Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37976 del 20/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 37976 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: MICHELI PAOLO

ORDI NANZA
sul ricorso proposto da:
VIOLANTE LORENZO nato il 07/03/1960 a BARI

avverso la sentenza del 07/06/2017 del TRIBUNALE di BERGAMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI;

Data Udienza: 20/02/2018

FATTO E DIRITTO
Il difensore di Lorenzo Violante ricorre per cassazione avverso la pronuncia indicata
in epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito – ex art. 444 del codice di rito – dal
Tribunale di Bergamo; il procedimento definito mediante sentenza di applicazione di pena
su richiesta riguarda un addebito di tentato furto aggravato.
La difesa deduce carenza ed illogicità della motivazione della sentenza impugnata,
perché priva di una esauriente esposizione dei motivi di fatto e di diritto fondanti la

Il ricorso appare inammissibile.
E’ infatti necessario osservare che la motivazione contràtta, avuto riguardo alla
speciale natura dell’accertamento in sede di sentenze ex art. 444 cod. proc. pen., deve
solo dare contezza della correttezza della qualificazione giuridica, dell’insussistenza di
cause di proscioglimento e della congruità della pena oggetto dell’accordo, tutti elementi
che il giudice di merito, nel caso in esame, risulta avere analizzato, anche attraverso un
espresso richiamo alla esclusione di ipotesi di applicabilità dell’art. 129 del codice di rito.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost.,
sent. n. 186 del 13/06/2000) – al versamento in favore della Cassa delle Ammende della
somma di € 2.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.
P. Q. M.
bichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 20/02/2018.

decisione.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA