Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25903 del 19/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 25903 Anno 2013
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: VINCENTI ENZO

SENTENZA
sul ricorso 31666-2007 proposto da:
GREPPI

ROBERTO

(GRPRRT75D031829J),

GREPPI

MICHELA

(GRPMHL73P66I829N), GREPPI S.R.L. (00690830146) in persona
del legale rappresentante pro tempore GREPPI MICHELA, G.F.G.
DI ZILIOTTO LUIGINA & C. S.N.C. (02247440130) in persona del
legale rappresentante pro tempore ZILIOTTO LUIGINA, ZILIOTTO
LUIGINA (ZLTLGN47L43E145J), elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA CRESCENZIO 19, presso lo studio dell’avvocato
SCACCHI FRANCESCO, rappresentati e difesi dall’avvocato
CAPARROTTI GIANCARLO giusta delega in atti;
– ricorrenti contro

u3

CREDITO VALTELLINESE SOCIETA’ COOPERATIVA (00043260140), in
persona del suo Presidente

AM

pro tempore

Dott. GIOVANNI DE

CENSI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 146,
presso lo studio dell’avvocato MOCCI ERNESTO, che la

a.

1

Data pubblicazione: 19/11/2013

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAZZA MICHELE
giusta delega in atti;
– controricorrente nonchè contro

BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.C. A R. L., CENTROBANCA-BANCA DI
CREDITO FINANZIARIO E MOBILIARE S.P.A.;
– intimati –

BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.C. PER AZIONI (00053810149), in
persona dei suoi legali rappresentati

pro

tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MERULANA 234, presso
lo studio dell’avvocato BOLOGNA GIULIANO, che la rappresenta
e difende unitamente all’avvocato POLINI MARIO giusta delega
in atti;
– ricorrente incidentale contro

G.F.G. DI ZILIOTTO LUIGINA & C. S.N.C.;
– intimata –

avverso la sentenza n. 2124/2007 della CORTE D’APPELLO di
MILANO, depositata il 17/07/2007, R.G.N. 4540/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
del 03/10/2013 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;
udito l’Avvocato FRANCESCO GUICCIARDI per delega;
udito l’Avvocato CRISTINA DELLA VALLE per delega;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. ANTONIETTA CARESTIA, che ha concluso, previa riunione
dei ricorsi, per il rigetto del ricorso principale e
l’inammissibilità del ricorso incidentale.
RITENUTO IN FATTO
l. – Con sentenza del 17 luglio 2007, resa nell’ambito
di cinque procedimenti riuniti di opposizione ad altrettante
esecuzioni, la Corte di appello di Milano, pronunciando
sull’impugnazione principale congiuntamente proposta da
Luigina Ziliotto, Roberto Greppi, Michela Greppi, G.F.G. di
Ziliotto Luigina s.n.c. e Greppi s.r.1., nonché sulle

2

sul ricorso 2001-2008 proposto da:

impugnazioni incidentali proposte dalla Banca Popolare di
Sondrio soc. coop. a r.l. e Centrobanca – Banca di credito
finanziario e mobiliare S.p.A., avverso la sentenza del
Tribunale di Sondrio del 17 agosto 2004, in parziale riforma
di tale decisione dichiarava l’inefficacia dei precetti di
cui alla causa n. 630/02, con condanna dell’opposta Credito
Valtellinese soc. coop. a r.l. al pagamento delle spese di

n. 823/02, con compensazione delle spese del relativo
giudizio tra le parti; rigettava, poi, nel resto l’appello
principale in relazione alle cause n. 721/02, n. 938/02 e n.
75/03, condannando gli appellanti al pagamento delle spese
del giudizio di gravame in favore del Credito Valtellinese;
rigettava, infine, gli appelli incidentali della Banca
Popolare di Sondrio e della Centrobanca.
1.1. – Quanto alla causa n. 630/02, concernente
l’opposizione di Luigina Ziliotto, Roberto e Michela Greppi e
della Greppi s.r.l. avverso quattro atti di precetto
notificati il 23 luglio 2002 per il pagamento in favore del
Credito valtellinese della somma di euro 1.298.646,10, oltre
interessi, in base a contratto di mutuo fondiario ex artt. 38
e ss. del d.lgs. n. 385 del 1993, garantito da ipoteca, la
Corte territoriale osservava che i precetti anzidetti erano
divenuti inefficaci per non esser stati tempestivamente posti
a fondamento di alcun atto esecutivo. Sicché, alla
declaratoria di inefficacia degli atti di precetto doveva
seguire la condanna del Credito Valtellinese al pagamento
delle spese sostenute dagli opponenti.
1.2. – Quanto alla causa n. 823/02, concernente
l’opposizione delle medesime anzidette parti avverso quattro
atti di pignoramento immobiliare notificati, in base al
suddetto contratto di mutuo fondiario, contestualmente ai
precetti sopra indicati, la Corte territoriale, rilevata la
riproposizione dei pignoramenti, in ragione della possibile
incertezza sulla individuazione dei beni pignorati,

