Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37933 del 20/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37933 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: MICHELI PAOLO

O RDI NANZA
sul ricorso proposto da:
BOULAHYA RIDA nato il 30/08/1995

avverso la sentenza del 19/08/2015 del TRIBUNALE di VERONA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI;

Data Udienza: 20/02/2018

a

FATTO E DIRITTO

Rida Boulahya ricorre personalmente avverso la pronuncia indicata in epigrafe,
emessa nei suoi confronti, ex art. 444 del codice di rito, dal Tribunale di Verona (con
riguardo a un addebito di furto aggravato, reato in ipotesi commesso il 18/08/2015).
L’imputato deduce inosservanza dell’art. 129 cod. proc. pen., per non avere il giudice di
merito evidenziato le ragioni della insussistenza di cause di proscioglimento.
Il ricorso appare inammissibile.

speciale natura dell’accertamento in sede di sentenze ex art. 444 cod. proc. pen., deve
solo dare contezza della correttezza della qualificazione giuridica, dell’insussistenza di
cause di proscioglimento e della congruità della pena oggetto dell’accordo, tutti elementi
che il giudice di merito, nel caso in esame, risulta avere analizzato. Quanto
all’esclusione dell’applicabilità dell’art. 129 del codice di rito, il Tribunale ha operato uno
specifico richiamo agli atti processuali (in particolare, ad un verbale di arresto in
flagranza e financo a dichiarazioni confessorie rese dallo stesso imputato); in tal modo,
appare ampiamente soddisfatto lo standard motivazionale per tale genere di decisioni,
atteso che «nella motivazione della sentenza di patteggiamento, il richiamo all’art. 129
cod. proc. pen. è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la
presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al
riguar’clo» (Cass., Sez. VI, n. 15927 del 01/04/2015, Benedetti, Rv 263082).
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost.,
sent. n. 186 del 13/06/2000) – al versamento in favore della Cassa delle Ammende della
somma di € 2.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 20/02/2018.

E’ infatti necessario osservare che la motivazione contratta, avuto riguardo alla

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