Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4605 del 28/02/2018


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Cassazione civile, sez. trib., 28/02/2018, (ud. 08/02/2018, dep.28/02/2018),  n. 4605

Fatto

che il Comune di Fagnano Olona notificava alla NEVADA s.r.l. due avvisi di ccertamento con i quali rideterminava, in relazione all’imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per gli anni 2008 e 2009, il valore di un’area edificabile denunciata, ai fini della predetta imposta, sulla scorta dei valori minimi predeterminati dall’ente impositore, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1, lett. g), in base all’allora vigente Regolamento comunale, atti impositivi che la contribuente impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Varese, la quale respingeva il ricorso, con sentenza successivamente confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia;

che il valore dell’area, secondo i giudici di appello, è stato legittimamente determinato dal Comune di Fagnano Olona, in quanto il citato D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1, lett. g), consente ai comuni di rilevare periodicamente i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili per zone omogenee, ma non impedisce all’ente impositore di superare la presunzione di valore, paragonabile a quella derivante da bollettini di quotazioni di mercato o dagli studi di settore, per singoli immobili, in presenza di elementi di giudizio decisivi, quale è appunto il prezzo pattuito nell’atto di compravendita dell’immobile per cui è causa, stipulato “poco prima degli anni di imposizione”.

Diritto

Con il motivo d’impugnazione la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59,comma 1, non avendo la CTR considerato che la richiamata disposizione inibisce in modo assoluto l’esercizio del potere di accertamento dei comuni in tema di valore venale ai fini ICI delle aree fabbricabili qualora i contribuenti si adeguino ai valori minimi da essi deliberati, per cui in tal senso va letto l’art. 8 del Regolamento comunale, che individua e disciplina la fattispecie contenuta nella richiamata disposizione di legge;

che la suesposta censura è infondata e non merita accoglimento;

che la potestà regolamentare riconosciuta agli enti locali in materia di tributi propri consente di introdurre, nel sistema normativo, elementi specifici mutuati dalla realtà dei territori, al fine di meglio adattare la disciplina statale a quella locale, ed in tale prospettiva è stato riconosciuto ai comuni, in materia di ICI, con D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, di avvalesi della potestà regolamentare nella gestione delle entrate tributarie, ad eccezione di ciò che attiene alla determinazione della fattispecie imponibile, alla identificazione dei soggetti passivi, ed alla fissazione dell’aliquota massima;

che il comune può dunque regolamentare in modo autonomo le previsioni applicative dei propri tributi, dovendo esclusivamente operare nel rispetto dei limiti dettati dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52, comma 1, e segnatamente delle esigenze di semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti;

che, pertanto, la fissazione dei valori delle aree fabbricabili, ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1, non può avere altro effetto che quello di una autolimitazione del potere di accertamento ICI, atteso che il comune si obbliga a ritenere congruo il valore delle aree fabbricabili laddove esso sia stato dichiarato dal contribuente in misura non inferiore a quella stabilita nel regolamento comunale;

che ciò non di meno rimane ferma la regola, stabilita dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52, secondo la quale il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, per cui il contribuente può dichiarare un valore inferiore a quello stabilito nel regolamento, il comune può ritenerlo congruo, in quanto concretamente corrispondente al valore di mercato, come può accertare un valore maggiore, ed in tal caso l’accertamento deve essere motivato facendo riferimento ai valori di mercato;

che, nella specie, l’art. 8 del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) del Comune di Fagnano Olona, in vigore dal 2007, dispone: “Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri di eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. La Giunta determina il valore minimo delle aree edificabili. Tali valori debbono essere derogati dall’Ufficio allorquando i valori così determinati risultino inferiori a quelli indicati in atti pubblici o privati di cui l’ufficio tributi sia in possesso o a conoscenza. Il provvedimento della Giunta quindi, non assume carattere di limite invalicabile del potere di accertamento e di rettifica dell’Ufficio.”;

che la interpretazione della suesposta disposizione proposta dalla difesa della contribuente è nel senso che il Comune può procedere ad accertamento e rettifica soltanto nel caso in cui il contribuente non abbia calcolato l’imposta sulla base di un valore almeno pari a quello minimo delle aree fabbricabili considerate in seno alla delibera adottata dalla Giunta, competente organo comunale;

che siffatta lettura non appare condivisibile dal momento che è lo stesso Regolamento comunale a prevedere espressamente che, ai fini della determinazione della base imponibile, il valore minimo delle aree edificabili integra un elemento presuntivo suscettibile di doverosa riconsiderazione nel caso in cui il valore venale del bene così determinato risulti contraddetto da quello – maggiore – indicato “in atti pubblici o privati di cui l’ufficio tributi sia in possesso o a conoscenza”;

che la previsione regolamentare appare legittima, e non va disapplicata dal giudice tributario, in quanto coerente con la ratio del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59,comma 1, lett. g), atteso che se è vero che la indicazione periodica dei valori delle aree edificabili per zone omogenee con riferimento al valore venale in comune commercio, che delimita il potere di accertamento del comune qualora l’imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello così predeterminato, integra una fonte presuntiva idonea a costituire un oggettivo indice di valutazione per l’amministrazione ed il giudice tributario, “secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l’insorgenza del contenzioso”, è altrettanto indiscutibile che il perseguimento della finalità deflattiva del contenzioso non viene ostacolato dal riferimento a valori di mercato agevolmente ed univocamente desumibili da “atti pubblici o privati” di cui il Comune di Fagnano Olona abbia il possesso o la concreta conoscenza, trattandosi di elementi sufficientemente specifici e in grado di contraddire quelli, di segno diverso, ricavati in via presuntiva dai rilevati valori delle aree circostanti aventi analoghe caratteristiche;

che le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 5.600,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2018

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