Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2894 del 07/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 07/02/2018, (ud. 22/11/2017, dep.07/02/2018),  n. 2894

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

1. Nel 2004 B.G. conveniva in giudizio Anas spa, in persona del legale rappresentante, per sentirlo condannare a risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali da lui subiti in conseguenza del sinistro stradale occorsogli nel (OMISSIS) in località (OMISSIS). Esponeva l’attore che il giorno del sinistro stava percorrendo la strada statale a bordo del proprio ciclomotore quando, giunto in una curva in una salita, a causa della presenza sul manto stradale di materiale sdrucciolevole (sabbia/brecciolino), perdeva il controllo del proprio mezzo e cadeva riportando lesioni.

Il Tribunale di Paola, con la sentenza n. 602/2011, ritenuta sussistente la responsabilità della convenuta ex art. 2043 c.c., condannava l’Anas al pagamento in favore dell’attore della somma di Euro 28.575,27 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.

2. La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 866 del 27 maggio 2016, confermava la pronuncia di primo grado. Ha ritenuto provato dall’attore che, circostanza incontestata, il sinistro si sia verificato in prossimità di una curva in un tratto di strada in salita, sufficiente a dimostrare la non visibilità e l’imprevedibilità del pericolo, rappresentato dalla presenza sulla strada di brecciolino; Circostanza accertata, peraltro, dall’autorità giudiziaria intervenuta sul luogo del sinistro, la quale ha anche confermato la presenza del terriccio per una notevole estensione sulla corsia di marcia del mezzo e non segnalata. Quindi la corte territoriale ha ritenuto che il danneggiato ha provato il nesso eziologico tra la cosa e l’evento lesivo mentre il convenuto non ha fornito la prova dell’esistenza di un fattore causale estraneo alla sua sfera soggettiva idonea ad interrompere tale nesso.

3. Avverso tale pronuncia l’Anas propone ricorso per Cassazione con due motivi.

4. B.G. resiste con controricorso.

3.2. E’ stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, la proposta di inammissibilità del ricorso.

3.3. Anas ha depositato memoria.

Considerato che:

4. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio con le seguenti precisazioni, di condividere le conclusioni cui perviene la detta proposta.

5.1 La ricorrente lamenta con il primo motivo l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: art. 360 c.p.c., n. 5 – sulla ripartizione dell’onere probatorio. Denuncia la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., (in relazione alla ripartizione dell’onere della prova ex artt. 2043 e 2051 c.c.).

Il giudice del merito avrebbe errato perchè ha ritenuto assolto l’onere della prova gravante sul B., perchè avrebbe dimostrato che l’evento si era verificato e che la presenza sulla strada del brecciolino rappresentava una situazione di pericolo idonea a cagionare l’evento. La corte di merito, invece, non aveva considerato nè messo in rilievo le circostanze oggettive emerse nel corso dell’istruzione probatoria, ovvero, le buone condizioni climatiche nel giorno del sinistro; l’ora diurna; la notevole estensione della presenza di sabbia sulla sede stradale, perciò assolutamente visibile; la mancanza di lavori ire corso che nessun altro incidente si era verificato prima di quello occorso al B. che non era stata rinvenuta sulla sede stradale la presenza del casco del conducente.

5.2. Con il secondo motivo si duole dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: art. 360 c.p.c., n. 5 – sul quantum debeatur.

Il ricorrente lamenta che anche sotto il profilo della quantificazione del danno la sentenza presenta lacune e contraddizioni, avendo omesso di esaminare attentamente e correttamente le conclusioni medico-legali del c.t.u. anche alla luce dei rilievi critici mossi dal consulente medico di parte nell’interesse dell’Anas.

Il consulente di parte aveva infatti affermato che la preesistente disabilità del B. doveva essere ritenuta causa o concausa efficiente nel determinismo dell’infortunio con la conseguenza che i postumi residuati andavano ricondotti nell’alveo delle lesioni di tipo lieve.

6. I due motivi possono essere esaminati insieme e sono inammissibili.

Per quanto riguarda il primo motivo, il giudice ha riconosciuto la responsabilità dell’Ente sulla base dell’art. 2043 c.c. con conseguente onere probatorio a carico del danneggiato. E, su tale presupposto, la corte territoriale ha ritenuto, con motivazione scevra da vizi logico giuridici, che il giudice di primo grado avesse motivato sull’assolvimento dell’onere della prova da parte del B. (pag. 7 e 8 sentenza) nè non è vero che il decidente non ha considerato le circostanze indicate dall’Anas (e secondo la Corte territoriale nemmeno specificate) ma, semplicemente, ne ha ritenuto prevalenti altre.

Difatti in tema di ricorso per Cassazione, l’omesso esame di un fatto decisivo non può consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice di merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice di individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove e scegliere, tra le risultanza istruttorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione e dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i caso tassativamente previsti dalla legge, in cui un valore legale è assegnato alla prova (Cass. civ. Sez. II, 04/07/2017, n. 16407). Come appunto è stato fatto nel caso di specie.

Per quanto riguarda invece il secondo motivo la ricorrente non indica dove abbia dedotto in sede di appello, riportandoli in assolvimento dell’onere previsto dall’art. 366 c.p.c., n. 6, i rilievi mossi dal ctp alla perizia del ctu. In tema di ricorso per cassazione, per infirmare, sotto il profilo della insufficienza argomentativa, la motivazione della sentenza che recepisca le conclusioni di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio di cui il giudice dichiari di condividere il merito, è necessario che la parte alleghi di avere rivolto critiche alla consulenza stessa già dinanzi al giudice a quo, e ne trascriva, poi, per autosufficienza, almeno i punti salienti onde consentirne la valutazione in termini di decisività e di rilevanza, atteso che, diversamente, una mera disamina dei vari passaggi dell’elaborato peritale, corredata da notazioni critiche, si risolverebbe nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità (Cass. n. 11482/206).

7. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.100,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA