Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20435 del 02/08/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 20435 Anno 2018
Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI
Relatore: ORICCHIO ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 9860-2014 proposto da:
SACCHI

FRANCESCO

PAOLO,

PINOLO

MARIA

GRAZIELLA,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CICERONE 60,
presso lo studio dell’avvocato PAOLO CIUFFA, che li
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIA
CLEME BARTESAGHI;
– ricorrenti contro

pc)-~

2018
1715

LEONARDINI MARIO CARLO,\(elettivamente domiciliatcf in
ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato
PAOLO PANARITI, che 14 rappresenta e difende unitamente
all’avvocato FRANCESCO GATTI;
– con troricorrente nonché ontro

Data pubblicazione: 02/08/2018

PIZUORNO

RIA;
– in6 –

avverso la sentenza n. 2327/2013 della CORTE D’APPELLO
di TORINO, depositata il 04/12/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 19/04/2018 dal Consigliere ANTONIO

lette le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. LUCIO CAPASSO, il quale
chiede il rigetto del ricorso.

ORICCHIO;

Rilevato che :
è stata impugnata da Sacchi Francesco Paolo e Pinolo Maria
Graziella la sentenza n. 2327/2013 della Corte di Appello di
Torino con ricorso fondato su cinque motivi e resistito con
controricorso della parti intimate.

giudizio, va riepilogato , in breve e tenuto conto del tipo di
decisione da adottare, quanto segue.
La gravata decisione della Corte

distrettuale riformava

parzialmente la sentenza resa inter partes dal Tribunale di
prima istanza e determinava il confine fra i terreni delle
parti in causa, secondo la planimetria -allegato 6 della
C.T.U., con condanna delle parti appellate-odierne ricorrenti
alla rimozione del cordolo di cui in atti, dichiarando
compensate le spese per un quarto, con condanna delle
partì appellate medesime alla refusione -quanto al restodelle spese relativamente ad entrambi i gradi del giudizio di
merito.
Con la sentenza n. 260/2011 del Giudice di prime cure
ovvero del Tribunale di Alessandria – Sezione Distaccata di
Novi Ligure, all’esito del giudizio’ promosso dagli attori
Sacchi-Pinolo al fine di sentir accertare l’esatta linea di
confine fra la loro proprietà e quelle dei convenuti, veniva
accertato che il confine fra le proprietà delle parti in causa
“era quello rappresentato graficamente nell’allegato 6 della

Al fine di una migliore comprensione della fattispecie in

relazione del 16-2-2008”, dichiarava l’esistenza di un diritto
di servitù di passaggio pedonale e carraio gravate sul
mappale 267 dei Leonardini-Pizuorno ed a favore degli
immobili dei Sacchi-Pinolo, rigettando le domande
riconvenzionali dei convenuti, condannati alla refusione delle

Il P.G. ha concluso , come in atti, per il rigetto del ricorso.
E’ stata depositata, fuori termine, memoria delle parti
ricorrenti.
Considerato che :
1.-

Col

primo motivo del ricorso si censura il vizio di

violazione dell’art. 360, n. 5 c.p.c. per “contraddittorietà
della motivazione circa fatto controverso e decisivo per il
giudizio”.
Il motivo, esposto dai ricorrenti all’esito di una “breve
introduzione storica ” del contenzioso fra le parti , è del
tutto inammissibile non essendo più censurabile – ai sensi
del vigente n. 5 dell’art. 360 c.p.c. – il mero difetto di
sufficienza di motivazione ( Cass. civ. , S.U. Sent. n.
8053/2014).
2.- Con in secondo motivo del ricorso si deduce la violazione
del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato.
Il motivo ‘non può essere accolto.

4

spese.

Innanzitutto il vizio lamentato dalla parte ( ai sensi
dell’invocato n. 3 dell’art. 360 c.p.c.) andava correttamente
dedotto ex n.4 della medesima norma,, in particolare
deducendo l’eventuale nullità della sentenza gravata, posta
a condizione della esperibilità del vizio stesso ( Cass. civ.,

In ogni caso ( la Corte distrettuale ha pronunciato tenendo in
conto le domande delle patri quanto alla esatta
individuazione della controversa linea di confine fra le
rispettive proprietà.
,

Il denunciato vizio è, quAndi, comunque insussistente ed il
motivo va, nel suo complesso , respinto.
3.-

Con il terzo motivo del ricorso si denuncia la violazione

e falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c. e delle norme in
materia di confine.
La doglianza di cui al motivo è generica e si riferisce , i
buona sostanza, ad una valutazione i tipo meritale
riflettente l’esatta individuazione delle linea di confine sulla
scorta delle risultanza istruttorie, valutazione già
correttamente e ripetutamente svolta nella competente sede
dal Giudice del merito.
Il motivo è, quindi, inammissibile.
4.-

Con il quarto motivo del ricorso si deduce il vizio di

violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c.

5

S.U. n. 17931/2013).

Il motivo non è ammissibile in quanto, invocando una
revisione delle valutazioni del giudice del merito, tende ad
obliterare la selezione delle prove ritenute
argomentatamente dallo stesso rilevanti e pertinenti al fine
della decisione della controversia

pèropossito enunciati da questa Corte ( Cass. civ., S.U.
Sent. n. 16598/2016 e n. 11892/2016) il motivo va ritenuto
inammissibile.
5.- Con il quinto motivo del ricorso si lamenta la violazione
degli artt. 817 e 818 e/o degli artt. 1158/1160- 1161 c.c. e
“comunque il mancato accertamento dell’intervenuta
usucapione”.
Il motivo, al di là della sua formulazione in inusuale formula
“alternativa/dubitativa”, non può essere accolto.
Parti ricorrenti si dolgono, nella sostanza di questione
relativa ad un marciapiedi pretesamente da loro usucapito.
Senonchè il disposto rigetto della domanda di usucapione
del medesimo marciapiedi è fondato dalla sentenza
impugnata su idonea motivazione e corretta applicazione
delle norme e dei principi applicabili nella fattispecie.
Per di più nella presente sede, anche attraverso lo
strumentale ricorso al dedotto vizio “alternativo” di
violazione di legge, i presupposti fattuali per affermare o
escludere la sussistenza dell’invocata usucapione non
6

Pertanto, anche alla stregua dei condivisi principi già in

possono costituire oggetto di riesame nel giudizio di
legittimità.
Da ultimo va poi rimarcata che la suddetta valutazione dei
requisiti di usucapibilità prescindeva dalla connotazione o
meono di accessorietà dell’opera o di suoi elementi

posseduti.
Il motivo va, dunque, respinto.
6.- Il ricorso deve essere , pertanto, rigettato.
7.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano così
come in dispositivo.
8.-

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei

ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a
norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 del D.P.R. n.
115/2002.

P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al
pagamento in favore delle parti controricorrenti delle
spese del giudizio, determinate in C 4.200,00, di cui C
200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura
del 15% ed accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del
2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il
7

(marciapiedi e relativo cordolo) rispetto agli immobili

versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso
art. 13.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda

19 aprile 2018.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma,

Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il

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