Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25722 del 27/10/2017
Cassazione civile, sez. VI, 27/10/2017, (ud. 26/09/2017, dep.27/10/2017), n. 25722
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 10374-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DE1 PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
BENCIVENNI SRL, in persona del legale rappresentante, elettivamente
domiciliata in ROMA, C.SO VITTORIO EMANUELE II 287, presso lo studio
dell’avvocato ANTONIO IORIO, rappresentata e difesa dagli avvocati
FRANCESCO FALCONE, GIUSEPPE FALCONE;
– resistente –
e contro
EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 1700/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di CATANZARO, depositata il 28/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 26/09/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON;
Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.
Fatto
RILEVATO
che nelle more del presente giudizio la società contribuente intimata ha depositato istanza di sospensione, dichiarando di volersi avvalere della procedura di definizione agevolata di cui al D.L. n. 50 del 2017, art. 11;
ritenuta la sussistenza dei presupposti previsti da tale disposizione legislativa, trattandosi di controversia attribuita alla giurisdizione speciale tributaria della quale è parte l’Agenzia delle entrate, che è stata radicata prima del 24 aprile 2017 nonchè pendente a quella data e che non rientra tra quelle escluse dal comma 4 della disposizione legislativa medesima.
PQM
sospende il giudizio D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11 e rinvia a nuovo ruolo.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2017