Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1888 del 25/01/2018


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Cassazione civile, sez. II, 25/01/2018, (ud. 29/11/2017, dep.25/01/2018),  n. 1888

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Emiliana Rottami S.p.a. ha proposto ricorso articolato in tre motivi avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 1555/2012, depositata l’8 novembre 2012.

Si difende con controricorso la G.R.L. Glasrecycling S.A., società di diritto belga.

Il giudizio ebbe inizio con decreto ingiuntivo per la somma di 162.349,71 marchi tedeschi, emesso nei confronti della Emiliana Rottami S.p.a. dal Tribunale di Modena il 1 marzo 1997, su domanda della G.R.L. Glasrecycling S.A., con riferimento al saldo di una fornitura di materiale vetroso. Nell’opporsi all’ingiunzione, Emiliana Rottami S.p.a. proponeva anche, per quanto qui ancora rilevi, una domanda riconvenzionale nei confronti della G.R.L. volta ad ottenere il risarcimento dei danni causati dalla fornitura di vetro bulgaro rivelatosi viziato. Il Tribunale di Modena, con sentenza del 20 aprile 2006, accogliendo l’opposizione a decreto ingiuntivo, rigettò invece la riconvenzionale indicata, affermando che non risultasse dimostrata una vendita diretta del vetro bulgaro dalla G.R.L. alla Emiliana Rottami, essendo emerso dall’istruttoria che la prima avesse soltanto organizzato la spedizione della merce e messo in contatto le parti interessate. Vennero formulati appello principale dalla G.R.L. ed appello incidentale dalla Emiliana Rottami, la quale, tra l’altro, ripropose la domanda di condanna della G.R.L. al pagamento della somma di Lire 102.000.000, oltre accessori, producendo, nel costituirsi davanti alla Corte d’Appello di Bologna, una fattura ed una contabile di pagamento, che avrebbero dovuto documentare come la G.R.L. fosse la diretta contraente del rapporto commerciale di fornitura del materiale vetroso “sporco” di provenienza bulgara.

La Corte d’Appello di Bologna, pronunciando sull’impugnazione incidentale, ha ribadito quanto già sostenuto dal Tribunale di Modena, per cui i difetti del vetro di provenienza bulgara non rientravano nelle garanzie assunte dalla G.R.L. verso la compratrice Emiliana Rottami, avendo tutti i testimoni (menzionati a pagina 17 di sentenza) indicato la stessa G.R.L. soltanto come “tramite” degli acquisti in Bulgaria, ed essendo, invece, venditrice la società Marconsim Ltd, della quale era amministratore il signor M.. Osservarono i giudici di appello come inducessero ad escludere la ravvisabilità di una compravendita diretta tra Emiliana Rottami e G.R.L. le rassicurazioni sulla qualità del vetro offerte dal signor M., come le contrattazioni sul prezzo coinvolgenti quest’ultimo e lo sconto dallo stesso accordato, seppur su intervento della G.R.L. Dei due documenti prodotti col gravame incidentale (fattura del (OMISSIS) e ordine di bonifico bancario, entrambi riferibili alla G.R.L.), la Corte d’Appello di Bologna affermò l’inammissibilità ex art. 345 c.p.c., u.c., per difetto di indispensabilità, in quanto l’individuazione del soggetto responsabile verso l’acquirente del vetro bulgaro costituiva il 2013 thema disputandum del medesimo giudizio di primo grado, e la circostanza che il versamento del prezzo della fornitura dovesse provenire dalla G.R.L. emergeva già dai documenti prodotti in primo grado, senza però dimostrare decisivamente le ragioni di Emiliana Rottami.

La ricorrente Emiliana Rottami S.p.a. ha presentato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Va pregiudizialmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del controricorso sollevata dalla ricorrente, la quale ha assunto l’illegittima autentica della sottoscrizione della procura alle liti rilasciata all’estero dalla G.R.L. Glasrecycling S.A., società belga, in quanto effettuata da parte dei difensori esercenti in Italia, e non da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge dello Stato estero ad attribuirle pubblica fede. Trattasi, invero, di mandato apposto in calce al controricorso, e perciò facente corpo unico con esso, e che comunque non reca l’indicazione del luogo in cui è stato conferito. Il fatto che la G.R.L. S.A. abbia la propria sede in (OMISSIS) non implica di per sè l’invalidità della procura speciale alle liti, dovendosi, piuttosto, presumerne, proprio per le descritte modalità del rilascio in calce al controricorso (il quale, peraltro, alla sua ultima pagina, indica quale luogo di redazione “Modena – Roma”), il conferimento all’interno del territorio nazionale, in difetto di prova contaria da parte della ricorrente che ne contesta la validità (cfr. Cass. Sez. 3, 13/03/2007, n. 5840; Cass. Sez. 3, 01/08/2001, n. 10485).

