Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 38 del 03/01/2018

Cassazione civile, sez. lav., 03/01/2018, (ud. 10/10/2017, dep.03/01/2018),  n. 38

Fatto

FATTO E MOTIVI

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Perugia, in riforma della sentenza del Tribunale di Terni, ha respinto la domanda proposta da R.V., dipendente della Provincia di Terni, la quale aveva lamentato l’illegittimità della determinazione dirigenziale n. (OMISSIS), che aveva revocato la rendita vitalizia della quale era titolare, per avere contratto invalidità permanente a causa di servizio, e aveva chiesto la condanna dell’Amministrazione provinciale a ripristinarne l’erogazione e a corrispondere gli arretrati, con interessi e rivalutazione.

2. La Corte d’appello, dopo avere evidenziato che il D.P.R. 1 giugno 1979, n. 191, art. 11, regola situazioni non tutelate dalla copertura INAIL, ha ritenuto di non poter attribuire alla disposizione un’interpretazione basata sul solo dato letterale pena il conseguimento da parte dei lavoratori sia della rendita vitalizia che dell’equo indennizzo.

3. Secondo la Corte, l’elemento di differenziazione tra l’art. 11, comma 1, che riconosce al dipendente la rendita vitalizia nel caso di infortunio o malattia contratta per causa di servizio, e il successivo citato art. 11, comma 3, che rende applicabile ai lavoratori interessati la disciplina dell’equo indennizzo di cui al D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 68, e al relativo D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, deve essere ricercato nei fatto che solo il comma 1, è rivolto al personale che, pur non iscritto all’INAIL, per qualsivoglia ragione, sia addetto a mansioni valutate come pericolose all’esito dell’istruttoria necessaria per il riconoscimento dell’indennizzo. La Corte ha tratto conferma della bontà dell’interpretazione accolta dal tenore del D.P.R. 13 maggio 1987, n. 268, art. 66, che ha abrogato le norme sulla rendita vitalizia per gli operai non iscritti obbligatoriamente all’INAIL, ossia per i lavoratori cui sono demandate le attività “lato sensu pericolose”.

4. Da tali premesse ermeneutiche la Corte d’appello ha tratto la conseguenza che la ricorrente non avesse diritto alla rendita vitalizia perchè non aveva allegato e provato di essere stata addetta a mansioni pericolose.

5. Ha reputato irrilevante, ai fini dell’accoglimento della domanda, l’art. 54 del Regolamento per il personale dipendente della Provincia sul rilievo che esso riproduceva alla lettera il citato D.P.R. n.191 del 1979, art. 11.

6. La Corte territoriale ha escluso che il diritto alla rendita vitalizia trovasse fondamento nella sentenza del TAR dell’Umbria n. 72 del 10.5.1989 passata in giudicato sul rilievo che tale sentenza si era limitata ad annullare il provvedimento del CO.RE.CO del 27.11.1986 di annullamento delle delibere della Giunta Provinciale di Terni n. 130 del 13.2.1986 e n. 115 del 16.10.1986, le quali avevano riconosciuto la dipendenza della causa di servizio delle infermità contratte dalla ricorrente con decorrenza dal 13.11.1986.

7. Avverso tale sentenza R.V. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi La Provincia di Terni è rimasta intimata.

Esame dei motivi.

8. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 191 del 1979, art. 11, in relazione all’art. 12 disposizioni sulla legge in generale e al D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 1,3,4,9 e 67, dei principi in materia di provvidenze a favore dei dipendenti colpiti da malattie ed infortuni per cause di servizio e/o rese invalidi dalle stesse e del D.P.R. n. 686 del 1957, art. 50. Si duole del fatto che la Corte territoriale abbia disatteso il dato letterale contenuto nel D.P.R. n. 191 del 1979, art. 11, e abbia omesso di considerare che i presupposti della rendita vitalizia e dell’equo indennizzo sono differenti. Assume che il D.P.R. n. 686 del 1957, art. 50, garantisce che non possa realizzarsi alcuna duplicazione delle prestazioni.

9. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., c. 1 numero 3 e n. 5 violazione e falsa applicazione dell’art. 54 del Regolamento organico del personale della Provincia di Terni e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Assume che la Corte territoriale avrebbe trascurato di considerare che la disciplina dettata dal Regolamento del Personale era diversa da quella dell’art. 11, sopra citato in quanto prevede l’attribuzione dell’equo indennizzo solo ove più favorevole, così escludendo in radice il rischio di cumulo dei due trattamenti.

10. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “error in procedendo” ed “in iudicando” per falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., e dell’art. art. 324 c.p.c., in relazione alla sentenza del Tar dell’Umbria n. 752 del 1989, passata in giudicato. Assume che detta sentenza aveva esaminato nel merito le questioni relative alle norme interne emanate dalla Provincia regolanti i rapporti di lavoro dei suoi dipendenti e alla specifica posizione di essa ricorrente.

Esame dei motivi.

11. Il primo ed il secondo motivo, da trattarsi congiuntamente, sono fondati.

12. Il D.P.R. 1 giugno 1979, n. 191, art. 11, (Lesioni ed infermità dipendenti da causa di servizio non tutelate da copertura INAIL), dispone che: “Nel caso che all’infortunio od alla malattia contratta per causa di servizio residui una invalidità permanente parziale o totale, l’ente liquiderà al dipendente una rendita vitalizia nella misura e con le modalità stabilite dalla legislazione relativa all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

Le stesse disposizioni saranno applicate in caso di morte del dipendente nei confronti dei superstiti aventi diritto.

Ai lavoratori interessati si applica la disciplina dell’equo indennizzo di cui al testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, art. 68, e del relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni”.

13. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire, in linea con la portata letterale della previsione che, a norma del D.P.R. 1 giugno 1979, n. 191, art. 11, come si desume inequivocabilmente dalla rubrica, la tutela antinfortunistica, in caso di infortunio o malattia contratta per causa di servizio e con postumi invalidanti di natura permanente, parziali o totali, è posta a carico dell’ente locale (Comune o Provincia) in favore del proprio dipendente nella sola ipotesi in cui gli stessi non risultino già tutelati da copertura assicurativa dell’Inail (Cass. 10340/2012).

14. Nella richiamata pronuncia è stato, altresì, precisato che diversa è, invece la ipotesi dell’equo indennizzo (esulante dal caso di specie nella quale viene in discussione il diritto della ricorrente alla rendita), il quale, a norma del D.P.R. n. 686 del 1957, art. 50, ove accordato, porrebbe problemi di detrazione da quanto percepito dal dipendente in virtù della rendita corrisposta dall’INAIL o da qualsiasi altra pubblica amministrazione.

15. L’inconveniente addotto dalla Corte d’appello di Perugia per disattendere l’esegesi letterale dell’art. 11 non sussiste in quanto, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una infermità o di una lesione non coincide con il presupposto richiesto per l’attribuzione della rendita per malattia professionale, differenziandosi i due istituti per l’ambito e l’intensità del rapporto causale tra attività lavorativa ed evento protetto, nonchè per il fatto che il riconoscimento in oggetto non consente di per sè alcun apprezzamento in ordine all’eventuale incidenza, sull’attitudine al lavoro dell’assicurato, di altri fattori di natura extraprofessionale. Ai fini del riconoscimento della causa di servizio occorre che l’attività lavorativa possa con certezza ritenersi concausa efficiente e determinante della patologia lamentata, non potendo farsi ricorso a presunzioni di sorta e non trovando applicazione, diversamente dalla materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, la regola contenuta nell’art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell’equivalenza delle condizioni (Cass. 10349/2012, Cass. 15074/2009).

