Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5383 del 07/03/2018


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Cassazione civile, sez. lav., 07/03/2018, (ud. 03/11/2017, dep.07/03/2018),  n. 5383

Fatto

La Corte d’appello di Firenze (sentenza del 17.7.2012) ha rigettato l’impugnazione dell’Inps avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale della stessa sede, che l’aveva condannato al pagamento in favore di M.C. dell’indennità di mobilità di cui alla L. n. 223 del 1991, dopo aver accertato che risultavano soddisfatti nella fattispecie i requisiti di cui all’art. 24 di tale legge, contenente disposizioni in tema di cassa integrazione, mobilità e trattamenti di disoccupazione, atteso che la società s.r.l. Silvi, dalla quale la M. era stata licenziata per riduzione del personale, era un’impresa che contava più di 15 dipendenti in ambito provinciale e che aveva proceduto a più di cinque licenziamenti.

Per la cassazione della sentenza ricorre l’Inps con un solo motivo.

Resiste con controricorso la M..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con un solo motivo l’Inps lamenta la violazione e falsa applicazione del combinato disposto della L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 1, comma 1, art. 7, comma 1, art. 16,comma 1 e art. 24, comma 1, oltre che della L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 49 nonchè il vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

In pratica, l’Inps si duole del fatto che la Corte d’appello di Firenze ha riconosciuto il diritto all’indennità di mobilità in favore di un’assicurata licenziata per riduzione del personale, ai sensi della L. n. 223 del 1991, art. 24 da un’impresa (la Silvi s.r.l.) che, nell’ambito dell’unità produttiva cui era addetta la stessa dipendente (stabilimento industriale di (OMISSIS)), non raggiungeva il requisito occupazionale richiesto dalla L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 1, ovvero quello di aver occupato mediamente più di quindici dipendenti nel semestre precedente l’apertura della procedura di mobilità.

Quindi la questione che pone l’Inps è quella di accertare se sussisteva o meno il diritto di M.C. a percepire l’indennità di mobilità, anche se licenziata da un’impresa industriale con meno di quindici dipendenti nell’unità produttiva in cui la medesima dipendente era stata addetta e se era, pertanto, possibile raggiungere il requisito dimensionale di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 1 necessario per il riconoscimento dell’indennità di mobilità, attraverso il computo dei dipendenti di altra unità produttiva della medesima impresa dedita allo svolgimento di attività commerciale e come tale inquadrata dall’Inps.

Quindi, la difesa dell’istituto di previdenza contesta che potesse sussistere nella fattispecie il collegamento funzionale, ravvisato dalla Corte di merito, tra l’unità operativa di Scandicci (unità produttiva) e quella di Firenze (unità commerciale), in base alla ritenuta unitarietà della struttura imprenditoriale e alla insindacabilità della scelta aziendale di suddividere le attività nell’ambito della stessa provincia.

Il motivo è fondato.

Invero, va osservato che i presupposti che la L. n. 223 del 1991 delinea per la configurazione del requisito dimensionale, ai fini dell’ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale, sono differenti a seconda che si tratti di unità produttive o di imprese esercenti attività commerciale. Infatti, per le prime la L. n. 223 del 1991, art. 24, comma 1, stabilisce che si deve trattare di imprese che occupino più di quindici dipendenti, compresi i dirigenti, e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell’arco di centoventi giorni, in ciascuna unità produttiva, o in più unità produttive nell’ambito del territorio di una stessa provincia. Invece, per le seconde, la stessa L. n. 223 del 1991, art. 12, comma 3, nel testo vigente prima della sua abrogazione avvenuta per effetto del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, prevedeva l’estensione delle disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale alle imprese esercenti attività commerciali che occupavano più di duecento dipendenti.

Inoltre, la L. 9 marzo 1989, n. 88, sulla ristrutturazione dell’Inps e dell’Inail, nello stabilire all’art. 49 la classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali, prevede che tale classificazione, una volta disposta dall’Istituto, ha effetto a tutti i fini previdenziali ed assistenziali e che è stabilita sulla base di criteri predeterminati dalla stessa legge e distinti in base ai diversi settori, tra i quali figurano quello industriale (lett. a) e quello del terziario per le attività commerciali (lett. d).

Ne consegue che anche la determinazione dell’obbligo contributivo di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 4, e art. 16, comma 2, (nel testo in vigore prima della loro abrogazione per effetto della L. 28 giugno 2012, n. 92) seguiva le sorti del diverso inquadramento operato dall’Inps a tutti gli effetti previdenziali ed assistenziali.

In sostanza, a favore della difesa dell’Inps militano argomentazioni logico-giuridiche basate sulla interpretazione congiunta delle predette norme, il cui dato letterale è, oltretutto, assai chiaro, nel senso che sono proprio i dati oggettivi di fonte normativa, quali il diverso numero dei dipendenti da computare, il diverso inquadramento previdenziale di partenza delle attività intraprese ed i connessi obblighi contributivi diversamente calibrati, a tracciare la differenza esistente tra imprese svolgenti attività produttive e quelle esercitanti attività commerciale ai fini dell’ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale e, quindi, del riconoscimento dell’indennità di mobilità ai dipendenti licenziati per riduzione del personale.

Non è, pertanto, condivisibile il ragionamento della Corte di merito che è incentrato esclusivamente sul ravvisato collegamento funzionale tra le due differenti attività facenti capo solo nominativamente alla stessa parte datoriale, sia perchè le spiegazioni della Corte di merito non tengono conto delle differenze scaturenti dalla lettura dei dati normativi sopra evidenziati, sia perchè le stesse non sono suffragate da concreti elementi di riscontro, tanto che la stessa Corte non può non prendere atto della circostanza che all’epoca della procedura di mobilità nel negozio di Firenze si vendevano prodotti acquistati da terzi unitamente a quelli prodotti dalla società Silvi di Scandicci e che la percentuale di vendita dei prodotti di quest’ultima oscillava tra il 15% ed il 30%, con possibilità di variazione nel tempo.

Tra l’altro, in passato questa Corte ha avuto occasione di precisare (Cass. Sez. Lav. n. 10786 del 12.8.2000) che “la normativa sulla mobilità, introdotta dalla L. n. 223 del 1991, con l’esplicito richiamo operato all’istituto della cassa integrazione guadagni straordinaria, prevista dalla L. n. 1115 del 1968, art. 2 ha inteso riconoscere il diritto all’indennità di mobilità ai soli lavoratori di imprese industriali che occupino più di quindici dipendenti, restando invece esclusi da tale indennità i lavoratori di imprese svolgenti attività a carattere misto, nei confronti delle quali non è possibile un ampliamento o una modifica della sfera di operatività della cassa integrazione.”

In definitiva il ricorso va accolto e l’impugnata sentenza va cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, col rigetto della domanda iniziale di M.C..

Il diverso esito dei giudizi di merito e la particolarità della vicenda inducono questa Corte a ritenere interamente compensate tra le parti le spese dell’intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda della M.. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 3 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2018

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