3

lite, nonché l’inefficacia dei pignoramenti di cui alla causa

dichiarava l’inefficacia di quelli originariamente opposti,
con compensazione delle spese del giudizio di primo grado.
1.3. – Quanto alla causa n. 721/02, concernente
l’opposizione delle stesse anzidette parti avverso la
riproposizione degli atti precetto di cui alla precedente
causa n. 630/02, la Corte territoriale ribadiva la
statuizione di primo grado in ordine alla qualità di titolo

Valtellinese il 17 dicembre 1998, per atto notaio Surace di
Sondrio, in quanto, sebbene mancasse dei requisiti per essere
riconosciuto come mutuo fondiario ai sensi del d.lgs. n. 385
del 1993, si trattava comunque di atto ricevuto da notaio, ex
art. 474 cod. proc. civ., e contenente gli “elementi
strutturali della obbligazione, indispensabili per la
funzione esecutiva”.
Il giudice di appello, con riferimento alla causa del
contratto, evidenziava, sulla scorta della decisione di primo
grado, che essa, “nel concreto”, riguardava “la
trasformazione del debito a breve termine derivante dallo
scoperto di conto corrente in un debito a medio lungo termine
garantito da ipoteca, con consistente riduzione dei tassi di
interesse”. Tale mutuo, pertanto, aveva “consentito alla soc.
Greppi di azzerare lo scoperto di conto corrente aprendo un
nuovo rapporto che prevedeva il rimborso del nuovo debito con
rate predeterminate a tasso inferiore”; ciò “anche e
soprattutto nell’interesse dell’opponente”. Ne conseguiva,
dunque, il rigetto delle doglianze degli appellanti in ordine
al fatto che la causa del mutuo fosse quella della
costituzione di ipoteca volontaria o che comunque simulasse,
in modo assoluto, la costituzione di un diritto reale di
garanzia sulla proprietà della società G.F.G. s.n.c., in
quanto “nessuna somma di denaro sarebbe transitata dal
Credito Valtellinese alla Greppi, essendosi verificata solo
una trasformazione interna della natura giuridica dei
rapporti tra le parti”. Ciò infatti era escluso dalla
4

esecutivo del mutuo ipotecario stipulato con il Credito

circostanza, emergente dagli stessi motivi di appello, per
cui la somma mutuata era “certamente servita ad azzerare lo
scoperto di conto corrente”, posto che “il conto corrente
intestato alla Greppi, che, alla data del 17/12/1998
presentava un saldo negativo di £ 2.064.114.602, il giorno
successivo presentava un saldo positivo di £ 34.141.108.
Segno evidente che, anche in assenza di traditi° pro manibus,

1.4. – Quanto alla causa n. 938/02, concernente
l’opposizione delle medesime suddette parti avverso la
riproposizione dei pignoramenti immobiliari di cui alla
precedente causa n. 823/02, la Corte territoriale rigettava
le stesse censure (carenza di un mutuo fondiario e
inesistenza del titolo esecutivo per simulazione assoluta)
già respinte in relazione alla causa n. 721/02, nonché quella
relativa all’incertezza e/o erroneità della somma recata dal
presupposto atto di precetto (che non avrebbe tenuto conto
dei pagamenti già effettuati da parte della Greppi s.r.l. in
ordine alle rate del mutuo), condividendo la motivazione del
primo giudice sulla produzione in atti di “dettagliata
documentazione” attestante l’ammontare del dovuto, non fatta
oggetto di “specifiche doglianze”.
1.5. – Quanto, infine, alla causa n. 75/03, concernente
l’opposizione della G.F.G. di Ziliotto Luigina s.n.c.
all’esecuzione immobiliare promossa dall’intervenuto Credito
Valtellinese in procedura esecutiva immobiliare riunita ad
altre promosse da Centrobanca – Banca di credito finanziario
e mobiliare S.p.A. e Banca Popolare di Sondrio soc. coop. a
r.1., la Corte territoriale, avendo escluso l’annullabilità
del contratto di mutuo per vizio del consenso, in assenza di
prova sul fatto che il Credito Valtellinese avesse
“minacciato gli opponenti di mali futuri per ottenere
vantaggi ingiusti”, riteneva infondate le ulteriori censure
avanzate dall’opponente società di tenore analogo a quelle
già respinte nelle altre anzidette cause (nullità/inesistenza
5

