Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37600 del 13/07/2018


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Penale Ord. Sez. 6 Num. 37600 Anno 2018
Presidente: DE AMICIS GAETANO
Relatore: CORBO ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da
El Haimer Mohanned, nato in Marocco il 01/12/1973

avverso la sentenza del 28/11/2017 del Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Bolzano

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 21 novembre 2017, il Tribunale di Fermo ha
applicato a Mohamed El Haimer, a norma dell’art. 444 cod. proc. pen. e ss., la
pena ritenuta di giustizia, per il reato di illecita detenzione di sostanza
stupefacente del tipo hashish e del tipo eroina, a norma dell’art. 73, comma 4,
d.P.R. n. 309 del 1990, commesso il 23 ottobre 2017.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in
epigrafe personalmente l’imputato formulando due motivi.

Data Udienza: 13/07/2018

,

2.1. Preliminarmente, si solleva questione di legittimità costituzionale
dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 1, comma 63,
legge n. 103 del 2017, nella parte in cui preclude all’imputato di proporre
personalmente ricorso per cassazione, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost. e 6
e 13 CEDU.
Si deduce che la disposizione censurata si pone in contrasto con le
disposizioni costituzionali e convenzionali perché la legittimazione del difensore
ad impugnare presuppone indefettibilnnente l’esistenza della legittimazione

sempre ed unicamente, in prima battuta, all’imputato, il quale ha la facoltà di
delegarlo (o meno) al difensore», sicché la previsione di cui al “nuovo” art. 613,
comma 1, cod. proc. pen. «non può che portare alla conseguenza che il diritto a
ricorrere in Cassazione, non esistendo più in capo al soggetto interessato, non
sia neppure delegabile al difensore, con ciò di fatto rendendo impossibile
l’introduzione del giudizio di legittimità».
2.2. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli
artt. 129 e 544 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell’art.
606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla assenza di
motivazione in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento.
Si deduce che la sentenza impugnata non opera alcun riferimento,
nemmeno di tipo meramente formale, in ordine all’avvenuto compimento della
verifica della insussistenza di cause di proscioglimento, ma si limita ad una mera
esposizione delle risultanze probatorie.
2.3. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento
all’art. 533, comma 3, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma
dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla
mancata motivazione in ordine alle richieste della difesa.
Si deduce che le richieste della difesa, le quali prevedevano indicazioni di
pena per distinti reati, sono state riportate solo in premessa, ma non anche nel
dispositivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto da soggetto non legittimato.

2. La questione di legittimità costituzionale dell’art. 613, comma 1, cod.
proc. pen., come modificato dall’art. 1 della legge n. 103 del 2017, nella parte in
cui preclude all’imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, in

2

dell’imputato. Si osserva, in altri termini, che «il dritto ad impugnare spetta

riferimento agli artt. 24 e 111 Cost. e 6 e 13 CEDU / è stata già esaminata e
ritenuta infondata dalla Corte di cassazione.
In particolare, le Sezioni Unite hanno ritenuto che la nuova disciplina,
censurata dal ricorrente, è pienamente compatibile con i principi costituzionali e
convenzionali perché rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la
rappresentanza tecnica per l’esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza
che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive, osservando, tra
l’altro, che l’elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall’esercizio

personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato
(Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011).

3.

La ritenuta manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell’art. 613 cod. proc. pen., nella parte in cui non consente più la
proposizione del ricorso in cassazione all’imputato personalmente, impone di
rilevare il difetto di legittimazione del ricorrente, e, conseguentemente, di
dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione a norma dell’art. 591, comma 1,
lett. a), cod. proc. pen., precludendo l’esame dei motivi formulati.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna delle
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al
versamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro
quattromila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in data 13 luglio 2018

del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l’esclusione della difesa

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