Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3286 del 12/02/2018


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Cassazione civile, sez. VI, 12/02/2018, (ud. 10/01/2018, dep.12/02/2018),  n. 3286

Fatto

FATTO E DIRITTO

atteso che:

La controversia riguarda l’imposta di registro sul decreto di omologa del concordato fallimentare di (OMISSIS) s.r.l., terzo assuntore Mael s.p.a.: emesso avviso di liquidazione per la tassazione in misura proporzionale, l’Agenzia delle entrate impugna per cassazione il rigetto del proprio appello contro l’annullamento di primo grado.

Il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Il ricorso denuncia violazione dell’art. 8 tariffa parte 1 D.P.R. n. 131 del 1986 (primo motivo) e violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 21 (secondo motivo), per aver il giudice d’appello dichiarato dovuta l’imposta in misura fissa, nonostante gli effetti traslativi del concordato con intervento di terzo assuntore.

Il ricorso è fondato, poichè il giudice d’appello ha applicato un indirizzo di legittimità concernente fattispecie diversa dall’odierna, ha applicato cioè l’indirizzo sull’omologa del concordato con cessione dei beni (Cass. 19141/2010 Rv. 615217, Cass. 19596/2015 Rv. 636700), mentre nella specie trattasi di concordato con intervento di terzo assuntore.

La cessione dei beni accessoria a concordato non produce effetti traslativi con l’omologa, risolvendosi in un mandato a gestire e liquidare, secondo il modello tipico della cessio bonorum di cui agli artt. 1977 c.c. e segg. (Cass. 709/1993 Rv. 480383, Cass. 5306/1999 Rv. 526893); viceversa, il terzo assuntore acquista i beni fallimentari già con l’omologa del concordato, essendo gli eventuali successivi provvedimenti del giudice delegato atti meramente esecutivi (Cass. 15716/2002 Rv. 558359, Cass. 8832/2007 Rv. 597619, Cass. 4863/2010 Rv. 612336, Cass. 6643/2013 Rv. 625475).

– Con l’omologa del concordato da parte del Tribunale di Bergamo (decreto riprodotto nel ricorso erariale per autosufficienza), Mael ha acquisito al proprio patrimonio l’attivo del fallimento (OMISSIS), senza condizioni, per una liquidità netta di Euro 882.349,58: dichiarando dovuta l’imposta di registro soltanto in misura fissa, il giudice d’appello ha esentato siffatto effetto traslativo, e ciò in violazione dell’art. 8 tariffa parte 1 D.P.R. n. 131 del 1986, giacchè questo prevede l’imposta fissa per gli atti di omologazione pura di cui alla lett. g), mentre nella specie all’omologa si sovrappone un trasferimento di diritti, da tassare come tale ai sensi della lett. a).

– Vero che un precedente di legittimità diffusamente argomentato giustifica la tassazione fissa in base al “criterio nominalistico” riveniente dall’art. 8, lett. g), cioè per il generico e nominale riferimento di questa disposizione agli atti “di omologazione” (Cass. 11585/2007 Rv. 598633), ma detto precedente concerne, ancora una volta, un concordato senza immediato effetto traslativo (i.e. concordato con garanzia), del quale pertanto la Corte ha dovuto constatare l’estraneità alla previsione dell’art. 8, lett. a).

– Definendo il criterio nominalistico in senso residuale, ovvero facendone applicazione solo qualora all’atto nominato come “omologazione” non si correlino effetti traslativi autonomamente inquadrabili, il richiamato precedente getta le basi per escludere dall’ambito applicativo di quel criterio la fattispecie odierna, appunto perchè caratterizzata da effetti traslativi propri; in linea, d’altronde, col principio generale che ancora l’imposizione di registro agli “effetti” dell’atto, piuttosto che al relativo “titolo” (D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, pur dopo la modifica di cui alla L. n. 205 del 2017).

– Nella loro memoria i controricorrenti insistono sulla pertinenza dell’indirizzo di legittimità concernente l’omologazione del concordato non traslativo: tuttavia, ove applicato a un concordato con effetti traslativi qual è il concordato con terzo assuntore, l’evocato indirizzo risulterebbe deviato dalla fattispecie sua propria ed esportato a una fattispecie specularmente inversa; con l’irrazionale conseguenza di mandar esente da imposta quel trasferimento di ricchezza che in altre tipologie di concordato (con garanzia o cessio bonorum) si produce ed è tassato solo nel momento degli eventuali negozi attuativi e che viceversa nel concordato con terzo assuntore si produce e deve essere tassato come effetto immediato e attuale. Il ricorso va accolto e la sentenza cassata; le questioni riproposte dai contribuenti in sede d’appello e ivi rimaste assorbite (cfr. pag. 49-50 di controricorso) escludono possa qui decidersi la causa nel merito, sicchè occorre officiare il giudice di rinvio per un nuovo esame, che dovrà altresì vagliare l’esattezza quantitativa della pretesa tributaria alla luce dei criteri stabiliti dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 21.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2018

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