Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38087 del 24/07/2018
Penale Ord. Sez. 1 Num. 38087 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TARALLO GIOVANNI STEFANO nato a AGRIGENTO il 24/01/1985
avverso l’ordinanza del 19/10/2017 del GIUD. SORVEGLIANZA di L’AQUILA
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;
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Data Udienza: 24/07/2018
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso in esame è stato proposto personalmente da Giovanni Stefano
Tarallo. Il reclamo da lui proposto avverso la decisione di inammissibilità del
magistrato di sorveglianza di L’Aquila del reclamo avverso provvedimento
‘disciplinare è stato qualificato come ricorso dal Tribunale di sorveglianza di
L’Aquila, dato che il provvedimento impugnato è stato emesso ai sensi
dell’articolo 666, comma 2, cod proc. pen. ed è quindi soltanto ricorribile per
cassazione.
2017, data dell’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa
la facoltà dell’imputato (e quindi anche del condannato) di proporre
personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso debba essere in
ogni caso sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo
speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod.
proc. pen.; Sez. un., 21 dicembre 2017, n. 8914/18, Aiello,
C.E.D. Cass., n.
272010).
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma
dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n.
103 del 2017.
2. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima
equa, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 24 luglio 2018
e este ns TORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
lucia
Prima Sezione Penale
Depositata in Cancelleria oggi
Roma,
AGoa.221
Il presidente
Giulio Sarno
Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 4 agosto