Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25573 del 27/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 27/10/2017, (ud. 14/06/2017, dep.27/10/2017),  n. 25573

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Stella – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. RANALDI Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27110-2012 proposto da:

D.M.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI VILLA

SEVERINI 54, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE TINELLI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURIZIO DE LORENZI

giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI FRANCAVILLLA FONTANA, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA FABIO MILZI 22, presso lo

studio dell’avvocato MASSIMO FERRANTE, che lo rappresenta e difende;

– resistente con ist. partecip. all’udienza –

avverso la sentenza n. 71/2012 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

LECCE, depositata il 11/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/06/2017 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO RANALDI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione del ricorso;

udito per il resistente l’Avvocato FERRANTE che ha chiesto il

rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La controversia trae origine da quattro avvisi di accertamento redatti dal Comune di Francavilla Fontana nei confronti di D.M.G. in relazione ad ICI per gli anni di imposta dal 2004 al 2007. Con tali avvisi l’ente locale accertava l’omessa dichiarazione di alcuni fabbricati e terreni di proprietà del contribuente, nonchè l’omesso versamento dell’imposta comunale dovuta sui predetti cespiti, con richiesta di pagamento dei relativi importi, comprensivi di sanzioni ed interessi.

2. D.M. adiva la CTP di Brindisi, eccependo l’inesistenza delle notifiche e il difetto di motivazione degli avvisi impugnati. Al rigetto del ricorso da parte della CTP seguiva la proposizione di gravame da parte del contribuente, che veniva rigettato dalla CTR di Bari – sez. staccata di Lecce con sentenza del 27.5.2011.

3. Il contribuente chiede la cassazione della sentenza di appello, con ricorso affidato a cinque motivi.

4. Il Comune resistente non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I primi due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente in quanto attinenti alla medesima questione riguardante la notificazione degli atti impositivi.

1.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione di norme di diritto in relazione alla ritenuta regolarità della notifica dell’avviso di accertamento, secondo la CTR “pervenuto al destinatario secondo le modalità della consegna a mani proprie con propria firma per ricevuta”. Deduce l’inesistenza giuridica della notificazione degli atti impositivi per violazione degli artt. 148 e 149 c.p.c., in ragione della mancata compilazione e sottoscrizione da parte del messo comunale della relata di notifica.

1.2. Con il secondo motivo deduce insufficiente motivazione della sentenza su un punto decisivo della controversia, riguardante la mancata indicazione nella relata di notifica della data di consegna dell’atto al destinatario.

1.3. I suddetti motivi sono infondati.

Dalla sentenza impugnata si evince che la notifica degli avvisi di accertamento è avvenuta a mezzo posta mediante consegna a mani del destinatario, sicchè condivisibilmente la CTR ha osservato che la notifica ha raggiunto lo scopo e la tempestiva proposizione del ricorso rende inconferente ogni eccezione sul punto. Inoltre va qui richiamato l’orientamento di questa Corte secondo cui, in tema di accertamento tributario, qualora la notifica sia effettuata a mezzo del servizio postale, la fase essenziale del procedimento è costituita dall’attività dell’agente postale, mentre quella dell’ufficiale giudiziario (o di colui che sia autorizzato ad avvalersi di tale mezzo di notificazione) ha il solo scopo di fornire al richiedente la prova dell’avvenuta spedizione e l’indicazione dell’ufficio postale al quale è stato consegnato il plico, sicchè, qualora all’atto sia allegato l’avviso di ricevimento ritualmente compilato, la mancata apposizione sull’originale o sulla copia consegnata al destinatario della relazione prevista dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 3 non comporta l’inesistenza della notifica, ma una mera irregolarità, che non può essere fatta valere dal destinatario, trattandosi di un adempimento che non è previsto nel suo interesse (Sez. 5, Sentenza n. 14245 del 08/07/2015, Rv. 635878).

3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione di norme di diritto in relazione al difetto di motivazione degli avvisi di accertamento impugnati. Deduce che nei motivi di appello era stato fatto presente che il contribuente era divenuto soggetto passivo ICI di diversi immobili e terreni in anni diversi: nel 1993 per il terreno e l’immobile indicati sub n. 5 e 6; nel 1994 per i terreni indicati sub n. 1, 2, 3, 4; nel 2003 per il terreno e fabbricato indicati sub n. 7 e 8 del ricorso introduttivo di primo grado; era stato censurato l’operato erariale che, nel sostenere l’omessa dichiarazione per l’anno 2003 anche per terreni e fabbricati acquistati negli anni 1993 e 1994, avrebbe dovuto meglio dedurre e motivare la violazione sanzionatoria all’odierno ricorrente.