il danaro era stato utilizzato per lo scopo prefissato”.

del titolo esecutivo per non avere il mutuo natura di “mutuo
fondiario” e per essere il relativo contratto caratterizzato
da simulazione assoluta; mancanza di certezza del credito
azionato esecutivamente in ragione dei pagamenti effettuati
nel tempo dalla Greppi s.r.1.).
1.6. – Il giudice di appello respingeva, poi, gli
appelli, principale e incidentali, sulle spese di lite,

opponenti e gli intervenuti Centrobanca e Banca Popolare di
Sondrio, resa sul presupposto che “nei loro confronti non era
stata avanzata alcuna domanda”; ciò che la Corte territoriale
ribadiva, osservando che la notifica dell’opposizione era
stata effettuata nei confronti di tutte le parti processuali
della esecuzione distinta dal n. 39/02, ma da reputarsi “solo
per mera notizia” in riferimento alle predette società
intervenute, che non erano state fatte oggetto di “nessuna
conclusione”.
2. – Per la cassazione di tale sentenza ricorrono
Luigina Ziliotto, Roberto Greppi, Michela Greppi, G.F.G. di
Ziliotto Luigina s.n.c. e Greppi s.r.1., affidando le sorti
dell’impugnazione a cinque motivi.
Resiste con controricorso il Credito Valtellinese soc.
coop. a r.1., nonché la Banca Popolare di Sondrio soc. coop.
p.a., che ha altresì proposto ricorso incidentale, illustrato
da memoria.
Non ha svolto attività difensiva l’intimata Centrobanca
– Banca di credito finanziario e mobiliare S.p.A.
CONSIDERATO IN DIRITTO
l. – I ricorsi, principale di Luigina Ziliotto, Roberto
Greppi, Michela Greppi, G.F.G. di Ziliotto Luigina s.n.c. e
Greppi s.r.1., nonché incidentale della Banca Popolare di
Sondrio soc. coop. p.a., in quanto proposti avverso la
medesima sentenza, vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 cod.
proc. civ.
6

avverso la relativa statuizione di compensazione tra gli

2. – Con il primo mezzo del ricorso principale è
denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod.
proc. civ., violazione e falsa applicazione di norme di
diritto: “in particolare sulla nullità del titolo esecutivo
per violazione dell’art. 38 d.l.vo l settembre 1993 n. 385;
nullità del contratto illecito per violazione dell’art. 1418
camma I c.c.”.

grado, pur avendo riconosciuto che “il contratto indicato
come titolo esecutivo non è un mutuo fondiario non avendone i
requisiti stabiliti dalla legge” (art. 38 e ss. del d.lgs.
n. 385 del 1993) – con la conseguenza che esso non poteva
avere, per l’appunto, “valore di titolo esecutivo” – non ha
però affrontato la questione della eccepita nullità per
violazione dell’art. 1418 cod. civ. (di cui risultavano
provati tutti gli estremi), omettendo al riguardo ogni
motivazione e “limitandosi strettamente a modificare la
qualificazione giuridica del contratto da mutuo fondiario a
mutuo ordinario”.
Viene quindi formulato il seguente quesito: “Si chiede
che l’Ecc.ma Corte di Cassazione accerti se vi è violazione
dell’art. 1418 c.c. in riferimento al contratto di mutuo
fondiario, a rogito notaio Francesco Surace 17.12.1998 n.
127181 di repertorio, tra il Credito Valtellinese e la Greppi
srl, nel quale i ricorrenti si sono resi terzi datori di
ipoteca, e quindi se tale contratto è nullo per violazione di

