Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25926 del 31/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 31/10/2017, (ud. 15/09/2017, dep.31/10/2017),  n. 25926

Fatto

RILEVATO CHE:

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della C.T.R. della Lombardia, n. 51/27/2009 dep. 10 giugno 2009, che, su impugnazione di cinque avvisi di accertamento emessi D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d), per omessa dichiarazione del reddito d’impresa, a seguito di processo verbale di constatazione della Guardia di finanza, ai fini Irpef, Iva e Irap per gli anni dal 2000 al 2004 da parte di F.R., in riforma della sentenza di primo grado ha accolto l’appello del contribuente.

La C.T.R. ha preso atto dell’attività di lavoro dipendente svolta come falegname dal R. per il mobilificio Maggi di Carlazzo fino all’anno 2003, ritenendo attendibile, al fine di escludere lo svolgimento di attività imprenditoriale, la documentazione allegata dal contribuente (dichiarazioni di Parrocchie e associazioni no profit), attestante servizi e materiali forniti a titolo gratuito.

F.R. si costituisce con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Col primo motivo del ricorso l’Agenzia deduce nullità della sentenza per motivazione apparente (ex art. 360 c.p.c., n. 4), in violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 132 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, mancando lo svolgimento del processo e l’esposizione dei fatti di causa, e contenendo la sentenza una motivazione che non consente l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo;

2. col secondo motivo si deduce insufficiente motivazione su un fatto decisivo (ex art. 360 c.p.c., n. 5), consistente nell’esistenza “di lavori eseguiti per conto di altri soggetti” e “il rinvenimento di un’agenda con determinate annotazioni di appuntamenti di lavoro” nonchè “di documenti extracontabili di valore equivoco”;

3. col terzo motivo si deduce nullità della sentenza (ex art. 360 c.p.c., n. 4), per violazione dell’art. 342 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, per non avere la C.T.R. dichiarato inammissibile l’appello del contribuente, che si è limitato a riproporre le argomentazioni svolte in primo grado, senza formulare specifiche censure alla sentenza appellata in ordine alla non applicabilità del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d);

4. col quarto motivo si lamenta insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo, consistente nella omessa motivazione circa l’esistenza delle presunzioni gravi precise e concordanti sulle quali si era basato l’accertamento analitico induttivo, con conseguente inversione dell’onere della prova a carico del contribuente.

5. Il ricorso è infondato e va rigettato.

5.1. Contrariamente a quanto dedotto nel primo motivo del ricorso, la sentenza contiene infatti un pur se succinto svolgimento dei fatti – compreso sia nello svolgimento del processo, sia nella prima parte dei motivi della decisione – idoneo a far comprendere il thema decidendum e le ragioni della decisione.

5.2. Quanto alla dedotta nullità della sentenza, per non avere dichiarato inammissibile l’appello del F., lo stesso Ufficio, nell’esposizione del terzo motivo del ricorso, ammette che il contribuente ha dedotto in appello la non applicabilità del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. b), riformulando le medesime considerazioni già proposte in primo grado. Sul punto è principio consolidato di questa Corte (principio che con la specie di causa appare coerente, e perciò da ribadire e convalidare), quello secondo cui:”Nel processo tributario, ove l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell’avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l’onere d’impugnazione specifica previsto del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53,secondo il quale il ricorso in appello deve contenere “i motivi specifici dell’impugnazione” e non già “nuovi motivi”, atteso il carattere devolutivo pieno dell’appello, che è un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito” (Cass. n. 1200 del 2016; n. 3064 del 2012; v. anche Cass. n. 14031 del 16/06/2006; n. 4784 del 2011). Alla stessa stregua non può che ritenersi, allorchè sia la parte ricorrente a limitarsi a ribadire in appello le ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo, contrapponendole alle argomentazioni con le quali il giudice di primo grado ha ritenuto di rigettare l’atto introduttivo di quel grado del processo. Benvero, che nella specie sia così avvenuto lo si ricava dalla pronuncia impugnata, e dallo stesso ricorso dell’Agenzia, la quale evidenzia che la parte appellante aveva ribadito – con il gravame – le ragioni di impugnazione che erano state originariamente proposte. Nè ha rilevanza il solo fatto che con l’atto di appello siano state riproposti i motivi già svolti in primo grado, senza verificare se ciò fosse sufficiente contrapposizione rispetto agli argomenti sui quali è fondata la pronuncia impugnata.

5.3.Sono altresì insussistenti i vizi di motivazione della sentenza impugnata denunciati nel secondo e quarto motivo del ricorso.

Ciò in relazione ai profili di inammissibilità per difetto di autosufficienza del secondo motivo, non riportandosi con esattezza in quali atti di causa le doglianze relative sono contenute, limitandosi l’Ufficio a riportare un breve brano contenente “il nucleo delle argomentazioni spiegate dall’Ufficio in giudizio”. Tale riferimento appare generico, e non idoneo a integrare il vizio denunciato, mancando l’indicazione più specifica agli elementi presuntivi indicati (“lavori eseguiti per conto di altri soggetti”, “l’agenda con determinate annotazioni di appuntamenti di lavoro” nonchè i “documenti extracontabili di valore equivoco”), peraltro contraddetti dalla stessa Agenzia, laddove riporta l’appello del contribuente con la ricostruzione delle “tabelle” sul lavoro gratuito e sul valore dei materiali.

E’ infine infondato il quarto motivo del ricorso. Anche se in relazione alla tipologia di accertamento analitico induttivo l’Ufficio è abilitato a utilizzare presunzioni semplici, la C.T.R., con motivazione sufficiente e immune da vizi logico-giuridici, ha ritenuto prevalenti le prove addotte dal contribuente e specificamente indicate (lavori per le Parrocchie e altri enti).

Va sul punto confermato il principio affermato da questa Corte secondo cui, nelle ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione da parte del contribuente, sebbene la legge abiliti l’Ufficio delle imposte a servirsi di qualsiasi elemento probatorio ai fini dell’accertamento del reddito e, quindi, a determinarlo anche con metodo induttivo, utilizzando, in deroga alla regola generale, presunzioni semplici prive dei requisiti di cui del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 3, tuttavia il contribuente può provare con qualsiasi mezzo idoneo la provenienza non reddituale dell’elemento valutato (da ultimo Cass. n. 7258 del 22/03/2017). E tanto ha accertato la C.T.R., con accertamento di merito congruamente motivato, la cui censura non può trovare ingresso in questa sede di legittimità.

6. Conclusivamente il ricorso, in parte inammissibile in parte infondato, va rigettato.

7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 900,00 oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

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