Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20500 del 03/08/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 20500 Anno 2018
Presidente: BRONZINI GIUSEPPE
Relatore: LEONE MARGHERITA MARIA

SENTENZA

sul ricorso 21102-2017 proposto da:
LUPINACCI SILVIA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA

GIOVANNI

dell’avvocato

NICOTERA
NICOLA

29,
MARIA

presso

lo

studio
che

ALIFANO,

la

rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2018
1431

SAN RAFFAELE S.P.A.;
– intimata –

Nonché da:
SAN

RAFFAELE

S.P.A.,

in

persona

del

legale

Data pubblicazione: 03/08/2018

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA G G BELLI 27, presso lo studio degli
avvocati DAVIDE GALLOTTI e EMANUELA CUSMAI, che la
rappresentano e difendono giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrentde incidentale –

LUPINACCI SILVIA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA

GIOVANNI

NICOTERA

29,

presso

lo

studio

dell’avvocato NICOLA MARIA ALIFANO, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 1818/2017 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 18/05/2017 r.g.n.
152/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/04/2018 dal Consigliere Dott.
MARGHERITA MARIA LEONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IGNAZIO PATRONE, che ha concluso per
il rigetto di entrambi i ricorsi;
udito l’Avvocato RAFFAELE NARDOIANNI per delega
verbale Avvocato NICOLA MARIA ALIFANO;
udito l’Avvocato EMANUELA CUSMAI.

contro

RG. n. 21102/2017

FATTI DI CAUSA
La Corte di appello di Roma con la sentenza n. 1818/2017, in parziale
riforma della sentenza del Tribunale locale aveva dichiarato l’attuale
sussistenza tra Lupinacci Silvia e San Raffaele spa di un rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 12.6.2006 ed aveva
condannato la società al pagamento di una indennità risarcitoria ex art. 32

globale di fatto , oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data
della sentenza.
La stessa Corte, in base alle risultanze testimoniali del primo grado ed alle
dichiarazioni rese dai testi escussi in sede di gravame, aveva confermato la
decisione del Tribunale sulla natura subordinata del rapporto di lavoro
intercorso ed aveva quindi ritenuto a cio’ conseguente la declaratoria di
conversione del contratto di lavoro autonomo a termine in contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, non risultando in alcun modo
giustificata l’apposizione dl termine ex D.Igs n. 368/2001. Riteneva il
giudice del gravame che alcuna violazione del divieto di extrapetizione era
configurabile nella pronuncia e decisione adottata, rispetto alla domanda
azionata originariamente dalla Lupinacci, atteso che la stessa, sulla
premessa del riconoscimento della natura subordinata del rapporto di
lavoro, chiedendo la reintegrazione ai sensi dell’art. 18 della legge n.
300/70, aveva in concreto richiesto comunque la ricostituzione del rapporto
con il risarcimento del danno conseguente.
Avverso tale decisione la Lupinacci proponeva ricorso affidandolo a due
motivi, cui resisteva la società San Raffaele con controricorso e ricorso
incidentale affidato a tre motivi ed a memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1)- Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia la violazione e falsa
applicazione dell’art. 32 I.n. 183/2010, dell’art. 1414 comma 2°c.c., dell’art.
1344 c.c. dell’art. 1418 c.c. e del D.Igs n. 368/2001, ( art. 360 n.3), per
aver la Corte erroneamente applicato le regole relative alla conversione del

1

legge n. 183/2010 nella misura di sei mensilità dell’ultima retribuzione

RG. n. 21102/2017

contratto a termine ritenuto illegittimo ed alle conseguenze di tale
illegittimità. Ritiene la ricorrente che, poiche’ la fattispecie in esame non e’
riferibile alla ipotesi di nullità del termine apposto illegittimamente al
contratto, ma alla nullità ab origine del contratto di lavoro autonomo, era da
riconoscersi il diritto al risarcimento del danno pari a tutte le retribuzioni
maturate dalla cessazione del rapporto sino al suo ripristino.

360 n. 3), dell’art. 2697 c.c. e art. 18 I.n. 300/70, per aver , la
Corte„erroneamente ritenuto non qualificabile come licenziamento la
cessazione del rapporto di lavoro. Ha assunto la lavoratrice che grava sul
datore di lavoro l’onere di fornire la prova delle modalità di risoluzione del
rapporto di lavoro, e che, in assenza di allegazioni in tale senso, coerenti
con la esistenza di un rapporto continuativo di natura subordinata a tempo
indeterminato, la cessazione del rapporto era da imputare a licenziamento
orale con le conseguenze a questo inrenti.
I due motivi possono essere trattati congiuntamente, attesa la stretta
correlazione tra gli stessi e la attinenza alla principale questione degli effetti
della declaratoria di illegittimità del contratto di collaborazione autonoma.