La Corte territoriale, al pari del giudice di primo

norma imperativa in quanto stipulato in violazione dell’art.
38 d.l.vo l settembre 1993 n. 385 che prevede che il mutuo
fondiario concerna solamente finanziamenti garantiti da
ipoteca di primo grado su immobili, mentre il contratto in
oggetto è garantito esclusivamente da ipoteca successiva”.
2.1. – Il motivo non può trovare accoglimento.
Esso, infatti, come prospettato, manca di cogliere sino
in fondo la complessiva portata della ratio decidendi della
impugnata sentenza, così da non scalfirne l’idoneità a,//7

.–

sorreggere la statuizione censurata, che dunque rimane
intatta.
La Corte territoriale – come del resto ammettono gli
stessi ricorrenti – ha riconosciuto che il contratto di muto
fondiario Inter partes non rivestisse i caratteri propri del
tipo, in assenza dei relativi requisiti (concessione, da
parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine

poter costituire, in quanto contratto di mutuo fondiario,
titolo esecutivo idoneo; al contempo, ha, però, ravvisato,
nello stesso negozio, la stipulazione, per atto pubblico
notarile, di un mutuo ipotecario, che contemplava
“l’indicazione degli elementi strutturali della obbligazione,
indispensabili per la funzione esecutiva” relativamente
“all’obbligazione di somma di danaro generata dal negozio
documentato nell’atto”.
In definitiva, il giudice di appello (seppure
implicitamente, ma in modo chiaramente riconoscibile, tanto
che i ricorrenti affermano al riguardo esservi stata una
modificazione della qualificazione dell’originario contratto)
si è collocato, piuttosto, nella prospettiva della nullità
del contratto di mutuo fondiario concluso tra le parti (in
assenza dei relativi requisiti tipici, stabiliti
imperativamente dal d.lgs. n. 385 del 1995) e della sua
conversione, ai sensi dell’art. 1424 cod. civ., in contratto
di mutuo garantito da ipoteca, di cui il primo negozio
possedeva i requisiti di forma e sostanza, altresì ponendo in
rilievo che lo scopo in concreto perseguito dalle parti,
segnatamente caratterizzato dal preminente interesse dello
stesso mutuatario, era proprio quello, comune, di utilizzare
la somma mutuata per “azzerare lo scoperto di conto corrente”
intestato alla Greppi s.r.1., “aprendo un nuovo rapporto che
prevedeva il rimborso del nuovo debito con rate
predeterminate a tasso inferiore”. Si tratta, invero, di un
percorso argomentativo che risponde ai criteri
8

di

garantiti da ipoteca di primo grado su immobili), così da non

applicabilità della norma anzidetta, come indicati dalla
giurisprudenza di questa Corte (Cass., 5 marzo 2008, n.
6004), giacché la Corte territoriale ha comunque proceduto
sia nell’indagine volta ad accertare la obiettiva sussistenza
di un rapporto di continenza tra il negozio nullo e quello
che dovrebbe sostituirlo, sia alla verifica, implicante un
apprezzamento di fatto sull’intento negoziale dei contraenti,

se la volontà che indusse le parti a stipulare il contratto
nullo possa ritenersi orientata anche verso gli effetti del
contratto diverso.
Ed è in tale prospettiva che la statuizione impugnata
riceve, quindi, ulteriore conforto nel precedente di
legittimità da essa invocato (Cass., 19 luglio 2005, n.
15219), avendo il giudice del merito, proprio in forza della
stipulazione del negozio per atto ricevuto da notaio (art.
474, secondo comma, n. 3, cod. proc. civ.), correttamente
ascritto la qualità di titolo esecutivo al mutuo garantito da
ipoteca (volto all’utilizzo della somma mutuata in funzione
dell’azzeramento dello scoperto di conto corrente della
Greppi s.r.1.), frutto della conversione dal contratto di
mutuo fondiario nullo (originariamente concluso tra le
parti), in riferimento all’obbligazione di somma di denaro
che in esso trovava fonte, in quanto assistita
dall’indicazione degli elementi strutturali essenziali,
indispensabili per la funzione esecutiva.
Risulta, dunque, evidente che la questione della
nullità, affrontata nella sostanza dalla Corte territoriale,
è stata dalla stessa ritenuta superata nei termini ed effetti
anzidetti, così da rendere inconsistenti e fuori quadro le
doglianze mosse con il mezzo in esame.
3. – Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art.
360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omessa e
insufficiente motivazione circa un fatto controverso e
decisivo per il giudizio: “in particolare sulla omessa
9

riservato allo stesso giudice di merito, diretta a stabilire

motivazione relativamente alla nullità del titolo esecutivo
per violazione dell’art. 38 d.l.vo 1 settembre 1993 n. 385,
nullità del contratto illecito per violazione dell’art. 1418,
comma II, c.c.”.
La Corte territoriale avrebbe mancato di motivare sulla
eccepita nullità del contratto di mutuo fondiario per carenza
dei requisiti di legge, limitandosi a modificarne la

tuttavia dichiarare la nullità del predetto contratto
stipulato tra le parti.
3.1. – Il motivo è inammissibile anche a prescindere dal
fatto che esso, in ogni caso, rimarrebbe assorbito dal
mancato accoglimento del primo e già scrutinato mezzo, del
quale ripropone le stesse censure, sebbene sotto lo spettro
del vizio di motivazione.
Invero, come denuncia ai sensi dell’art. 360, primo
comma, n. 5, cod. proc. civ., esso non è confezionato in modo
conforme alle prescrizioni di cui all’art. 366-bis cod. proc.
civ. (introdotto dal d.lgs. n. 40 del 2006), che è pienamente
operante

ratione temporls

nella fattispecie, posto che la

sentenza impugnata è stata pubblicata il 17 luglio 2007 e,
dunque, nella vigenza della disciplina dettata dalla predetta
disposizione processuale (entrata in vigore a decorrere dal 2
marzo 2006 ed essendone cessati gli effetti soltanto a
decorrere dal 4 luglio 2009 e cioè dalla sua abrogazione ad
opera dell’art. 47 della legge n. 69 del 2009). Difatti, il
motivo stesso non è assistito dal quesito c.d. “di fatto” (o
altrimenti detto di “sintesi”), il quale – sulla scorta di un
ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale (tra le altre,
Cass., 16 luglio 2007, n. 16002; Cass., sez. un., l ° ottobre
2007, n. 20603; Cass., 30 dicembre 2009, n. 27680; Cass., 18
novembre 2011, n. 24255) – è volto ad indicare chiaramente,
in modo sintetico, evidente ed autonomo, il fatto controverso
rispetto al quale la motivazione si assume omessa o
contraddittoria, così come le ragioni per le quali la dedotta
10

qualificazione giuridica in quella di mutuo ordinario, senza

insufficienza della motivazione la rende inidonea a
giustificare la decisione, a tal fine necessitando,
segnatamente, la enucleazione conclusiva e riassuntiva di uno
specifico passaggio espositivo del ricorso nel quale tutto
ciò risalti in modo in equivoco, tale da rendere
intelligibili le censure a prescindere dalla lettura
dell’intero motivo. Con l’ulteriore precisazione che tale
quid pluris

rispetto alla

illustrazione del motivo, “non si identifica con il requisito
di specificità del motivo ex art. 366 comma 1, n. 4 cod.
proc. civ., ma assume l’autonoma funzione volta alla
immediata rilevabilità del nesso eziologico tra la lacuna o
incongruenza logica denunciata ed il fatto ritenuto
determinante, ove correttamente valutato, ai fini della
decisione favorevole al ricorrente”. (Cass., 8 marzo 2013,
n. 5858).
4. – Con il terzo mezzo è prospettata, ai

sensi

dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione
e falsa applicazione di norme di diritto: “in particolare
sulla nullità del titolo esecutivo per mancanza della causa
nel contratto di mutuo ordinario a rogito notaio Surace di
Sondrio 17/12/1998 e per violazione degli artt. 1418 II
comma e 1325 c.c.”.
La Corte territoriale avrebbe errato nel considerare
valido il contratto di mutuo ordinario garantito da ipoteca
anche in assenza di traditio pro

nanibus, con ciò non potendo

ritenersi integrata la causa tipica del mutuo, mancando, per
l’appunto, la “traditi° della somma apparentemente mutuata”,
come emergerebbe, segnatamente, dall’art. 11 dello stesso
contratto a rogito del notaio Surace del 17 dicembre 1998,
dove si legge che “La Parte mutuataria come sopra
rappresentata, deposita la somma datale a mutuo in conto
infruttifero presso la banca…”. Pertanto, in forza di detto
contratto si evincerebbe <

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA