Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25877 del 18/11/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 25877 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: DE CHIARA CARLO
ORDINANZA
sul ricorso 22731-2011 proposto da:
FARALLI GINO FRLGNI56PO4C774E, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA AJACCIO 14, presso lo studio dell’avvocato ARTURO
LEONE, rappresentato e difeso dall’avvocato AMMIRATI PAOLO
ENRICO, giusta delega a margine del ricorso;
– _ricorrente contro
AGRICOLA VALDARNO SOCIETA’ COOPERATIVA
AGRICOLA A RESPONSABILITA’ LIMITATA IN
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA;
– intimata avverso il provvedimento R.G. 709/2011 del TRIBUNALE di
AREZZO del 12.5.2011, depositato il 07/07/2011;
€451
Data pubblicazione: 18/11/2013
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/07/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso per raccoglimento del
ricorso.
Che nella relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si
legge quanto segue:
<<1. — Il dott.. Gino Faralli, commercialista, propose
opposizione allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa
della Cooperativa Agricola Valdarno, dal quale era stato escluso il suo
credito di euro 89.980,36, oltre accessori, per compensi relativi
all'attività professionale di assistenza e consulenza svolta a favore della
società.
Il Tribunale di Arezzo ha rigettato l'opposizione osservando che
l'irritualità della comunicazione del diniego di ammissione, avvenuta a
mezzo posta elettronica anziché per raccomandata, era superata dalla
tempestiva costituzione in giudizio dell'opponente e, nel merito,
ritenendo non provato l'incarico e l'attività espletata in esecuzione del
medesimo. Infatti la documentazione prodotta era irrilevante e
comunque priva di data certa e l'opponente non aveva formulato
idonee richieste istruttorie, in particolare vertendo la dedotta prova
testimoniale su circostanze generiche o valutative.
Il dott. Faralli ha proposto ricorso per cassazione articolando tre
motivi di censura, cui i commissari liquidatori non hanno resistito.
2. — Con il primo motivo di ricorso si lamenta l'omessa
pronuncia su un ulteriore profilo di irritualità della comunicazione di
non ammissione al passivo dedotto con l'atto di opposizione, ossia la
circostanza che i commissari avevano indicato in quindici giorni,
Ric. 2011 n. 22731 sez. M1 - ud. 09-07-2013
-2- PREMESSO anziché trenta, come per legge, il termine per proporre opposizione: il
che aveva comportato lesione del diritto di difesa dell'opponente,
costretto ad affrettarsi nel ridotto termine concessogli, con pregiudizio
per la completezza dell'attività difensiva.
2.1. — La censura è infondata. provvedimento di esclusione adottato dai commissari liquidatori, bensì
il diritto del creditore di partecipare al concorso. Pertanto i vizi di quel
provvedimento, o della sua comunicazione, non rilevano di per sé
stessi, sì da configurare specifiche causae petendi dell'opposizione stessa;
né, conseguentemente, in ordine ad essi può darsi omissione di
pronunzia da parte del giudice.
La doglianza del ricorrente è poi infondata anche nel merito,
atteso che, come i commissari giudiziali non avevano certo il potere di
abbreviare il termine stabilito dalla legge per proporre l'opposizione,
così l'opponente non era tenuto ad adeguarsi al più breve termine
illegittimamente indicato dai commissari, e ben avrebbe potuto
sfruttare tutto il termine di trenta giorni a sua disposizione per allestire
le proprie difese.
3. — Dal secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia
violazione di norme di diritto nonché vizio di motivazione, sono
enucleabili, in sintesi, le seguenti deduzioni critiche:
a) non era necessario che l'incarico professionale fosse conferito
con atto scritto, dato il principio di libertà della forma applicabile in
materia;
b) la prova testimoniale come capitolata nell'atto di opposizione
non era né generica né valutativa;
c) le richieste di esibizione documentale formulate dall'opponente erano rilevanti ed ammissibili;
Ric. 2011 n. 22731 sez. MI - ud. 09-07-2013
-3- Il giudizio di opposizione a stato passivo non ha ad oggetto il d) la questione della certezza della data dei documenti prodotti
non poteva neppure porsi, "poiché il credito azionato dal Dott. Faralli
non deriva dalle eventuali scritture che il Tribunale di Arezzo a
ritenuto prive di data certa, ma scaturisce dal concreto svolgimento
dell'attività professionale". alla rado della decisione del Tribunale, il quale non ha affermato la
necessità della prova scritta dell'incarico professionale, ma ha
semplicemente rilevato che una prova documentale nella specie
mancava, senza escludere affatto che il conferimento dell'incarico
potesse essere dimostrato anche con mezzi diversi
La censura sub d), così come formulata, è infondata. Allorché lo
svolgimento di un'attività sia provato mediante documenti, questi
ultimi non sono sottratti al requisito della certezza della data se
prodotti in giudizio nei confronti di un terzo (qual è il curatore o
commissario liquidatore in sede di formazione dello stato passivo).
Fondata è, invece, la censura sub b), dato che i capitoli di prova
testimoniale articolati dall'opponente e riprodotti nel ricorso (cui qui si
rinvia per la loro indicazione) non sono né generici né valutativi.
Parzialmente fondata è, infine, la censura sub c), con cui si
lamenta, più precisamente, il mancato accoglimento delle seguenti
richieste istruttorie, genericamente qualificate non idonee dai
Tribunale:
c1) esibizione dei bilanci della cooperativa relativi agli esercizi
2005, 2006, 2007, 2008 e 2009; della copia dei registri IVA acquisti
recanti l'annotazione delle fatture in acconto emesse dal dott. Faralli e
pagate dalla cooperativa; di ogni altra scrittura contabile riportante tali
fatture, inclusi i relativi documenti liquidazione IVA; di copia della
relazione ex art. 209 legge fallim. redatta dai commissari;
Ric. 2011 n. 22731 sez. M1 - ud. 09-07-2013 -4- 3.1. — La censura sub a) è inammissibile perché non corrisponde c2) acquisizione del fascicolo inerente alla domanda di
ammissione al passivo;
c3) in ipotesi di contestazione del prodotto parere di congruità
del Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti, disporsi la
convocazione ex art. 213 c.p.c. del consigliere estensore ed esibizione La richiesta sub c1), infatti, è rilevante ed ammissibile; la richiesta sub c2), invece, è generica, non essendo indicato quali documenti
contenga il fascicolo in questione; la richiesta sub c3), infine, è
assorbita, riguardando il quantum debeatur in pendenza ancora della
valutazione sull'an.
4. — assorbito è anche il quarto motivo di ricorso, riguardante la
statuizione accessoria sulle spese processuali..»;
che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e agli
avvocati delle parti costituite;
che non sono state presentate conclusioni o memorie;
che il Collegio condivide quanto osservato nella relazione;
che pertanto il ricorso va accolto in relazione alle censure sopra
indicare sub b) e c1) e il decreto impugnato va cassato con rinvio al
giudice indicato in dispositivo, il quale provvederà anche sulle spese
del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa
il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di
Arezzo in diversa composizione.
Così deciso in Roma nella camer di consiglio del 9 luglio 2013
11Funzionado Il Presidente ex artt. 210 e 212 c.p.c. della relativa documentazione.