Il primo motivo di ricorso della Emiliana Rottami S.p.a. deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3, art. 2697 c.c., artt. 3,24 e 111 Cost., e la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4. La ricorrente critica la valutazione, operata nella sentenza impugnata, di “non indispensabilità” dei due documenti prodotti in appello (costituiti dalla fattura emessa dalla G.R.L. nei confronti della Emiliana Rottami per la fornitura del vetro, e dalla contabile di bonifico del pagamento eseguito in favore della G.R.L. dalla stessa Emiliana Rottami). Vengono richiamati nel primo motivo i documenti nn. 25, 26, 27 e 13 prodotti in primo grado, a dimostrazione della riferibilità del rapporto negoziale, e della conseguente responsabilità, alla G.R.L., nonchè a sostegno della qualificazione di tale rapporto tra G.R.L. ed Emiliana Rottami come compravendita. Avendo, invece, la sentenza di primo grado resa dal Tribunale di Modena attribuito alla G.R.L. il diverso ruolo di organizzatrice e di intermediaria della spedizione del vetro dalla Bulgaria, essendone venditrice la Marconsim Ltd, si era determinata l’esigenza di produrre in appello i due documenti nuovi, per provare che tra G.R.L. ed Emiliana Rottami fosse, appunto, intercorsa una compravendita diretta. Ancora, sono richiamati i documenti comunque già prodotti in primo grado e le testimonianze assunte, a conforto della riconducibilità del rapporto inter partes ad una compravendita e della responsabilità della G.R.L. per i vizi.

Il secondo motivo di ricorso della Emiliana Rottami S.p.a. deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., degli artt. 8 e 9 della Convenzione di Vienna, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Si censura la sentenza della Corte di Bologna, per aver essa negato che la garanzia per vizi del vetro bulgaro rientrasse nelle obbligazioni assunte dalla G.R.L., senza aver valutato il comportamento complessivo delle parti, da tempo legate da relazioni commerciali di fornitura di rottame di vetro, come ricavabile dal contratto quadro di circa una anno prima, espressamente definito dalle parti “contratto di compravendita”.

Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1490,1491,1495 e 1497 c.c., nonchè degli artt. 35 e 39 della Convenzione di Vienna, avendo la Corte d’Appello ritenuto esclusa la garanzia per vizi della cosa venduta senza alcuna espressa pattuizione in tal senso. A tale garanzia per la mancanza di qualità della merce G.R.L., nell’assunto della ricorrente, doveva ritenersi tenuta pure ove fosse stata ritenuta “venditrice intermedia”.

1.1. I tre motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione e si rivelano infondati. In particolare, assumono un rilievo preliminare il secondo ed il terzo motivo, atteso che essi censurano la decisione della Corte d’Appello di Bologna ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, indicando quali norme asseritamente violate gli artt. 8, 9, 35 e 39 della Convenzione di Vienna e gli artt. 1490,1491,1495,1497 (oltre che 1362) c.c., sicchè entrambi suppongono una riqualificazione come compravendita dell’operazione negoziale intercorsa tra la G.R.L. Glasrecycling S.A. e la Emiliana Rottami S.p.a., oggetto della domanda riconvenzionale di quest’ultima e relativa alla fornitura di vetro bulgaro rivelatosi viziato.

La Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di cose mobili dell’11 aprile 1980, ratificata nel nostro ordinamento con L. 11 dicembre 1985, n. 765, detta, infatti, una disciplina sostanziale uniforme dei contratti di vendita mobiliari “transfrontalieri”, nei quali, cioè, compratore e venditore abbiano la propria sede d’affari in paesi diversi (ove si tratti di stati contraenti, come nella specie l’Italia ed il Belgio, ovvero comunque ove mai le regole del diritto internazionale privato comportino l’applicazione del diritto di uno stato contraente). La CISG disciplina sia la formazione del contratto di vendita, sia i diritti e gli obblighi che ne discendono, sia le conseguenze dell’inadempimento di tali obblighi. Tuttavia, nella nozione di sale della CISG, possono ricomprendersi anche le operazioni negoziali strumentali all’adempimento del contratto di vendita internazionale (come, ad esempio, il trasporto: cfr. Cass., Sez. 3, 12/04/2011, n. 8321), ma non i contratti di distribuzione o di intermediazione commerciale (quanto, semmai, le singole vendite attuative di questi ultimi contratti).

Ed allora, il secondo ed il terzo motivo di ricorso, pur denunciando il vizio di violazione di legge, non deducono effettivamente un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, delle fattispecie astratte recate dalle norme richiamate, ma suppongono un’erronea ricognizione della fattispecie negoziale concreta a mezzo delle risultanze probatorie di causa. La ricorrente Emiliana Rottami imputa, cioè, prioritariamente alla Corte d’Appello di Bologna di aver mal interpretato il rapporto tra essa e la G.R.L., non ravvisando una compravendita diretta della merce, ed invece qualificando come venditrice la società Marconsim Ltd.

I giudici di appello hanno così conferito al rapporto in contestazione una qualificazione giuridica uguale a quella data dal giudice di primo grado, negando l’obbligo della G.R.L. di garantire la compratrice Emiliana Rottami per i difetti del vetro di provenienza bulgara (posti a fondamento della riconvenzionale risarcitoria). La domanda riconvenzionale proposta nei confronti della G.R.L. dalla Emiliana Rottami è stata, infatti, interpretata dai giudici del merito come azione contrattuale di risarcimento del danno per l’inadempimento qualitativo inerente al vetro fornito, azione che, pure nelle cosiddette vendite a catena, sorge, tuttavia, solo nei confronti del diretto ed immediato venditore.

Al fine, invero, di individuare chi acquisti la qualità di venditore in un’operazione commerciale, che pur contempli, come nella specie, un’attività di intermediazione nello scambio prestata da un terzo, è essenziale accertare in fatto chi abbia determinato l’acquisto, rendendo, nell’atto economico di scambio, il necessario consenso traslativo allo smercio dei prodotti.

In tal senso, la Corte d’Appello, nell’esercizio delle prerogative spettanti al giudice di merito, ha apprezzato gli elementi di fatto emergenti dalle deposizioni testimoniali, che avevano indicato la stessa G.R.L. come mero “tramite” degli acquisti in Bulgaria, nonchè dalla documentazione prodotta (si citano in motivazione i documenti 26, 13 e 27), da cui risultava che l’amministratore della società Marconsim Ltd, signor M., avesse personalmente prestato assicurazioni sulla qualità del vetro, avesse contrattato il prezzo, avesse riconosciuto uno sconto ed infine comunicato di non poter rimborsare “pronta/cassa” la somma già versata dalla Emiliana Rottami.

Nel secondo motivo, la ricorrente allega, in verità, la violazione dell’art. 1362 c.c., comma 2, contestando alla Corte d’Appello di aver interpretato il rapporto intercorso tra essa stessa, la G.R.L. e la Marconsim Ltd, per la fornitura del vetro bulgaro, senza tener conto delle pregresse relazioni commerciali consacrate, per il vetro raccolto in Germania da G.R.L. e rivenduto alla Emiliana Rottami, in un contratto quadro tra queste due del giugno 1993.

Ora, a parte che in tal modo la ricorrente prospetta inammissibilmente in questa sede per la prima volta circostanze di fatto, ritraibili da documentazione prodotta nelle fasi di merito, ma accompagnate da nuovi assunti circa il loro significato, è certo che l’interpretazione di un contratto, consistendo nell’accertamento di una realtà storica (la comune intenzione delle parti), è assoggettata, ai fini del controllo di legittimità in cassazione, ai principi che governano i giudizi fattuali. Tra tali principi è fondamentale quello che priva di rilevanza il mancato esame di elementi non idonei a modificare l’accertamento, per cui è incensurabile la ricostruzione del significato del negozio, operata dal giudice del merito, che pur ometta di valutare il comportamento delle parti, quando questo elemento, come nella specie, non appaia tale da poter portare ad un giudizio diverso, posto che il criterio ermeneutico relativo al detto comportamento è meramente sussidiario di quello fondamentale di cui all’art. 1362 c.c., comma 1 nel senso, cioè, che alla valutazione del comportamento complessivo delle parti può farsi ricorso soltanto quando l’interpretazione delle clausole contrattuali, esaminate nel loro significato letterale, non fornisca elementi idonei e sufficienti per l’individuazione della comune intenzione delle parti medesime (Cass. Sez. 3, 23/02/1998, n. 1940; Cass. Sez. 3, 22/01/1990, n. 321).

