Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25877 del 18/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 25877 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: DE CHIARA CARLO

ORDINANZA
sul ricorso 22731-2011 proposto da:
FARALLI GINO FRLGNI56PO4C774E, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA AJACCIO 14, presso lo studio dell’avvocato ARTURO
LEONE, rappresentato e difeso dall’avvocato AMMIRATI PAOLO
ENRICO, giusta delega a margine del ricorso;

– _ricorrente contro
AGRICOLA VALDARNO SOCIETA’ COOPERATIVA
AGRICOLA A RESPONSABILITA’ LIMITATA IN
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA;

– intimata avverso il provvedimento R.G. 709/2011 del TRIBUNALE di
AREZZO del 12.5.2011, depositato il 07/07/2011;

€451

Data pubblicazione: 18/11/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/07/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso per raccoglimento del
ricorso.

Che nella relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si
legge quanto segue:
<<1. — Il dott.. Gino Faralli, commercialista, propose opposizione allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa Agricola Valdarno, dal quale era stato escluso il suo credito di euro 89.980,36, oltre accessori, per compensi relativi all'attività professionale di assistenza e consulenza svolta a favore della società. Il Tribunale di Arezzo ha rigettato l'opposizione osservando che l'irritualità della comunicazione del diniego di ammissione, avvenuta a mezzo posta elettronica anziché per raccomandata, era superata dalla tempestiva costituzione in giudizio dell'opponente e, nel merito, ritenendo non provato l'incarico e l'attività espletata in esecuzione del medesimo. Infatti la documentazione prodotta era irrilevante e comunque priva di data certa e l'opponente non aveva formulato idonee richieste istruttorie, in particolare vertendo la dedotta prova testimoniale su circostanze generiche o valutative. Il dott. Faralli ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi di censura, cui i commissari liquidatori non hanno resistito. 2. — Con il primo motivo di ricorso si lamenta l'omessa pronuncia su un ulteriore profilo di irritualità della comunicazione di non ammissione al passivo dedotto con l'atto di opposizione, ossia la circostanza che i commissari avevano indicato in quindici giorni, Ric. 2011 n. 22731 sez. M1 - ud. 09-07-2013 -2- PREMESSO anziché trenta, come per legge, il termine per proporre opposizione: il che aveva comportato lesione del diritto di difesa dell'opponente, costretto ad affrettarsi nel ridotto termine concessogli, con pregiudizio per la completezza dell'attività difensiva. 2.1. — La censura è infondata. provvedimento di esclusione adottato dai commissari liquidatori, bensì il diritto del creditore di partecipare al concorso. Pertanto i vizi di quel provvedimento, o della sua comunicazione, non rilevano di per sé stessi, sì da configurare specifiche causae petendi dell'opposizione stessa; né, conseguentemente, in ordine ad essi può darsi omissione di pronunzia da parte del giudice. La doglianza del ricorrente è poi infondata anche nel merito, atteso che, come i commissari giudiziali non avevano certo il potere di abbreviare il termine stabilito dalla legge per proporre l'opposizione, così l'opponente non era tenuto ad adeguarsi al più breve termine illegittimamente indicato dai commissari, e ben avrebbe potuto sfruttare tutto il termine di trenta giorni a sua disposizione per allestire le proprie difese. 3. — Dal secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione di norme di diritto nonché vizio di motivazione, sono enucleabili, in sintesi, le seguenti deduzioni critiche: a) non era necessario che l'incarico professionale fosse conferito con atto scritto, dato il principio di libertà della forma applicabile in materia; b) la prova testimoniale come capitolata nell'atto di opposizione non era né generica né valutativa; c) le richieste di esibizione documentale formulate dall'opponente erano rilevanti ed ammissibili; Ric. 2011 n. 22731 sez. MI - ud. 09-07-2013 -3- Il giudizio di opposizione a stato passivo non ha ad oggetto il d) la questione della certezza della data dei documenti prodotti non poteva neppure porsi, "poiché il credito azionato dal Dott. Faralli non deriva dalle eventuali scritture che il Tribunale di Arezzo a ritenuto prive di data certa, ma scaturisce dal concreto svolgimento dell'attività professionale". alla rado della decisione del Tribunale, il quale non ha affermato la necessità della prova scritta dell'incarico professionale, ma ha semplicemente rilevato che una prova documentale nella specie mancava, senza escludere affatto che il conferimento dell'incarico potesse essere dimostrato anche con mezzi diversi La censura sub d), così come formulata, è infondata. Allorché lo svolgimento di un'attività sia provato mediante documenti, questi ultimi non sono sottratti al requisito della certezza della data se prodotti in giudizio nei confronti di un terzo (qual è il curatore o commissario liquidatore in sede di formazione dello stato passivo). Fondata è, invece, la censura sub b), dato che i capitoli di prova testimoniale articolati dall'opponente e riprodotti nel ricorso (cui qui si rinvia per la loro indicazione) non sono né generici né valutativi. Parzialmente fondata è, infine, la censura sub c), con cui si lamenta, più precisamente, il mancato accoglimento delle seguenti richieste istruttorie, genericamente qualificate non idonee dai Tribunale: c1) esibizione dei bilanci della cooperativa relativi agli esercizi 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009; della copia dei registri IVA acquisti recanti l'annotazione delle fatture in acconto emesse dal dott. Faralli e pagate dalla cooperativa; di ogni altra scrittura contabile riportante tali fatture, inclusi i relativi documenti liquidazione IVA; di copia della relazione ex art. 209 legge fallim. redatta dai commissari; Ric. 2011 n. 22731 sez. M1 - ud. 09-07-2013 -4- 3.1. — La censura sub a) è inammissibile perché non corrisponde c2) acquisizione del fascicolo inerente alla domanda di ammissione al passivo; c3) in ipotesi di contestazione del prodotto parere di congruità del Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti, disporsi la convocazione ex art. 213 c.p.c. del consigliere estensore ed esibizione La richiesta sub c1), infatti, è rilevante ed ammissibile; la richiesta sub c2), invece, è generica, non essendo indicato quali documenti contenga il fascicolo in questione; la richiesta sub c3), infine, è assorbita, riguardando il quantum debeatur in pendenza ancora della valutazione sull'an. 4. — assorbito è anche il quarto motivo di ricorso, riguardante la statuizione accessoria sulle spese processuali..»; che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e agli avvocati delle parti costituite; che non sono state presentate conclusioni o memorie; che il Collegio condivide quanto osservato nella relazione; che pertanto il ricorso va accolto in relazione alle censure sopra indicare sub b) e c1) e il decreto impugnato va cassato con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Arezzo in diversa composizione. Così deciso in Roma nella camer di consiglio del 9 luglio 2013 11Funzionado Il Presidente ex artt. 210 e 212 c.p.c. della relativa documentazione.

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