mancata attivazione della procedura di blocco e di collocazione in magazzino delle apparecchiature non collegate alla rete telematica, giustifica la legittimità dell’ordinanza ingiunzione emessa dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (A.A.M.S.), per violazione dell’art. 110, comma 9, lett. c), del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (t.u.l.p.s.), anche a carico del concessionario del servizio telematico per la raccolta e la gestione del gioco lecito, in quanto, al di là degli adempimenti che ricadono sui gestori e gli esercenti, la norma prevede altresì la punizione di coloro che consentono l’uso delle macchine non rispondenti alle prescrizioni di legge ed amministrative, con obbligo di impedire l’utilizzo irregolare in qualsivoglia ipotesi di funzionamento difforme dalle disposte prescrizioni (cfr. Cass. (ord.) 11.1.2012, n. 175, ove si dà atto che nel caso disaminato le prescrizioni inadempiute erano state riprodotte nella concessione e si puntualizza che la prova dell’assolvimento di obbligo gravante sul concessionario non può dirsi integrata dalla mera comunicazione dal medesimo inviata ai terzi per la collocazione degli apparecchi in magazzino, misura in concreto inidonea ad impedirne l’utilizzo; cfr. altresì Cass. 6.3.2013, n. 5590).

In accoglimento del ricorso la sentenza n. 861 dei 28.4/12.5.2014 del tribunale di Como va cassata con rinvio allo stesso tribunale in persona di diverso magistrato.

La necessità di procedere agli imprescindibili accertamenti in fatto preclude a questa Corte la possibilità di pronunciare nel merito della congruità della sanzione.

All’enunciazione del principio di diritto – al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio – può farsi luogo per relationem, nei termini espressi dalla massima desunta dall’insegnamento di questa Corte n. 175/2012 dapprima citato.

In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza n. 861 dei 28.4/12.5.2014 del tribunale di Como e rinvia allo stesso tribunale in persona di diverso magistrato anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2 sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 25 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2017

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