Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25860 del 31/10/2017


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Cassazione civile, sez. III, 31/10/2017, (ud. 21/09/2017, dep.31/10/2017),  n. 25860

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25332-2015 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS), in persona del Respons. Contenzioso

Esattoriale Sig.ra S.M., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA COLA DI RIENZO, 28, presso lo studio dell’avvocato

DONATELLA CARLETTI, che la rappresenta e difende giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.C., ROMA CAPITALE (OMISSIS);

– intimati –

Nonchè da:

ROMA CAPITALE, (OMISSIS), in persona del Commissario pro-tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21,

presso lo studio dell’avvocato ROSALDA ROCCHI, che la rappresenta e

difende giusta procura a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

EQUITALIA SUD SPA (OMISSIS), P.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 9224/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

28/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/09/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale 1^ motivo, inammissibilità o rigetto del ricorso

incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 21-28 aprile 2015 il Tribunale di Roma ha respinto l’appello proposto da Equitalia Sud S.p.A. avverso sentenza del giudice di pace di Roma del 27 aprile 2012, che aveva accolto la opposizione di P.C. a tre cartelle di pagamento sottese a preavviso di fermo riguardante il mancato pagamento di sanzioni amministrative per violazioni di norme del Codice della strada, annullando le cartelle e il preavviso di fermo.

2.1 Ha presentato Equitalia Sud S.p.A. ricorso sulla base di tre motivi.

2.1.1 Il primo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 327 c.p.c., comma 1, e L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 17.

Il Tribunale ha ritenuto tardivo l’appello perchè proposto oltre sei mesi dalla pubblicazione della sentenza; ma nella causa in esame si sarebbe dovuto applicare, ratione temporis, l’art. 327 c.p.c. nel testo antecedente la riforma di cui alla L. n. 69 del 2009, poichè il giudizio di primo grado è stato avviato con atto di opposizione notificato nell’anno 2008: e a quell’epoca, il termine disposto dall’art. 327 c.p.c. era di un anno.

2.1.2 Il secondo motivo denuncia omessa attivazione dei poteri istruttori del giudice d’appello in caso di smarrimento incolpevole del fascicolo di primo grado e conseguente vizio motivazionale in ordine a un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il Tribunale, rilevando al momento della decisione la mancanza del fascicolo di parte di primo grado dell’attuale ricorrente, non ne ha disposto la ricerca e/o la ricostruzione, benchè esso contenesse anche la relata di notifica della cartella di pagamento in questione (l’unica delle tre cartelle non risultata pagata, e che il P. aveva eccepito non essergli stata notificata). Quindi il Tribunale avrebbe “ingiustamente addossato all’appellante le conseguenze di un errore addebitabile presuntivamente alle carenze organizzative dell’ufficio”, dalle quali sarebbe appunto derivato lo smarrimento dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni. Ai sensi dell’art. 347 c.p.c., comma 3, la trasmissione del fascicolo di primo grado, comprensivo dei fascicoli di parte, viene chiesta d’ufficio dal cancelliere del giudice d’impugnazione al cancelliere del giudice di primo grado: e ciò qui sarebbe avvenuto, perchè la cancelleria del giudice a quo avrebbe dato atto dell’acquisizione in data 21 ottobre 2013 del fascicolo di primo grado, includente i fascicoli di parte; l’assenza del fascicolo di primo grado non sarebbe mai stata rilevata nel giudizio d’appello e il fascicolo di parte mai ritirato dall’attuale ricorrente durante il grado, “mancando ogni attestazione in tal senso”. Si dovrebbe pertanto ritenere che lo smarrimento del fascicolo si sarebbe verificato nel tempo intercorso tra l’udienza di precisazione delle conclusioni, celebrata il 28 gennaio 2015, e la decisione (il fascicolo è stato incamerato il 21 aprile 2015). Il Tribunale si è peraltro limitato a rilevare, in maniera del tutto “contraddittoria”, l’assenza del fascicolo di primo grado dell’attuale ricorrente e il mancato deposito in appello della documentazione attestante la notifica della cartella da parte sempre dell’attuale ricorrente, osservando che comunque il giudice di pace aveva ordinato, a fronte di contestazione dell’opponente della conformità all’originale della copia dell’avviso di ricevimento prodotto dalla opposta, che quest’ultima integrasse, ordine però non ottemperato. Invece da “una attenta lettura degli atti di causa” emergerebbe che non vi fu alcun ordine di deposito di documentazione da parte del giudice di pace, perchè quest’ultimo, nell’ordinanza del 20 ottobre 2008, così avrebbe disposto: “esaminata la documentazione rinvia per avvenuta impugnazione di documentazione (sic) e precisazione delle conclusioni” all’udienza de1111 febbraio 2009.

Ad ogni modo il Tribunale, vista la mancanza del fascicolo di parte dell’attuale ricorrente, avrebbe dovuto rimettere la causa sul ruolo e ordinare la ricerca e/o la ricostruzione del fascicolo, obbligo questo del giudice nel caso in cui non risulti ritirato il fascicolo di parte smarrito. Se a tale obbligo il Tribunale avesse adempiuto, avrebbe potuto constatare che la relata di notifica della cartella non è viziata, come invece ritenne il giudice di pace.

2.1.3 Il terzo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2719 c.c.

Il Tribunale avrebbe ritenuto “incidentalmente” non provata la notifica della cartella, così peraltro errando: la difesa del P. avrebbe fornito una contestazione soltanto generica e lacunosa della conformità della copia della relata prodotta all’originale; e se il disconoscimento concerne la conformità della copia all’originale, il giudice può verificare la conformità anche mediante presunzioni, poichè il disconoscimento ex art. 2714 c.c. è cosa diversa da quello di cui all’art. 215 c.p.c., comma 2, e quindi non necessitante di verificazione. Ciò tanto più quando il documento non viene fatto valere come prova di un negozio, bensì come prova di un fatto storico. Il giudice, pertanto, non è vincolato dal disconoscimento.

