Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 883 del 16/01/2018

Cassazione civile, sez. II, 16/01/2018, (ud. 14/11/2017, dep.16/01/2018),  n. 883

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

C.A. e P.R. hanno proposto ricorso articolato in tre motivi avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 1868/2012 del 4 aprile 2012. Resistono con controricorso C.S. ed P.A.. La Corte d’Appello di Roma, accogliendo l’impugnazione principale proposta da C.S. ed P.A. contro la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Civitavecchia in data 17 maggio 2007, ha accertato che la servitù di passaggio pedonale e carrabile sulla linea di confine tra i fondi di proprietà delle parti in (OMISSIS) serve entrambi i fondi e grava sugli stessi per come individuata nella allegata planimetria. La Corte d’Appello ha invece rigettato la domanda riconvenzionale proposta in primo grado per ottenere il pagamento dell’indennizzo delle opere realizzate da C.A. e P.R. sul fondo oggetto della compravendita inter partes del 5 giugno 1991.

Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Gianfranco Servello, ha depositato le sue conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, chiedendo di dichiarare inammissibile, o in subordine di rigettare, il ricorso.

I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 1.

1. Il primo motivo di ricorso di C.A. e P.R. denuncia la violazione dell’art. 345 c.p.c., comma 1, art. 112 c.p.c. e art. 1062 c.c., assumendo che la sentenza impugnata abbia dichiarato la sussistenza della servitù reciproca pur essendo stata proposta la relativa domanda da C.S. ed P.A. solo in appello, non bastando al fine dell’accertamento di una servitù reciproca la domanda proposta da uno soltanto dei titolari di essa (quali, nella specie, i ricorrenti).

Il primo motivo di ricorso deve essere accolto.

La complessiva fondatezza del primo motivo di ricorso di C.A. e P.R. discende dalla constatazione che la sentenza della Corte d’Appello di Roma ha, in sostanza, riformato la sentenza del Tribunale di Civitavecchia, nel senso di dichiarare che la servitù di passaggio (già oggetto della domanda riconvenzionale di C.A. e P.R., accolta dal primo giudice come in favore del fondo di questi ultimi a foglio (OMISSIS), particella (OMISSIS), ed a carico del fondo a foglio (OMISSIS), particella (OMISSIS), di proprietà di C.S. ed P.A.), costituita per destinazione del padre di famiglia in seguito alla vendita del 5 giugno 1991, gravasse in realtà anche sul fondo a foglio (OMISSIS), particella (OMISSIS), di proprietà di C.A. e P.R.. Tale pronuncia è stata resa in accoglimento della domanda proposta per la prima volta soltanto in sede di appello da C.S. ed P.A., i quali, in via subordinata e nell’ipotesi di conferma del riconoscimento della servitù invocata da C.A. e P.R., richiesero di “dichiarare l’asservimento reciproco dei due fondi”.

Avendosi riguardo a procedimento pendente alla data del 30 aprile 1995 – per il quale trovano, quindi, applicazione le disposizioni degli artt. 183,184 e 345 c.p.c., nel testo vigente anteriormente alla riforma operata con la L. n. 353 del 1990 – costituisce certamente domanda nuova quella avente per oggetto l’accertamento (o l’esclusione) di un diritto di servitù, risolvendosi questo, nel suo aspetto passivo, in un peso imposto al proprietario del fondo servente, che può essere utilmente accertato (o escluso) nei soli confronti dello stesso e, correlativamente, del proprietario del fondo dominante, e ciò anche ove si tratti, come nel caso in esame, di servitù reciproche, non essendosi neppure in tale situazione in presenza di un unico rapporto di natura reale, ma di tanti distinti rapporti quante sono le correlazioni fra i fondi interessati (arg. da Cass. Sez. 2, 22/05/1974, n. 1514; Cass. Sez. 2, 10/11/1976, n. 4142). Pertanto, allorchè, dopo che sia stata proposta in primo grado un’azione reale avente per oggetto l’accertamento di una servitù di passaggio costituitasi in favore del fondo degli attori (nella specie, in riconvenzionale da C.A. e P.R.) per destinazione del padre di famiglia, ed inerente ad una striscia di terreno posta al confine delle limitrofe porzioni di fondo, i convenuti domandino soltanto nel giudizio di appello, come nella specie, l’accertamento dell’esistenza di servitù di passaggio reciproche sui tratti di viottolo a margine di ciascun fondo, sussiste la violazione dell’art. 345 c.p.c., trattandosi di pronuncia che valica i limiti dell’originario thema decidendum ed allega l’esistenza di un diverso rapporto reale.

2. Il secondo motivo di ricorso di C.A. e P.R. denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., art. 2041 c.c., nonchè i vizi di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quanto al capo della sentenza impugnata che ha negato la loro pretesa di condanna di C.S. ed P.A. a corrispondergli l’indennizzo per le opere realizzate sul fondo poi oggetto della compravendita del 5 giugno 1991, mancando prova degli esborsi effettivamente sostenuti (e non meramente presunti) per la realizzazione dei manufatti, nonchè prova che i materiali utilizzati e la manodopera fossero stati pagati da C.A. e ancora prova dell’aumento di valore del fondo. Ha quindi aggiunto la Corte d’Appello di Roma che ad C.A. e P.R. non spettasse l’azione per indennizzo ex art. 936 c.c., essendo essi stessi proprietari del fondo sul quale sono state realizzate le opere. Ad avviso dei ricorrenti, tale ragionamento avrebbe comunque imposto alla Corte d’Appello di valutare le prove raccolte sotto il profilo del diritto all’indennizzo ex art. 2041 c.c..

Il motivo è inammissibile, in quanto introduce con il ricorso per cassazione una questione, quale quella dell’indennizzo per arricchimento senza causa, di cui non vi è cenno nella sentenza impugnata, sicchè era onere della parte ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta deduzione della medesima questione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di indicare in quale specifico atto del giudizio di merito lo avesse fatto, trattandosi, peraltro, di questione implicante altresì nuovi accertamenti di fatto che non possono certamente svolgersi per la prima volta nel giudizio di legittimità.

Peraltro, in materia di opere eseguite dal terzo con materiali propri su fondo altrui, il “terzo” indicato dall’art. 936 c.c., sia quale legittimato passivo rispetto alla rimozione delle dette opere, sia quale legittimato attivo a conseguire l’indennità prevista da tale norma, si identifica con il soggetto – diverso dal proprietario del fondo – per iniziativa ed a spese del quale le opere siano state fatte. Spetta in ogni caso al terzo dar prova del “quantum” in relazione ad entrambi i parametri entro i quali può operare il diritto di scelta del proprietario circa le modalità di pagamento dell’indennizzo (valore dei materiali e prezzo della mano d’opera, oppure aumento di valore arrecato al fondo); mentre rientra nell’apprezzamento di fatto del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se non nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, determinare, sulla base delle prove offerte dal terzo costruttore, quale sia il valore dei materiali ed il prezzo della mano d’opera, da stabilire con riferimento al momento in cui i primi vennero impiegati e la seconda venne prestata, ovvero quale incremento di valore abbia avuto il fondo. I ricorrenti censurano altresì vizi di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo previgente (qui applicabile ratione temporis) rispetto al D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. con modif. in L. n. 134 del 2012, ma non indicano specificamente, come prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, il contenuto degli atti e dei documenti di cui si invoca l’errata valutazione ad opera del giudici del merito; inoltre, le censure, rinviando genericamente alla perizia a chiarimenti del 26 ottobre 2006 ed al punto 6, pagine 5, dell’atto pubblico 5 giugno 1991, sembrano sollecitare il controllo della Corte di Cassazione solo prospettando una difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dalla Corte d’Appello rispetto a quello preteso dai ricorrenti.

Ove, infine, il terzo non abbia fornito prova dei parametri di quantificazione dell’indennità ex art. 936 c.c., comma 2, non può comunque lo stesso, sia pur in considerazione dell’incremento patrimoniale derivante dall’utilità dell’opera nei limiti dell’altrui depauperamento, legittimamente esperire l’azione di arricchimento senza causa di cui agli artt. 2041 e 2042 c.c., avendo questa natura residuale e sussidiaria e non potendo perciò essere utilizzata allorchè il danneggiato aveva la facoltà di esercitare proficuamente un’altra azione tipica nei confronti dell’arricchito onde evitare il pregiudizio economico paventato.

3. Il terzo motivo di ricorso di C.A. e P.R. denuncia vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, atteso che la Corte d’Appello non ha riconosciuto il contenuto della servitù domandato dagli attuali ricorrenti (incluso il “passaggio ad anello” intorno all’immobile di C.S. ed P.A.), essendosi basata sulla sola CTU ed avendo negato rilevanza al giudicato contenuto nella sentenza n. 67/1997 e nell’atto pubblico del 5 giugno 1991.

Anche questo motivo è inammissibile perchè non indica, come prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, il contenuto degli atti e dei documenti e perchè si sostanzia in una critica degli apprezzamenti di fatto contenuti nella sentenza impugnata, trascurando come rientri nel potere discrezionale del giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, apprezzare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.

La sentenza impugnata ha comunque operato alle pagine 6 e 7 una ricostruzione del contenuto della servitù costituitasi per destinazione del padre di famiglia, escludendo dalla stessa il tracciato ad anello. Nel far ciò, la Corte di Roma ha compiutamente avuto riguardo alla situazione dei luoghi in considerazione della loro destinazione normale e permanente, desumendola dalla loro obiettiva configurazione, ed ha reputato integrato il contenuto della servitù sulla base delle opere e dei segni esteriori chiaramente ed univocamente idonei ad evidenziare un’oggettiva situazione di subordinazione o servizio fra i due fondi, costituente il contenuto della servitù medesima. L’indagine del giudice del merito sulla ricorrenza di tale situazione, risolvendosi in accertamenti e valutazioni di fatto, ed essendo sorretta da logica e congrua motivazione, non è sindacabile in sede di legittimità (Cass. Sez. 2, 05/04/1978, n. 1569; Cass. Sez. 2, 07/11/1977, n. 4742).

4. Va pertanto accolto il primo motivo del ricorso, mentre vanno rigettati i restanti due motivi. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata in relazione alla censura e, non essendo al riguardo necessari ulteriori accertamenti di fatto, va dichiarata inammissibile la domanda proposta in appello da C.S. ed P.A. volta a far dichiarare l’asservimento reciproco dei due fondi.

Stante la situazione di reciproca soccombenza, peraltro già consederata nella stessa sentenza d’appello, vanno compensate tra le parti le spese processuali sostenute nel processo di cassazione e nei precedenti gradi del giudizio.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo ed il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile la domanda proposta in appello da C.S. ed P.A. volta a far dichiarare l’asservimento reciproco dei due fondi; compensa per intero tra le parti le spese sostenute nel giudizio di cassazione e nei precedenti gradi di giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA