Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37136 del 09/05/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 37136 Anno 2018
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: NARDIN MAURA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MILANESI ENRICO nato il 09/05/1974 a PADOVA

avverso l’ordinanza del 08/06/2017 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
sentita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN;
lette/sentite le conclusioni del PG

Data Udienza: 09/05/2018

RITENUTO IN FATTO
1.

Con ordinanza in data 8 giugno 2017 la corte di appello di Bologna ha

rigettato la domanda formulata Enrico Milanesi per la liquidazione dell’equa
riparazione dovuta ad ingiusta detenzione in custodia cautelare in carcere dal 15
aprile 2013 sino al 18 giugno 2013, data nella quale il Tribunale del riesame di
Bologna disponeva la liberazione del medesimo, per l’insussistenza dei gravi
indizi in relazione reati di cui agli artt. 81, 110, 479 cod. pen., 81, 110 cod. pen.,
art. 3 n. 8) legge 75/1958 e artt. 110 cod. pen, 5, comma 8, d. Igs. 286/1998,
dei quali era accusato, perché, in qualità di assistente capo presso l’Ufficio

in servizio presso la Squadra mobile di Piacenza, operava per assicurare la
permanenza sul territorio italiano di Gil Gabriela Rojas, rilasciando una falsa
attestazione sul motivo del soggiorno e sul domicilio, favorendo in tal modo la
donna che esercitava la prostituzione.
2.

L’ordinanza ha ritenuto sussistente la colpa grave del Milanesi, ai sensi

dell’art. 314, comma 1^, per essersi egli interessato per fare avere alla Rojas un
permesso per restare in Italia della durata di tre mesi, consapevole
dell’illegittimità della situazione di permanenza in Italia della donna e soprattutto
dell’illecito comportamento del collega Bozzini, che aveva chiesto il suo
intervento, sia in quell’occasione che successivamente all’approssimarsi della
scadenza del trimestre, accettando una ricompensa “in natura”, da parte della
medesima. In particolare, il provvedimento con cui è stato negato l’indennizzo,
ha ritenuto la sussistenza di una “situazione obiettiva idonea ad evocare,
secondo un canone di normalità, una fattispecie di reato” considerando
gravemente colposa la condotta tenuta dal Milanese consistita, come già
affermato dalla sentenza di merito, nella “scorrettezza e leggerezza nel riferire e
suggerire al Bozzini e, tramite lui, alla Rojas le modalità per ottenere il permesso
di permanenza per tre mesi, pur secondo la normativa esistente, ma nella
consapevolezza che i documenti indicati, che sarebbero stati prodotti, sarebbero
stati di falso contenuto”.
3.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo

difensore, Enrico Milanese affidandolo ad un unico articolato motivo, con cui
lamenta il ex art. 606 comma 1^, lett. b) ed e) il vizio di violazione di legge ed il
vizio di motivazione. In primo luogo, osserva come la corte territoriale non abbia
valutato l’illegittimità della misura patita dal Milanesi, prima sotto il profilo
dell’ingiustizia formale ed indi, successivamente, sotto il profilo dell’ingiustizia
sostanziale, non fornendo peraltro alcuna motivazione, in punto di nesso
causale, tra la condotta antecedente la misura custodiale e la sua adozione. E
ciò, senza neppure considerare che gli elementi a disposizione del giudice della
cautela al momento sia dell’applicazione che del mantenimento della misura,
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immigrazione della Questura di Bologna, in concorso con il collega Paolo Bozzini,

erano gli stessi su cui si era basato il tribunale del riesame nell’annullarla,
valutandoli diversamente, così restando esclusa in radice l’incidente causale della
condotta del Milanesi sull’adozione della misura cautelare. Ossreva, inoltre, che
l’ordinanza si fonda su fatti smentiti non solo dalla sentenza di assoluzione, ma
anche dagli atti di indagine, perché le informazioni ricavate dalle intercettazioni
vengono in parte travisate ed in parte pretermesse dal giudice dell’equa
riparazione. La corte, infatti, giunge al rigetto dell’istanza attribuendo
immotivatamente al Milanesi comportamenti quali la scorrettezza deontologica
nel gestire la pratica della Rojas o il suo rapporto con il collega Bozzini, o la

smentite dalla lettura integrale delle telefonate captate. Rileva che, invero, dalla
telefonata del 5 novembre 2012, quando il Bozzini chiama il Milanesi, emerge
che quest’ultimo non ricorda che cosa avrebbe dovuto chiedere al suo superiore
gerarchico. Così Bozzini- che conferma che la cittadina dominicana, in favore
della quale stava chiedendo informazioni, era titolare di un permesso di
soggiorno per motivi di famiglia, essendo giunta in Italia per venire a trovare una
cugina- spiega al Milanesi che la donna era arrivata il giorno prima. Nel corso
della conversazione, tuttavia, il Milanesi chiarisce al Bozzini che il termine per
formulare la dichiarazione di presenza, ai fini della regolarizzazione della
posizione, é di otto giorni dall’ingresso sul territorio nazionale e che la cittadina
straniera non avrebbe potuto lavorare in Italia. Il Bozzini, a quel punto, replica
“ma che lavoro.., fa la puttana, allora va bene”. Ma il Milanesi reagisce “sei
proprio un cretino guarda, ma proprio un cretino”ed il Bozzini risponde “ma sto
scherzando”. Sicché nulla può evincersi dal dato testuale della telefonata che
autorizzi a ritenere che fra Bozzini e Milanesi vi fosse un accordo al fine di
stabilire una data da utilizzare per far sì che venissero rispettati gli otto giorni
dall’ingresso della cittadina straniera nel territorio dello Stato, come previsto
dalla legge, consentendole una permanenza regolare. Né è ricavabile alcuna
informazione probatoria che consenta di affermare che il Milanesi fosse a
conoscenza degli accordi intercorsi tra Bozzini, Rojas e Mercedes Kelly, la quale
aveva fornito alla Rojas l’attestazione di ospitalità, sempre allo scopo di
soddisfare i criteri imposti per la legittima permanenza in Italia. Parimenti dalla
lettura delle conversazioni risultanti da ulteriori telefonate intercorse fra Bozzini e
Milanesi nessun elemento può ricavarsi per sostenere che il Milanesi fosse
consapevole dell’illegittimità della situazione della Rojas in relazione all’indebito
rilascio del permesso per restare in Italia o dell’illecito commesso dal Bozzini che
aveva ottenuto dalla Rojas una prestazione sessuale al momento del ricevimento
del “foglio”. Anzi, il Milanesi, anche nelle telefonate successive, cerca di prendere
le distanze dal collega rispondendo più volte “sei un cretino…. Sei proprio un
cretino” ed ancora “sei un cretino e guarda, allora la tua sfera personale, cioè

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consapevolezza dell’accordo intercorso fra questi e la Rojas, circostanze tutte

non a me io non sono interessato alla tua sfera personale capisci?”. Tanto è vero
quando il Bozzini insiste per ottenere il rinnovo del permesso alla sua scadenza il
Milanesi nega che vi sia alcuna possibilità “no basta… perché sono passati i tre
mesi (…) deve andare via per tre mesi”ed a fronte della richiesta da parte del
Bozzini di cercare altre soluzioni il Milanesi risponde “n0000… assolutamente” ed
aggiunge “non è che la mandiamo via noi e che lei deve andare via (…) allora
andrà in Spagna, che cazzo ti devo dire ?”. Sicché al di là della volgarità del
linguaggio, del rapporto confidenziale esistente fra i colleghi, avuto riguardo al
concreto rigore manifestato dal Milanesi nell’adempiere ai propri compiti, non

dell’emissione della misura e meno ancora che la sua condotta possa ritenersi
gravemente colposa. Osserva, infine, come l’ordinanza impugnata anziché
valorizzare abbia stigmatizzato l’atteggiamento processuale collaborativo tenuto
dall’interessato, sostenendo che gli si sarebbe limitato a trincerarsi dietro
l’applicazione testuale della normativa negando l’evidenza delle intercettazioni,
mentre in sede di interrogatorio egli si era limitato ad illustrare le procedure
applicate, chiarendo che, essendo la Rojas entrata in Europa dalla Spagna, ella
aveva un permesso di soggiorno spagnolo e che poteva spostarsi liberamente
nei paesi europei. Essendoci stato un errore allo sportello, quando la medesima
si era recata a dichiarare il suo arrivo in Italia, con il dirigente era stato deciso
che successivamente si sarebbe dovuta rilasciare una nuova autorizzazione o
correggere quella sbagliata. Sempre nel corso dell’interrogatorio, d’altro canto, il
Milanesi aveva spiegato di non aver mai dato peso alle parole del collega sui
rapporti intercorrenti fra lui e la Rojas, perché il Bozzini parla spesso delle donne
in termini volgari, mentre lui non aveva mai neppure conosciuto la donna. Ed
ancora in quella sede ha chiarito di non essere stato neppure presente al lavoro
il giorno nel quale era stata presentata la falsa attestazione di ospitalità, peraltro
priva di valore alcuno e consistente in una mera prassi”. La formulazione delle
accuse, dunque, era dipesa dall’affrettata valutazione degli elementi a
disposizione e dall’errata interpretazione della normativa sull’immigrazione,
smentita dall’ordinanza del tribunale del riesame, prima ancora che dalla
sentenza di assoluzione. Invece, quegli stessi elementi sconfessati già dal
tribunale del riesame sono stati utilizzati dalla corte territoriale per respingere la
domanda di equa riparazione, unitamente quello attribuito come ulteriore
condotta gravemente colposa, consistente nell’aver intrattenuto rapporti con il
Bozzini, considerandoli frequentazioni imprudenti, pur essendo quest’ultimo un
collega incensurato del Milanesi.
4.

