Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25860 del 18/11/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 25860 Anno 2013
Presidente: AMATUCCI ALFONSO
Relatore: VINCENTI ENZO

SENTENZA
sul ricorso 9600-2010 proposto da:
CANTONE ANNA (CNTNNA56S47H799N), elettivamente domiciliata

ex

/ege in Roma, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato ORLANDO
ANTONIO giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro

AFRATELLANZA GENNARO

(FRTGNR42L03G333C),

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA BUCCARI 3, presso ACONE MARIA
TERESA, rappresentato e difeso dall’avvocato ACONE MODESTINO
giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente nonchè contro

PEZONE ROTONDA, PEZONE PIETRO, quali eredi di PEZONE MARIA;

2019

intimati

avverso la sentenza n. 626/2009 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI, depositata il 20/02/2009, R.G.N. 591/2005;

Data pubblicazione: 18/11/2013

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
del 04/10/2013 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;
udito l’Avvocato PASQUALE ACONE per delega;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. TOMMASO BASILE, che ha concluso per l’inammissibilità
del ricorso o, in subordine, il rigetto.
RITENUTO IN FATTO

diretta di un appezzamento di terreno confinante per un lato
con il terreno di proprietà di Maria Pezone, conveniva in
giudizio quest’ultima e Gennaro Afratellanza per sentir
dichiarare l’inefficacia del trasferimento del terreno di
proprietà della Pezone in favore dell’Afratellanza – avvenuto
con compravendita del 21 febbraio 2000 – giacché in
violazione del diritto di prelazione ex art. 7 della legge
n. 817 del 1971 di essa attrice, con conseguente accoglimento
della domanda di riscatto ai sensi dell’art. 8 della legge n.
590 del 1965, nonché di quella risarcitoria per asserito
comportamento fraudolento dei convenuti.
Nel contraddittorio delle parti, l’adito Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere rigettava la domanda della Cantone.
2. – Per quanto ancora specificamente interessa in
questa sede, la Corte di appello di Napoli, con sentenza resa
pubblica il 20 febbraio 2009, rigettava a sua volta l’appello
proposto dalla medesima Cantone avverso la predetta
decisione.
La Corte territoriale osservava anzitutto che l’istante
non aveva fornito la prova – utile per l’esercizio favorevole
della prelazione e riscatto da parte del proprietario del
fondo confinante, a sensi degli artt. 7 della legge n. 817
del 1971 ed 8 della legge n. 590 del 1965 – che sul fondo
compravenduto non fossero insediati conduttori.
Quanto, poi, alla domanda risarcitoria, la Corte
territoriale escludeva che fossero emersi elementi
comprovanti comportamenti illeciti da parte dei convenuti, né
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l. – Anna Cantone, in quanto proprietaria coltivatrice

”essendo stata dedotta la simulazione del contratto d’affitto
registrato il 15 ottobre 1998″.
3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre Anna
Cantone sulla base di due motivi.
Resiste con controricorso Gennaro Afratellanza, mentre
non hanno svolto attività difensiva Pietro Pezone e Rotonda
Pezone, intimati quali eredi di Maria Pezone.

l. – Con il primo mezzo è denunciata violazione e/o
falsa applicazione, in riferimento all’art. 360, primo comma,
n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., dell’art. 8 della legge n. 590
del 1965, dell’art. 7 della legge n. 817 del 1971, dell’art.
2697 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ.; nonché, in
riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,
vizio di motivazione.
La Corte territoriale, seppur correttamente affermando
che spettava ad essa Cantone retrattante fornire la prova dei
requisiti per l’esercizio del diritto di prelazione agraria,
avrebbe errato, però, nell’escludere il raggiungimento di
detta prova in base alle testimonianze da essa attrice
indotte, conferendo contraddittoriamente maggior rilievo alle
deposizioni dei testi indicati dalla controparte e fondando
il proprio convincimento su illazioni che non troverebbero
riscontro negli atti processuali.
Vengono, quindi, formulati i seguenti quesiti: “Dica la
Corte se

l’onus probandl

relativo al requisito del non

insediamento nel fondo compravenduto di coltivatori diretti
affittuari, ai fini dell’esercizio del diritto di prelazione
del proprietario confinante, sia assolto in generale, ed è
stato assolto, nel caso di specie, con prova testimoniale.
Dica la Corte se il giudice di merito innanzi a versioni
testimoniali contrastanti possa dar credito ad una isolata
dichiarazione testimoniale e se possa partorire deduzioni e
considerazioni affatto suffragate, anzi contrastanti, con i

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CONSIDERATO IN DIRITTO

dati di fatto, acquisiti al processo con la prova
testimoniale”.
2. – Con il secondo mezzo è dedotta violazione e/o falsa
applicazione, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3
e n. 4, cod. proc. civ., dell’art. 8 della legge n. 590 del
1965, dell’art. 7 della legge n. 817 del 1971, dell’art. 2697
cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ.; nonché, in