3)-Questa Corte (ex plurimis Cass., sez. lav., 17 gennaio 2013, n. 1148) ha
affermato che l’indennità prevista dalla L. 4 novembre 2010, n.183, art. 32,
nel significato chiarito dalla L. 28 giugno 2012, n.92, art. 1, comma 13,
trova applicazione con riferimento a qualsiasi
ipotesi di ricostituzione del rapporto di lavoro avente in origine termine
illegittimo e si applica anche nel caso di condanna del datore di lavoro al
risarcimento del danno subito dal lavoratore a causa dell’illegittimità di un
contratto a termine, convertito in contratto a tempo indeterminato tra
lavoratore e utilizzatore della prestazione ( anche Cass. n. 10317/2017;
Cass. n. 8286/2015).
Il principio evidenzia la conseguenza che accomuna tutte le ipotesi di
riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
in sostituzione di altra ipotesi contrattuale a tempo determinato. La

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2)- Con il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione ( art.

RG. n. 21102/2017

previsione della indennità in questione costituisce la forma risarcitoria
individuata ex ante dal legislatore . I motivi devono quindi essere rigettati.

4)La società San Raffaele spa ha proposto ricorso incidentale affidandolo a
tre motivi:
a)- Violazione dell’art. 112,113,99 e 421 c.p.c., dell’art. 2909 c.c. e 324

confermato l’accertamento sulla natura subordinata del rapporto di lavoro
tra le parti, fosse conseguenziale a questo la conversione del contratto di
lavoro autonomo tra le parti in contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato. In tale pronuncia al società riteneva sussistere un vizio di
ultra ed extra petizione poiche’ la lavoratrice aveva esclusivamente richiesto
l’accertamento di un rapporto di lavoro a termine e non già a tempo
indeterminato senza peraltro impugnare il termine apposto e richiedere la
conversione del rapporto ed il risarcimento del danno.
b)- Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto
di discussione tra le parti ex art. 360 comma n. 5 c.p.c.. La società lamenta
la mancata valorizzazione ed esame degli elementi costitutivi della
fattispecie ( rapporto di lavoro), da parte della corte territoriale , cosi’
escludendo il vizio di extrapetizione. La Corte non aveva correttamente
esaminato i concreti contenuti della domanda volta all’accertamento di un
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e l’illegittimità del
licenziamento verbale.
c)- Con il terzo motivo la società rileva la nullità della sentenza , ex art. 360
co.1 n. 4 c.p.c., per violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., avendo , la corte
di merito, erroneamente respinto il motivo di appello della società con il
quale eccepiva la violazione dell’art. 112 c.p.c.

I tre motivi del ricorso incidentale possono essere trattati congiuntamente
poiché attengono alla medesima questione relativa al denunciato vizio di
ultrapetizione .

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c.p.c. ex art. 360 n. 3 c.p.c.per aver, la corte d’appello, ritenuto che,

RG. n. 21102/2017

Va premesso che l’interpretazione della domanda spetta al giudice del
merito e, ove questi abbia espressamente ritenuto che una certa domanda
era stata avanzata ed era compresa nel thema decidendum, tale
statuizione, prima ancora che sotto il profilo dell’ ultrapetizione, deve essere
indagata sotto il profilo della erroneità della motivazione nei limiti di cui

05/02/2014 n. 2630, Cass. 31/01/2007 n. 2096, Cass. 18/04/2006 n. 8953,
Cass. 21/02/2006 n. 3702).
Va del pari rammentato che nell’indagine diretta all’individuazione del
contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, poi,
il giudice del merito non è tenuto ad uniformarsi al tenore letterale degli atti
nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al
contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla
natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante. (cfr. Cass.
19/10/2015 n. 21087 e 31/07/2017 n. 19002). Sussiste, infatti, il vizio di
“ultra” o “extra” petizione ex art. 112 c.p.c., quando il giudice pronunzia
oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, ovvero su
questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d’ufficio
attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato.
Nell’accertare tale vizio, tuttavia, occorre tenere in considerazione il
principio “iura novit curia” di cui all’art. 113 c.p.c., comma 1. Resta pertanto
sempre salva la possibilità per il giudice di assegnare una diversa
qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite nonchè all’azione
esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta
fattispecie sottoposta al suo esame, e ponendo a fondamento della sua
decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle
parti (13/12/2010 n. 25140).
Nel caso in esame, la Corte territoriale sulla base delle allegazioni di fatto
delle parti e nel rispetto del contraddittorio, ha prima qualificato il rapporto
di lavoro come subordinato e poi ha accertato che lo stesso era
assoggettato ad un termine di cui ha accertato la invalidità e,
conseguentemente, ha convertito il rapporto e, coerentemente, risarcito il

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all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v. Cass. 27/10/2015 n. 21874,

RG. n. 21102/2017

danno applicando la disciplina sopravvenuta dettata della L. 4 novembre
2010, n. 183, art. 32 . ( in tal senso si veda anche Cass.n. 4337/2018).
I tre motivi del ricorso incidentale devono pertanto essere rigettati.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale.
Compensa le spese.

della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente
principale e di quello incidentale dell’ulteriore importo, a titolo di contributo
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unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello
stesso articolo 13.
Cosi’ deciso in Róma in data 4 aprile 2018.

Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto

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