Inoltre le relata di notifica prodotte dall’attuale ricorrente sono “documenti informatici” ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 20, comma 1, e art. 21, comma 1; e dalla relata la notifica risulta legittima, visto il suo contenuto (atto regolarmente consegnato al destinatario che firmò per ricevuta).

2.2 Si è difesa Roma Capitale con controricorso e ricorso incidentale, adducendo la nullità della sentenza impugnata e la inammissibilità del ricorso per violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’art. 39 c.p.c.

Nella premessa espone che la ricorrente principale propose appello con atto notificato a Roma Capitale in data 24 aprile 2015 (evidente errore materiale sussiste nell’indicare 2015 in luogo di 2013), causa iscritta al Ruolo Generale come n. 31186/2013, e che da questo gravame è sortita la sentenza in questa sede impugnata. Peraltro, contro la stessa sentenza del giudice di pace – la n. 16885/2012 – Equitalia Sud S.p.A. aveva già proposto appello nel 2012 sempre dinanzi al Tribunale di Roma, a mezzo di un altro difensore, causa iscritta al Ruolo Generale come n. 39568/2012. Adduce Roma Capitale che, al momento della proposizione del suo controricorso con ricorso incidentale, la causa anteriormente instaurata era stata rinviata a precisazione delle conclusioni e che nel giudizio n. 31186/2013 R.G. nessuna parte aveva denunciato al giudice la litispendenza. Di qui l’unico motivo: l’identità delle cause porterebbe alla violazione del principio ne bis in idem e potrebbe altresì condurre a contrasto di giudicati. Se il giudice di secondo grado avesse saputo dell’esistenza dell’altro giudizio, avrebbe dovuto applicare anche d’ufficio l’art. 39 c.p.c., e pertanto dichiarare la litispendenza e disporre la cancellazione dal ruolo della causa incardinata come seconda. Ciò deve avvenire anche per le cause che si trovano in gradi diversi: pertanto il giudice di legittimità dovrebbe, ai sensi dell’art. 39 c.p.c., dichiarare nulla la sentenza qui impugnata.

Equitalia Sud S.p.A. ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c., nella quale afferma di aver appreso solo successivamente all’instaurazione del presente giudizio quanto esposto nel ricorso incidentale, cui aderisce, osservando che ciò sarebbe stato “frutto di un errore involontario da parte dell’Agente della Riscossione” conseguente alla “ingente mole del contenzioso di cui è parte”. E dunque, in conclusione, “si associa alla domanda di annullamento della sentenza impugnata come formulata dalla difesa di Roma Capitale, con richiesta di compensazione delle spese del presente giudizio”.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Deve logicamente esaminarsi in primis il ricorso incidentale.

Come emerge dai fascicoli di parte di Roma Capitale relativi ai due giudizi di secondo grado allegati al ricorso, il giudizio n. 31186/2013 R.G. – quello da cui è sortita la sentenza qui impugnata -, e il giudizio n. 39568/2012 R.G. concernevano l’impugnazione della stessa sentenza, cioè la sentenza del giudice di pace di Roma n. 16885/2012. Esito del giudizio n. 31186/2013 R.G. è stata proprio la sentenza 28 aprile 2015 n. 9224 del Tribunale di Roma, impugnata in questa sede.

Come, pertanto, ha riconosciuto nella memoria ex art. 378 c.p.c. la stessa ricorrente principale, il ricorso incidentale correttamente invoca l’applicazione dell’art. 39 c.p.c., comma 1; nè, d’altronde, è configurabile alcuna questione di carenza di interesse in capo alla ricorrente incidentale Roma Capitale, essendo stata richiamata una norma applicabile anche d’ufficio. Nel caso di specie, dalla dichiarazione della litispendenza della causa del secondo grado a favore della causa n. 39568/2012 R.G. del Tribunale di Roma come antecedentemente instaurata non può discendere, peraltro, una mera cancellazione della presente causa dal ruolo come previsto dall’art. 39 c.p.c., comma 1, bensì, in combinato disposto di quest’ultimo con l’art. 382 c.p.c., u.c. la decisione sul ricorso incidentale che l’ha denunciata come realizzatasi nel precedente grado di merito – il quale, per evidente pregiudizialità del contenuto, assorbe, una volta accolto, il ricorso principale -, nel senso che la sentenza derivata dal giudizio posteriore deve essere cassata senza rinvio, quale necessaria ripercussione dell’invalida radice costituita dal giudizio posteriormente instaurato (v. Cass. sez. L, 8 agosto 2005 n. 16659, per cui “nell’ipotesi di riproposizione della medesima domanda davanti ad altro giudice, configurandosi un caso nel quale il processo non può trovare svolgimento, qualora la preclusione non sia stata rilevata in sede di merito e la relativa questione venga denunciata in sede di legittimità, sussiste un error in procedendo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, che comporta la cassazione senza rinvio della sentenza inficiata da tale vizio, ex art. 382 c.p.c.”; cfr. pure S.U. 11 novembre 1994 n. 9409 e Cass. sez. L, 29 settembre 1981 n. 5087, nonchè, a proposito dell’applicazione dell’art. 382 c.p.c., ex multis S.U. 24 marzo 2010 n. 6994).

La peculiarità della vicenda processuale giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.

Sussistono D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 13, comma 1 quater i presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

In accoglimento del ricorso occidentale dichiara la litispendenza della presente causa in relazione alla causa n. 39568/2012 R.G. del Tribunale di Roma, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e compensa le spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

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