Il motivo è inammissibile perchè generico, non specificando su quali basi ricorrerebbe il dedotto vizio di mancanza di motivazione in relazione alla omessa dichiarazione per l’anno 2003 di terreni e fabbricati acquistati in anni precedenti. Il ricorrente al riguardo non ha preso posizione, omettendo di precisare in che modo si sarebbero dovute “meglio” esplicitare le ragioni dell’Ufficio rispetto a quanto rappresentato negli atti impositivi. Di contro la CTR ha evidenziato che gli avvisi di accertamento in questione hanno adeguatamente motivato le ragioni della pretesa tributaria, consentendo al destinatario di svolgere efficacemente la propria difesa attraverso la tempestiva impugnazione dell’atto.

4. Anche il quarto ed il quinto motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente perchè fra loro strettamente connessi in relazione alla quantificazione delle sanzioni.

4.1. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per omessa pronuncia in ordine al rilievo riguardante l’erronea applicazione delle sanzioni per omessa dichiarazione anzichè per dichiarazione infedele.

4.2. Con il quinto motivo lamenta la nullità della sentenza per omessa pronuncia in ordine al rilievo sulla errata irrogazione delle sanzioni per mancata applicazione dell’istituto del cumulo giuridico.

4.3. I motivi sono fondati.

Su entrambe le questioni dedotte la sentenza impugnata ha omesso di pronunciarsi, incorrendo nella denunciata nullità per violazione dell’art. 112 c.p.c..

In particolare il D.M. aveva contestato la asserita violazione dell’obbligo di dichiarazione per tutti indistintamente gli immobili e terreni posseduti dal ricorrente a partire dall’anno 2003 e non limitatamente al solo immobile ed al solo terreno effettivamente acquistati nel febbraio 2003, contestando di conseguenza la quantificazione delle sanzioni irrogate negli avvisi in questione. Sul punto, in via subordinata, aveva quindi chiesto la non applicazione delle sanzioni per omessa dichiarazione per gli anni dal 2004 al 2007 ovvero l’applicazione delle sanzioni pari al minimo edittale, secondo gli importi effettivamente dovuti e secondo il principio del cumulo giuridico D.Lgs. n. 472 del 1997, ex art. 12.

Con particolare riguardo all’applicazione dell’istituto del cumulo giuridico, mette conto rammentare che in tema di sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie, si applica un’unica sanzione ridotta in luogo della somma delle sanzioni previste per i singoli illeciti in caso di omesso versamento, alle prescritte scadenze, degli acconti e dei saldi delle imposte dovute, atteso che il D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13 identifica l’entità della sanzione, ma non incide sull’operatività della nuova disciplina della continuazione (o della progressione), di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, comma 2, che ha reso obbligatorio il cumulo giuridico ed ha escluso la necessità che le violazioni siano riconducibili alla “medesima risoluzione”, allo stesso periodo d’imposta ed allo stesso tributo (Sez. 5, Sentenza n. 21570 del 26/10/2016, Rv. 641490). Del resto, tale istituto ha la funzione di attenuare il maggior rigore del cumulo materiale delle sanzioni e, pertanto, non può comportare l’irrogazione di una sanzione eguale o maggiore di quella che deriverebbe dalla somma delle singole sanzioni irrogabili per ciascuna delle infrazioni commesse; a tale conclusione non può opporsi la specificità della disciplina delle sanzioni in materia di ICI, essendo state abrogate espressamente dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 16 entrato in vigore contemporaneamente al coevo D.Lgs. n. 472 del 1997, tutte le norme incompatibili con il suddetto decreto (Sez. 5, Sentenza n. 19650 del 17/07/2008, Rv. 604407).

I suddetti profili attinenti alla esatta determinazione delle sanzioni non sono stati in alcun modo affrontati nella sentenza impugnata, nonostante gli specifici motivi di gravame sollevati dal ricorrente e dianzi sinteticamente richiamati. Su tali punti si impone, dunque, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio al giudice di merito per nuovo esame.

5. Vanno, conseguentemente, accolti il quarto ed il quinto motivo di ricorso, rigettati gli altri motivi, cassata l’impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, in diversa composizione anche per la pronuncia sulle spese della presente fase.

PQM

La Corte accoglie il quarto ed il quinto motivo di ricorso, rigetta nel resto, cassa in ordine ai motivi accolti e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, in diversa composizione anche per la pronuncia sulle spese della fase di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2017

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