Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5347 del 07/03/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 5347 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI
Data pubblicazione: 07/03/2018
ORDINANZA
sul ricorso 6797-2016 proposto da:
BARONE l’vL\RIA, elettivamente domiciliata in ROl’v1A, VIA
l’v10NTE ZEBIO, n.19, presso lo studio dell’avvocato ORNELLA
RUSSO, rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE BIANCA;
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-ricorrentecontro
AGENZIA DELLE ENTRATE, CF. 06363391001, in persona del
Direttore
pro
tempore,
domiciliata
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ROMA,
VIA
DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrentenonché contro
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IUSCOSSIONE SICILIA SPA, C.F.00833920150, in persona del
Direttore generale, domiciliata in Comiso(RG) presso lo studio
dell’A vv.Giovanni Distefano
– controricorrenteavverso
la
sentenza
TRIBUTAIUA
n.
3802/18/2015
REGIONALE
DI
della
COMMISSIONE
P ALERl\10
SEZIONE
DISTACCATA DI CATANIA, depositata il10/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del
25/01/2018 dal Consigliere Dott.
ROBERTO
GIOVANNI CONTI.
Fatti e ragioni della decisione
Barone Maria ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad
un unico motivo, contro la sentenza della CTR Sicilia indicata in
epigrafe che, per quel che qui ancora interessa, ha ritenuto
intempestivo il ricorso proposto dalla contribuente avverso un
atto di accertamento per il vano decorso del termine, non
potendosi considerare, quale dies a qua, quello del ritiro della
raccomandata
contenente
l’atto
spedito
direttamente
dall’Agenzia delle entrate, per il quale la notifica si era conclusa
con il deposito dell’avviso di compiuta giacenza del plico non
ritirato.
La Riscossione Sicilia spa, costituitasi, ha chiesto il rigetto del
ricorso.
Anche
l’Agenzia delle entrate si
è costituita. La
ricorrente ha depositato memoria.
La sentenza è immune dal prospettato vizio.
Ed invero, questa Corte ha chiarito, in caso sovrapponibile a
quello qui in esame, che in caso di mancato recapito della
raccomandata contenente l’avviso di accertamento all’indirizzo
del destinatario, la notifica eseguita in via diretta dall’ufficio
fiscale ai sensi dell’art. 14 L. 890/82 deve intendersi eseguita
Ric. 2016 n. 06 797 sez. M T – ud. 25-01-2018
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decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza
(o dalla data di spedizione della raccomandata di trasmissione
dell’avviso di giacenza) oppure, se anteriore, dalla data del
ritiro del plico ed è da tale data che decorre il termine di
impugnazione del provvedimento, non potendo considerarsi
quale dies a qua il giorno del ritiro della raccomandata da parte
del destinatario, applicandosi analogicamente l’art. 8 l. n.
890/1982,
relativO
alle
notifiche
compiute
dall’ufficiale
giudiziario a mezzo posta -Cass. n. 2047/2016-.
Tale indirizzo è stato ulteriormente confermato da Cass. n.
19958/2017,
la d dove si
è nuovamente ‘ … escluso che il
momento di sostanziale perfezionamento della notifica possa
coincidere con il ritiro del plico raccomandato presso l’Ufficio
postale, poiché in tal modo si rimetterebbe al destinatario la
scelta del momento a far data del quale far decorrere il termine
di
impugnazione
compressione
dell’atto
dell’interesse
notificato,
del
con
soggetto
conseguente
notificante.
Ne
consegue che la regola da applicare, per il perfezionamento
della
notifica,
ai
fini
della
decorrenza
del
termine
per
impugnare l’atto impositivo, nell’ipotesi che ci occupa, è quella
secondo cui la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci
giorni
dalla
data
di
spedizione,
tramite
raccomandata,
dell’avviso di giacenza, mentre la data del ritiro del plico
postale,
posteriore
rispetto
al
primo
termine,
non
può
considerarsi fiscalmente rilevante”.
Erra pertanto la parte ricorrente nel profilare la decorrenza del
termine d’impugnazione dell’atto di accertamento dall’epoca
del ritiro dell’atto da parte del contribuente.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore di
Riscossione Sicilia spa
Ric. 2016 n. 06797 sez. MT- ud. 25-01-2018
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La Corte, visti gli artt.375 e 380 bis c.p.c.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali che liquida in favore di Riscossione Sicilia spa
in euro 4000,00 per compensi, euro per esborsi, oltre spese
generali nella misura del 15 °/o sui compensi, oltre accessori
come per legge.
Dà atto.
Così deciso il 25.1.2018 nella camera di consiglio d Ila sesta
sezione civile in Roma.
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<1.) t:: o u Ric. 2016 n. 06797 sez. MT- ud. 25-01-2018
-4- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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