Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25732 del 30/10/2017
Cassazione civile, sez. II, 30/10/2017, (ud. 11/05/2017, dep.30/10/2017), n. 25732
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATERA Lina – Presidente –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
Dott. CORTESI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26254/2013 proposto da:
D.B.F., ((OMISSIS)) titolare dell’omonima ditta
individuale D.B.F. (p.iva (OMISSIS)), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA BERGAMO 43, presso lo studio dell’avvocato
ROSAMARIA CIANCAGLINI, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCIANO
CARINCI;
– ricorrente –
contro
C.F., ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
TARANTO N. 95, presso lo studio dell’avvocato DANIELA COMPAGNO,
rappresentato e difeso dall’avvocato FABIO VINCENZO PALERMO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 534/2013 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,
depositata il 21/05/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
11/05/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.
Fatto
PREMESSO
Che:
D.B.F. propone ricorso contro la sentenza della Corte d’appello dell’Aquila che, respingendo l’appello da egli instaurato, ha confermato la sentenza del Tribunale di Vasto che ha accolto la domanda proposta da C.F. nei suoi confronti.
C.F. resiste con controricorso.
Nel ricorso si afferma che la sentenza impugnata, pubblicata il 21 maggio 2013, è stata notificata il 4 settembre 2013, ma la copia della sentenza depositata all’atto dell’iscrizione del ricorso è priva della relazione di notificazione (nè altre copie risultano depositate).
Non avendo quindi il ricorrente ottemperato all’onere, previsto dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2), di depositare la copia autentica della sentenza impugnata e la relativa relazione di notificazione, il ricorso va dichiarato improcedibile.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13 , comma 1-bis.
PQM
La Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in Euro 3.200 per compensi, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-bis, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 11 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2017