Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38298 del 06/07/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38298 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: PARDO IGNAZIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TRIL MOHAMED nato il 28/09/1991
avverso la sentenza del 12/09/2017 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
Data Udienza: 06/07/2018
RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO
La CORTE di APPELLO di GENOVA, con sentenza in data, 12/09/2017, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di GENOVA, in data 17/02/2016, nei confronti
di TRIL MOHAMED in relazione al reato di cui all’ art. 628 cod.pen. (più grave) ed altro.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge con
riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato ed alla omessa concessione delle attenuanti
generiche.
Il ricorso è inammissibile.
Quanto al primo motivo secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai
poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento
della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa
integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più
adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402,
Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 – 06/02/2004, Elia, Rv.
229369).
I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante
criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente
da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento per ritenere sussistente il
contestato delitto di rapina posto che la minaccia venne posta in essere al fine di ottenere la
consegna di un bene.
Quanto al secondo motivo, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è
giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, facente leva sui numerosi precedenti,
che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419),
anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice
di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in
considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma
è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo
disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv.
249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.
Così ceciso il 06/07/2018