Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6213 del 14/03/2018


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Cassazione civile, sez. VI, 14/03/2018, (ud. 07/02/2018, dep.14/03/2018),  n. 6213

Fatto

RILEVATO

– che in controversia relativa ad impugnazione di un diniego tacito di rimborso della quota pari al 90% delle imposte IRPEF versate per gli anni 1990, 1991 e 1992, richiesto dalla contribuente ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, in quanto residente in una delle province siciliane colpite degli eventi sismici del dicembre 1990, la CTP di Ragusa accoglieva il ricorso della contribuente e la CTR con la sentenza impugnata rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate ritenendo, sulla scorta dello ius superveniens costituito dalla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, e della tempestività dell’istanza, che spettasse alla contribuente, e non al sostituto di imposta, il rimborso della maggiore imposta versata;

– che l’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione sulla base di un unico motivo, cui non replica la contribuente;

– che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. e letta la memoria depositata dalla ricorrente, delibera di procedere con motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

– che è infondato e va rigettato il motivo di ricorso con cui la difesa erariale deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17 e della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ritenendo che, diversamente da quanto statuito dalla CTR, la contribuente non era legittimata ad ottenere il rimborso delle ritenute operate dal datore di lavoro, essendo quest’ultimo l’unico ad averne diritto;

– che il citato principio ha recentemente trovato l’avallo del Legislatore che, modificando la L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, con la L. n. 123 del 2017, art. 16-octies, comma 1, lett. b), di conversione, con modifiche, del D.L. n. 91 del 2017, ha ricompreso espressamente tra i beneficiari dell’agevolazione “i titolari di redditi di lavoro dipendente, nonchè i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite”; e nella medesima direzione si è espressa anche l’Agenzia delle Entrate nel provvedimento direttoriale, prot. n. 195405/2017 del 26/09/2017, in netta controtendenza rispetto ai precedenti documenti di prassi (peraltro non vincolanti) di cui si fa menzione nel ricorso;

– che pare opportuno rilevare che i limiti quantitativi al rimborso delle maggiori imposte pagate, fino a concorrenza dell’apposito stanziamento con riduzione del 50% in ipotesi di eccedenza delle richieste, introdotti dalla norma sopravvenuta, attuata con il sopra citato provvedimento direttoriale, non incide sul titolo della ripetizione, ma unicamente sull’esecuzione dello stesso, delineandosi come un posterius rispetto all’odierno giudizio; peraltro, costituisce jus receptum l’affermazione che, in mancanza di disposizioni transitorie, non incida sui giudizi in corso l’introduzione, con legge sopravvenuta, di un diverso procedimento amministrativo di rimborso (es. tra le tante Cassazione civile, sez. trib., 24/04/2015, n. 8373, in tema di IVA), che rende complessivamente tuttora operanti e pienamente attuali i principi di diritto già consolidatamente enunciati in materia da questa Corte e, dunque, “decidibile” l’odierno ricorso con rito camerale a mente degli artt. 375 e 380-bis c.p.c., senza la necessità della celebrazione della pubblica udienza, pur sollecitata dalla difesa erariale;

– che, non avendo l’intimata spiegato difese, non deve provvedersi sulle spese processuali, nè si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2018

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