Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30162 del 15/12/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 15/12/2017, (ud. 21/11/2017, dep.15/12/2017),  n. 30162

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. G.B. impugna la sentenza della commissione tributaria centrale, sezione di Torino, con la quale è stata confermata, in accoglimento dell’impugnazione proposta dall’ufficio, la legittimità dell’avviso di liquidazione con il quale erano state recuperate Invim, imposta di registro ed imposte di trascrizione e catastale relativamente all’atto di compravendita di un capannone ad uso industriale, nel corpo del quale le parti avevano dichiarato, ai fini fiscali, di volersi avvalere del sistema automatico di valutazione di cui al D.L. n. 70 del 1988, art. 12. Il ricorrente ha svolto tre motivi. L’agenzia delle entrate si è costituita in giudizio con controricorso.

2. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, al D.L. n. 70 del 1988, art. 12 convertito dalla L. n. 154 del 1988 ed alla L. n. 241 del 1990, art. 3. Sostiene che l’avviso di liquidazione è illegittimo in quanto l’ufficio ha preso in considerazione un valore finale senza indicare sulla base di quale atto il medesimo era stato ricavato.

3. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52 e al D.L. n. 70 del 1988, art. 12 convertito dalla L. n. 154 del 1988, nonchè vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Sostiene che l’avviso di liquidazione è illegittimo perchè in esso sono stati del tutto omessi i riferimenti ai criteri di accertamento di valore, posto che l’ufficio ha preso in considerazione un valore finale senza indicare sulla base di quale atto o fatto esso era stato ricavato.

4. Con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52 ed al D.L. n. 70 del 1988, art. 12 convertito dalla L. n. 154 del 1988. Sostiene che l’omessa allegazione (e finanche l’omessa menzione) della stima dell’Ute all’avviso di liquidazione ha inibito al contribuente di conoscere i criteri adottati per determinare la base imponibile in quanto la determinazione della rendita è stata notificata in epoca successiva e l’atto impugnato non conteneva alcun riferimento idoneo a comprendere in applicazione di quale criterio il valore dell’immobile era stato portato da Lire 30 milioni a Lire 132 milioni.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente rileva la Corte che il controricorso è inammissibile in quanto depositato oltre il termine di cui all’art. 370 c.p.c.. Invero la notifica del ricorso introduttivo si è perfezionata il 14.7.2011 ed il controricorso è stato presentato all’Unep per la notifica in data 11.10.2011.

2. In ordine ai motivi di ricorso, essi debbono essere esaminati congiuntamente in quanto sottendono la medesima questione giuridica. La Corte di legittimità ha già affermato il principio, al quale questo collegio intende uniformarsi, secondo cui, qualora il contribuente abbia dichiarato di volersi avvalere del sistema automatico di determinazione della base imponibile previsto dal D.L. 14 marzo 1988, n. 70, art. 12 convertito dalla L. 13 maggio 1988, n. 154, in riferimento ad un immobile non ancora iscritto in catasto, il certificato di attribuzione della rendita catastale non dev’essere comunicato o notificato al contribuente, il quale può sempre contestarlo nell’ambito del giudizio di impugnazione dell’avviso di liquidazione dell’imposta, evocando in giudizio non già l’Agenzia delle Entrate, ma l’Ufficio Tecnico Erariale, al quale spetta la legittimazione passiva in ordine alla controversia riguardante l’atto di classamento (Cass. 17/03/2008 n. 7107; Cass. 8/5/2003 n. 12973). L’atto di liquidazione conseguente alla procedura per l’attribuzione della rendita catastale, L. n. 154 del 1988, ex art. 12 non costituisce, infatti, un atto di imposizione o di irrogazione di sanzione, bensì è un atto che si limita ad applicare un’imposta per il valore del bene calcolato senza nessuna discrezionalità, ma sulla base dell’assegnazione della rendita catastale operata dall’UTE. L’Ufficio, dunque, non esercita alcun potere d’accertamento, ma svolge un’attività d’informazione, frutto di semplice calcolo matematico effettuato su criteri e tabelle predeterminate, sollecitata dalla richiesta del contribuente. Nel caso che occupa si evince dalla sentenza impugnata che l’Ute ha comunicato al contribuente la rendita catastale attribuita in data 19.11.1990, quindi dopo la notifica dell’avviso di liquidazione effettuata il 19 aprile 1990. Tuttavia la CTR non ha accertato se la messa in atti della nuova rendita catastale abbia avuto luogo prima della notifica dell’avviso di liquidazione, essendo ciò fondamentale per accertarne la legittimità. Ed, invero, posto che il certificato di attribuzione della rendita catastale non deve essere comunicato o notificato al contribuente, l’Ufficio avrebbe potuto legittimamente applicare l’imposta per il valore del bene sulla base dell’assegnazione della rendita catastale operata dall’UTE solo nel caso in cui, alla data della notifica dell’atto impositivo, essa fosse stata già attribuita, ancorchè non notificata.

Il ricorso va, dunque, accolto e l’impugnata decisione va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte che, adeguandosi ai principi esposti, procederà alle necessarie verifiche e deciderà nel merito oltre che sulle spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia Entrate, cassa l’impugnata decisione e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2017

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