vizio di motivazione.
La Corte territoriale avrebbe trascurato di dar rilievo
alla circostanza della coltivazione del fondo da almeno un
biennio, in ciò sostanziandosi la stabilità dell’insediamento
del conduttore del fondo stesso; biennalità che sarebbe
smentita dal contratto di affitto dell’Afratellanza in data
15 ottobre 1998 (là dove l’acquisto del terreno è avvenuto il
2 febbraio 2000), dalla saltuarietà della coltivazione (come
emergerebbe dalle dichiarazioni rese in sede di libero
interrogatorio da Rosalba Afratellanza, procuratore speciale
del convenuto) e dall’assenza di qualsiasi accenno a tale
coltivazione nell’atto pubblico di compravendita.
Vengono, quindi, formulati i seguenti quesiti: “Dica la
Corte se il diritto di prelazione spettante al proprietarioconfinante debba cedere il passo al concorrente diritto di
prelazione dell’affittuario del fondo, soltanto se tale
insediamento abbia i caratteri della stabilità; dica,
altresì, se il carattere della stabilità dell’insediamento
debba essere coordinato con il tenore letterale dell’art. 8
l. 590/1965, così come modificato dall’art. 7 l. 817/1971, e
cioè con la coltivazione stabile del fondo da almeno due anni
rispetto alla data di stipula del rogito notarile di
compravendita del fondo stesso; dica, altresì, la Corte se
l’onus probandi

in capo al retrattante proprietario

confinante sia e sia stato assolto con la produzione
documentale del contratto di affitto agrario avente data
certa anteriore di meno due anni rispetto alla data di
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riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,

stipula del rogito di compravendita del fondo, oggetto della
prelazione, e se, in tal caso, l’onere probatorio della
diversa decorrenza della coltivazione stabile del fondo da
parte dell’affittuario gravi su quest’ultimo; dica, infine,
la Corte se il detto onus probandi del retrattante sia e sia
stato assolto mediante dichiarazioni rese dallo affittuario
stesso, in sede di libero interrogatorio, che hanno

3. – Entrambi i motivi nei quali si articola il ricorso
– e che possono essere congiuntamente scrutinati – non
possono trovare accoglimento.
La Corte territoriale ha ritenuto che la Cantone non
abbia dato prova del mancato insediamento sul fondo
compravenduto di conduttori, quale requisito necessario per
l’utile esercizio della prelazione e riscatto da parte del
proprietario del fondo confinante, a sensi degli artt. 7
della legge n. 817 del 1971 ed 8 della legge n. 590 del 1965.
A tal riguardo, il giudice di appello osservava che, dalle
deposizioni dei testi indotti dall’attrice (Di Maro,
Ciccarelli e Galluccio), non poteva escludersi che
l’Afratellanza conducesse il fondo compravenduto anche prima
dell’agosto 1998 (periodo, questo, nel quale due dei tre
testi escussi avevano comunque notato la sua presenza sul
fondo), posto che ivi aveva impiantato, in luogo di un
frutteto, un fragoleto, ciò richiedendo una previa attività
di durata non irrilevante. Già di qui, pertanto, il mancato
assolvimento dell’onere di prova gravante sull’attrice, quale
carenza non colmabile con l’espletamento di c.t.u.. Peraltro,
la tesi della Cantone perdeva ulteriormente di consistenza in
ragione del fatto che ella stessa aveva riconosciuto, in sede
di interrogatorio libero, che l’Afratellanza, già prima della
diffida stragiudiziale del 1998, aveva sempre coltivato il
fondo in questione; tale circostanza era stata, altresì,
confermata dalla deposizione del teste (Dell’Aversana)
indotto dalla parte convenuta.

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confermato la saltuarietà della detta coltivazione”.

A fronte di siffatta motivazione, che si presenta
logicamente articolata e priva di vizi giuridici quanto ai
presupposti di applicabilità degli istituti sopra richiamati
ed invocati dalla Cantone, la critica da quest’ultima rivolta
alla sentenza impugnata, lungi dall’aggredire l’intrinseca
portata del ragionamento decisorio, e farne così risaltare
aporie o insufficienze, si risolve in una non consentita

accreditarne una lettura favorevole all’interessato, ma
diversa da quella fornita dal giudice di merito, al quale
soltanto spetta individuare le fonti del proprio
convincimento, valutare le prove, controllarne
l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze
istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in
discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di
prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in
cui un valore legale è assegnato alla prova stessa (tra le
altre, Cass., 26 marzo 2010, n. 7394; Cass., 6 marzo 2008, n.
6064).
Ciò senza tener conto, peraltro, che l’operazione di
rilettura delle risultanze probatoria congegnata con i motivi
di ricorso difetta, altresì, della necessaria specificità nel
ricostruire puntualmente i contenuti delle fonti di prova
rilevanti, in violazione evidente del principio di
autosufficienza del ricorso per cassazione.
Infine, con riferimento specifico al secondo motivo,
occorre aggiungere che la postulata necessità di un
insediamento di durata minima, da rapportarsi al biennio
previsto per il riconoscimento del diritto di prelazione da
parte del proprietario confinante, trova smentita – alla
stregua di quanto già ritenuto da questa Corte (Cass., 4
giugno 2007, n. 12934) – nel fatto che si tratta di due
diverse posizioni, dovendo il coltivatore diretto insediato
sul fondo ricevere una tutela autonoma, differenziata e
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rivisitazione delle emergenze processuali, al fine di

poziore rispetto al diritto riconosciuto al proprietario
confinante.
4. – Al rigetto del ricorso segue la condanna della
ricorrente, in quanto soccombente, al pagamento, in favore
del controricorrente, delle spese del presente giudizio di
legittimità, liquidate come in dispositivo; nulla è da
disporsi, quanto alle spese di lite, nei confronti degli

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento, in favore di Gennaro Afratellanza, delle spese del
presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi
euro 8.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre
accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della
Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, in
data 4 ottobre 2013.

intimati che non hanno svolto attività difensiva.

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