Il ricorrente conclude chiedendo l’annullamento dell’ordinanza con

rinvio per nuovo esame.

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può sostenersi che il suo comportamento abbia costituito causa sinergica

5.

Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso la Corte di

Cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso.
6.

Si è costituito il Ministero dell’Economia e delle Finanze, a mezzo

dell’avvocatura dello stato, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del
ricorso o in subordine il suo rigetto.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.

Il ricorso va accolto.

2.

Va premesso che la cognizione del giudice di legittimità nei

detenzione è limitata alla sola legittimità del provvedimento impugnato, anche
sotto l’aspetto della congruità e logicità della motivazione. Ai sensi dell’art. 646,
comma terzo cod. proc. pen., richiamato, dall’art. 315 ultimo comma cod. proc.
pen., infatti, l’unico rimedio avverso il provvedimento della Corte di Appello, che
pronuncia in unico grado, è il ricorso per cassazione, nei limiti previsti dall’art.
606 cod. proc. pen., non essendo previsto alcun ampliamento dei motivi di
impugnazione con specifico riferimento al procedimento per l’equa riparazione
(cfr. ex multis, Sez. 4, n. 542 del 21/4/1994, Bollato, Rv. 198097).
3.

La censura proposta dal ricorrente riguarda, in priuma battuta, l’omessa

valutazione dell’ingiustizia formale della misura cautelare coercitiva.
4.

A tal proposito, occorre ricordare che “La condizione ostativa al

riconoscimento del diritto all’equa riparazione per ingiusta detenzione,
consistente nell’avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per
dolo o colpa grave, non opera, in relazione alle misure disposte in difetto delle
condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen.,
esclusivamente nei casi in cui l’accertamento dell’insussistenza ab origine delle
condizioni di applicabilità della misura in oggetto avvenga sulla base dei
medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare,
in ragione unicamente di una loro diversa valutazione (Sez. 4, n. 26269 del
01/03/2017 – dep. 25/05/2017, Ministero Dell’Economia Delle Finanze, Rv.
27010201; conforme a Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D’Ambrosio, Rv.
24766301).
Si tratta di un’autonoma ipotesi generatrice del diritto alla riparazione per
ingiusta detenzione, qualificata appunto come “ingiustizia formale”, che si
realizza nel caso della insussistenza originaria delle condizioni per l’adozione o il
mantenimento della misura custodiale, allorquando l’accertamento
dell’insussistenza delle condizioni di applicabilità della misura custodiale avvenga
sulla base degli stessi identici elementi già a disposizione il giudice della cautela
ed unicamente in ragione della loro diversa valutazione. In simili casi la
possibilità del diniego del diritto alla riparazione per effetto della condizione
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procedimenti per il riconoscimento dell’equo indennizzo a seguito di ingiusta

ostativa della condotta sinergica del soggetto non può che essere esclusa, perché
sin dall’inizio il giudice delle indagini preliminari era nella condizione di negare la
misura concessa, sulla base del medesimo quadro probatorio ritenuto dal
tribunale del riesame inidoneo alla sua emissione. Quando si profila, infatti, la
riconoscibilità della illegittimità della misura da parte del G.I.P. nel momento in
cui emise il provvedimento, essendo a sua disposizione tutti quegli stessi
elementi considerati successivamente considerato dal tribunale in sede di
riesame o di appello non può sostenersi neppure astrattamente la sussistenza
della coefficienza causale della condotta del soggetto colpito dalla misura

possono scaturire decisioni di segno diverso ed opposto, ciò significa che
comportamento tenuto dall’interessato costituisce elemento neutrale e
l’illegittimità della misura cautelare ex post equivale alla sua illeggittimità ex

ante il che rende sempre la riparazione comunque dovuta.
Incombe, dunque, sul giudice della riparazione l’onere di provvedere alla
verifica dell’identità del quadro probatorio a disposizione nel momento
dell’accertamento dell’insussistenza

ab origine delle condizioni di applicabilità

della misura custodiale rispetto a quello a disposizione del giudice che ha emesso
il provvedimento cautelare. Solo quando emergano elementi nuovi e rilevanti ai
fini della decisione si porrà il problema della valutazione della condotta quale
elemento sinergico all’applicazione della misura.
Nel caso in esame, la Corte territoriale non ha affrontato la questione pur
dando atto che il Tribunale del riesame con ordinanza del 18 giugno 2013
aveva disposto l’immediata liberàzione del Milanesi per l’assenza di gravi indizi di
colpevolezza e quindi delle esigenze cautelari.
L’ordinanza deve essere, pertanto, annullata con rinvio alla Corte di Appello
di Bologna per nuovo giudizio.

P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Bologna per
nuovo giudizio.
Cosi deciso il 9/05/2018
Il Consigliere est.
Maura iNardin

cautelare. Cio perché, in buona sostanza, se dal medesimo quadro probatorio

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