16. Va, inoltre, osservato che l’evenienza del possibile ricorrere dei presupposti dei due trattamenti è espressamente prevista dall’art. 50 del menzionato D.P.R. n. 686 dei 1957, al quale, rinvia il D.P.R. n. 191 del 1979, art. 11 comma 3, (puntualmente valorizzato dalle sentenze n. 10340/2012 e n. 6060 de 1999), il quale, al comma 2, prevede che va dedotto dall’equo indennizzo quanto eventualmente percepito dall’impiegato in virtù di assicurazione a carico dello Stato o di altra pubblica Amministrazione.

17. In conclusione deve escludersi che l’interpretazione qui accolta generi gli inconvenienti, valorizzati dalla sentenza impugnata sul piano sistematico, al fine di discostarsi dalla lettera della norma, chiara ed inquivoca, per individuare un requisito non espressamente previsto (la “pericolosità” dell’attività del lavoratore) e certo non desumibile dal D.P.R. 13 maggio 1987, n. 266, art. 66, che si è limitato ad abrogare le norme in materia di rendite vitalizie nei confronti del personale operaio.

18. Va anche rilevato che il rischio della possibile duplicazione di prestazioni correlate alla infermità dipendente da causa di servizio è escluso anche dalla disciplina contenuta nel Regolamento Organico del Personale della Provincia di Terni. Il Regolamento all’art. 54, il cui testo è riprodotto nella pagina 4 ricorso, nel recepire il contenuto del richiamato D.P.R. n. 191 del 1979, art. 11, ha previsto al comma 3, che “Ai lavoratori interessati si applica, ove più favorevole, la disciplina dell’equo indennizzo di cui all’art. 68 del T.U. del 10 gennaio 1957 n. 3 e del relativo Regolamento, approvato con D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686”.

19. Il terzo motivo è inammissibile perchè la ricorrente non ha riprodotto nel ricorso la sentenza del TAR dell’Umbria n. 752 del 1989, sentenza che non risulta allegata al ricorso e nemmeno ne è indicata la specifica sede di produzione processuale.

20. Tali omissioni si pongono in contrasto con i principi sanciti dall’art. 366 c.p.c., comma 2, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 1, n. 4, le quali onerano il ricorrente, quando siano in gioco atti processuali ovvero documenti o prove orali la cui valutazione debba essere fatta ai fini dello scrutinio di un vizio di violazione di legge, ex art. 360 c.p.c., n. 3, di carenze motivazionali, ex art. 360 c.p.c., n. 5, o di “un error in procedendo”, ai sensi dei nn. 1, 2 e 4, della medesima norma, è necessario non solo che il contenuto dell’atto o della prova orale o documentale sia riprodotto in ricorso, ma anche che ne venga indicata l’esatta allocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (Cass. SSUU 8077/2012 e 22726/2011; Cass. 13713/2015, 19157/2012, 6937/2010).

21. Sulla scorta delle considerazioni svolte, il primo ed il secondo motivo di ricorso vanno accolti mentre il terzo motivo va dichiarato inammissibile.

22. La sentenza impugnata pertanto va cassata.

23. La causa va rinviata alla Corte di Appello di Perugia che farà applicazione del seguente principio di diritto “Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una infermità o di una lesione, con attribuzione del relativo equo indennizzo, non è ostativo, come consentito dal D.P.R. 1 giugno 1979, n. 191, art. 11,alla contestuale attribuzione di una rendita vitalizia, ove residui una invalidità permanente, totale o parziale, differenziandosi i due istituti per l’ambito e l’intensità del rapporto causale tra l’attività lavorativa e l’evento protetto, nonchè per il fatto che il riconoscimento della causa di servizio non consente di per sè alcun apprezzamento in ordine all’eventuale incidenza, sull’attitudine lavorativa dell’assicurato, di altri fattori di natura extraprofessionale, ferma restando, in ogni caso, l’operatività delle disposizioni dirette ad evitare la duplicazione delle prestazioni”.

24. Il giudice del rinvio dovrà anche provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso. Dichiara inammissibile il terzo motivo di ricorso.

Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di Appello di Perugia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2018

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