Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38088 del 24/07/2018
Penale Ord. Sez. 1 Num. 38088 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BEVILACQUA FRANCO SIMONE nato a CATANZARO il 06/09/1981
avverso il decreto del 09/03/2018 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;
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4IN1 –
Data Udienza: 24/07/2018
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso in esame è stato proposto personalmente da Francosimone
Bevilacqua. Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 4
agosto 2017, data dell’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è
esclusa la facoltà dell’imputato (e quindi anche del condannato) di proporre
personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso debba essere in
ogni caso sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo
speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod.
C.E.D. Cass., n.
272010).
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma
dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n.
103 del 2017.
2. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima
equa, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 24 luglio 2018
Il presidente
Il c
Giulio Sarno
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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Penale
Depositata in Cancelleria oggi
proc. pen.; Sez. un., 21 dicembre 2017, n. 8914/18, Aiello,