Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25664 del 27/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 27/10/2017, (ud. 20/06/2017, dep.27/10/2017),  n. 25664

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1220/2012 proposto da:

M.N., C.F. (OMISSIS), rappresentato e difeso

dall’avvocato OSCAR LOJODICE, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR

PRESSO LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS) in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29

presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto rappresentato e difeso

dagli avvocati MAURO RICCI, EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI,

giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;

– resistente –

avverso la sentenza n. 5740/2010 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 24/01/2011 R.G.N. 3663/09.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 11.11.2010-24 gennaio 2011 la Corte d’appello di Bari riformava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva accolto la domanda di M.N. di pagamento dell’assegno di invalidità civile e per l’effetto rigettava la domanda originaria di conseguimento della prestazione assistenziale;

che avverso tale sentenza ha proposto ricorso M.N., affidato a due motivi;

che l’INPS ha depositato procura in calce al ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorrente ha dedotto:

– con il primo motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione. Ha censurato la sentenza per avere accolto l’appello dell’INPS in relazione ad una presunta domanda diretta al conseguimento dell’assegno di invalidità civile – domanda che egli non aveva proposto – omettendo, invece, di esaminare la domanda effettivamente azionata, che era quella relativa al riconoscimento dell’assegno ordinario di invalidità ex lege n. 222 del 1984, come risultava dalla corretta lettura del ricorso introduttivo, della documentazione ivi richiamata e dell’atto di appello dell’INPS;

– con il secondo motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè erronea ed insufficiente motivazione, impugnando la statuizione di rigetto dell’appello incidentale, che era stato proposto per la retrodatazione della prestazione previdenziale, come riconosciuta nel primo grado. Tale rigetto era fondato sul rilievo che la sentenza di primo grado non aveva riconosciuto l’assegno ordinario di invalidità ma l’assegno di invalidità civile. Ha dedotto l’omesso esame della domanda di appello incidentale.

che il ricorso è improcedibile a tenore dell’art. 369 c.p.c., n. 4. Entrambi i motivi si fondano sulla premessa che la domanda proposta con il ricorso introduttivo era diretta al conseguimento dell’assegno ordinario di invalidità e che la sentenza di primo grado si era pronunziata sulla suddetta prestazione previdenziale, accogliendola in parte.

Le censure si fondano dunque, da un lato, sul ricorso di primo grado, dall’altro sulla sentenza del Tribunale di Bari, che secondo l’assunto di parte ricorrente riguardavano l’assegno ordinario di invalidità.

Tale assunto è apertamente contraddetto nella sentenza impugnata, nella quale il giudice dell’appello afferma che la sentenza di primo grado “chiaramente” attribuiva al M. l’assegno di invalidità civile, come risultava dall’esame della questione di legittimazione passiva dell’INPS e del Ministero dell’Economia e della Finanze alla luce del D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 130.

Il ricorrente aveva dunque l’onere – ai sensi dell’art. 369 c.p.c., n. 4 – di produrre in questa sede, onde consentire l’esame delle censure, tanto il ricorso introduttivo che la sentenza di primo grado, per la verifica dei contenuti della domanda originaria e della effettiva corrispondenza ad essa della sentenza di primo grado.

Tale onere è rimasto inadempiuto sicchè questa Corte non può che arrestarsi al preliminare rilievo della improcedibilità del ricorso ex art. 369 c.p.c., n. 4;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese per la mancata costituzione dell’INPS.

PQM

La Corte dichiara la improcedibilità del ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2017

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