Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25680 del 27/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/10/2017, (ud. 26/09/2017, dep.27/10/2017),  n. 25680

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27418-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.G.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE

ZEBIO, 19, presso lo studio dell’avvocato ORNELLA RUSSO,

rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE BIANCA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1810/21/2016 della COMMSSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO, depositata il 09/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/09/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso in Cassazione affidato a due motivi, illustrati da memoria, nei cui confronti il contribuente ha resistito con controricorso, l’Agenzia delle Entrate impugna la sentenza della CTR della Sicilia, relativa ad un avviso di liquidazione per imposte ipotecarie, catastali e altro, lamentando il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 112 e 136 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto, la notifica dell’atto impositivo, non era avvenuto tramite comunicazione di cancelleria, ex art. 136 c.p.c. ma con invio di raccomandata con avviso di ricevimento, e con un secondo motivo ha denunciato il vizio di violazione degli artt. 156 e 160 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo posta ordinaria, direttamente dagli uffici finanziari.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.

I motivi di censura, che possono essere oggetto di un esame congiunto, perchè connessi, sono fondati.

In via preliminare, vanno riqualificati i motivi di censura del ricorso sotto in art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, secondo l’effettivo contenuto degli stessi (Cass. ord. n. 4036/14, 25044/13).

In riferimento all’eccezione contenuta in controricorso e sviluppata in memoria, della notifica, D.Lgs. n. 346 del 1990, ex art. 49 degli avvisi di liquidazione con la necessaria intermediazione di un soggetto abilitato, l’assunto non merita adesione, in quanto, la norma indicata legittima la notifica tramite messi speciali e messi comunali o di conciliazione, ma non mette in discussione il principio della notifica delle imposte dirette, richiamate dal medesimo art. 49 citato per la notifica degli atti in tema d’imposte di successioni e donazioni, mediante invio diretto con posta ordinaria (quindi, sulla base del combinato disposto di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60).

Ciò premesso, sulla base dell’orientamento consolidato “Questa Corte è ferma nel ritenere che gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982. cfr. Cass. n. 17598/2010; Cass. n. 911/2012; Cass. n. 14146/2014; Cass. n. 19771/2013; Cass. n. 16949/2014 con specifico riferimento a cartella notifica a mezzo portiere dal concessionario. Tale conclusione trova conforto nel chiaro tenore testuale della L. n. 890 del 1982, art. 14, come modificato dalla L. n. 146 del 1998, art. 20, dal quale risulta che la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari. In questa direzione, del resto, depone proprio il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, che consente anche agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica al portiere la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento da quest’ultimo sottoscritto, prevedendo lo stesso art. 26, il rinvio al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60,unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo (cfr. Cass. n. 14196/2014)” (Cass. ord. n. 3254/16); v. Cass. n. 16949/14 sulla non necessità di una vera e propria relata.

Nel caso di specie, l’invio dell’atto impositivo è stato correttamente ricevuto da familiare convivente con l’invio dell’ulteriore comunicazione di avvenuto deposito.

La sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, affinchè, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2017

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