Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25722 del 27/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/10/2017, (ud. 26/09/2017, dep.27/10/2017),  n. 25722

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 10374-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DE1 PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

BENCIVENNI SRL, in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, C.SO VITTORIO EMANUELE II 287, presso lo studio

dell’avvocato ANTONIO IORIO, rappresentata e difesa dagli avvocati

FRANCESCO FALCONE, GIUSEPPE FALCONE;

– resistente –

e contro

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 1700/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CATANZARO, depositata il 28/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/09/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON;

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO

che nelle more del presente giudizio la società contribuente intimata ha depositato istanza di sospensione, dichiarando di volersi avvalere della procedura di definizione agevolata di cui al D.L. n. 50 del 2017, art. 11;

ritenuta la sussistenza dei presupposti previsti da tale disposizione legislativa, trattandosi di controversia attribuita alla giurisdizione speciale tributaria della quale è parte l’Agenzia delle entrate, che è stata radicata prima del 24 aprile 2017 nonchè pendente a quella data e che non rientra tra quelle escluse dal comma 4 della disposizione legislativa medesima.

PQM

sospende il giudizio D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11 e rinvia a nuovo ruolo.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2017

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