Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20508 del 03/08/2018
Civile Decr. Sez. 1 Num. 20508 Anno 2018
Presidente:
Relatore:
R.G.N. 29367/2015
DECRETO
Cron.
sul ricorso 29367-2015 proposto da:
DE FILIPPIS LEONARDO, elettivamente domiciliato in
ROMA,
VIA
DARDANELLI
n.23,
Data pubblicazione: 03/08/2018
presso
lo
studio ud ‘
dell’avvocato STEFANO GRECO, rappresentato e difeso
dagli avvocati ANTONIO FARGIORGIO, ANGELO CASTELLI;
– ricorrente –
Nonché da:
BANCA POPOLARE DI MILANO Soc. Coop. a R.L., in
persona dei legali rappresentanti pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUDOVISI n.35,
presso lo studio dell’avvocato MARISA PAPPALARDO, che
20,5 og
la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
ROBERTO DONNINI;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 5280/2015 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 23/09/2015;
1
Decreto
R.G. 29367/2015
Il Presidente della Sezione
Oggetto: intermediazione
finanziaria; estinzione del
giudizio per rinuncia.
ritenuto elle:
– con ricorso notificato il 16 dicembre 2015 De Filippis Leonardo ha
n. 5280/2015. pubblicata il 23 settembre 2015. della Corte di appello di
Roma:
– la Banca intimata in data 7 gennaio 2016 ha proposto controricorso e
ricorso incidentale:
– con atto accettato da controparte e depositato il 2 marzo 2018 parte
ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione; la
controricorrente e ricorrente incidentale con atto notificato al ricorrente
principale il 26 marzo 2018 e depositato in data 11 aprile 2018 ha
dichiarato di rinunciare al ricorso incidentale:
– entrambe le parti hanno chiesto la compensazione delle spese di lite:
– non è stata ancora fissata la data della decisione:
P.Q.M.
dichiara estinto il processo.
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di cassaziol
Cron .
Rep.
impugnato per cassazione. nei confronti del Banco BPM s.p.a. la sentenza