Insomma, pure l’esistenza di una pratica commerciale consolidata tra la Emiliana Rottami e la G.R.L. (peraltro, per come dedotta, relativa a merce di ben altra provenienza geografica) non costituisce indizio significativo per ricostruire diversamente la volontà delle parti nel rapporto che i giudici del merito hanno ritenuto intercorrente, piuttosto, direttamente tra la Marconsim Ltd e la Emiliana Rottami.

Può da ultimo passarsi all’esame specifico del primo motivo di ricorso. La Corte d’Appello di Bologna ha negato l’ammissibilità dei due nuovi documenti prodotti dalla Emiliana Rottami col gravame incidentale (fattura del (OMISSIS) e ordine di bonifico bancario), per difetto di indispensabilità, ex art. 345 c.p.c., u.c., sostenendo che “l’individuazione del soggetto responsabile verso l’acquirente – per i difetti del vetro giunto dalla Bulgaria – era (…) il thema disputandum, fino dalla fase del contraddittorio instauratosi davanti al Tribunale”, e che “la circostanza che il versamento del prezzo della fornitura dovesse pervenire alla società belga emergeva già dai documenti tempestivamente prodotti, senza – tuttavia – che questi elementi siano valsi comunque a dimostrare in modo decisivo le ragioni di ER”.

La Corte d’Appello ha quindi deciso la questione di diritto dell’ammissibilità della produzione dei nuovi documenti in appello in modo conforme all’orientamento giurisprudenziale di recente prescelto da Cass., Sez. U, 04/05/2017, n. 10790, nel senso, cioè, che, nel giudizio di appello, costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 3, nel testo previgente rispetto alla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis), soltanto quella di per sè idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio, oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado.

La Corte d’Appello di Bologna ha infatti convincentemente spiegato come sia la fattura emessa dalla G.R.L. alla Emiliana Rottami (che descriveva l’operazione, secondo quanto indicato in ricorso, soltanto come “vetro pulito”), sia la contabile di bonifico, datata 6 settembre 1994, concernente il pagamento eseguito da Emiliana Rottami alla G.R.L., non rivelassero un’influenza causale più incisiva rispetto a quella delle prove già acquisite in primo grado e dimostratesi rilevanti per la decisione della controversia da parte del Tribunale, non essendo tali documenti da sè soli idonei a dissipare lo stato di incertezza sulla qualità di venditore del vetro.

Come deduce la medesima ricorrente, quando viene dedotta, in sede di legittimità, come nel caso in esame, l’erroneità della dichiarazione di inammissibilità di una prova documentale in appello, la Cassazione, essendo chiamata ad accertare un error in procedendo, è giudice anche del fatto, ed è, quindi, tenuta essa stessa a stabilire se si trattasse di prova indispensabile, in quanto tale giudizio attiene non al merito della decisione, ma al rito (cfr. Cass. Sez. 1, 08/02/2017, n. 3309; Cass., Sez. 1, 25/01/2016, n. 1277; Cass. Sez. 1, 17/06/2009, n. 14098).

Va allora confermata la valutazione, fatta nella sentenza impugnata, di non indispensabilità dei documenti allegati in appello dalla Emiliana Rottami, tenuto conto che sia la fattura commerciale, sia il bonifico di pagamento, sono atti di formazione unilaterale, e fanno risultare elementi relativi soltanto all’esecuzione del rapporto obbligatorio già costituito (e non al suo contenuto negoziale), sicchè essi, valendo al più quali semplici indizi, non appaiono, comunque, affatto idonei ad eliminare ogni possibile incertezza circa gli elementi costitutivi del contratto di compravendita del vetro bulgaro che la ricorrente assume intercorso direttamente con la G.R.L. (quale venditrice, e non mera intermediaria, come altrimenti accertato), piuttosto che con la Marconsim Ltd.

Il ricorso va perciò rigettato e, in ragione della soccombenza, la ricorrente va condannata a rimborsare alla controcorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 29 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2018

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