Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37093 del 04/05/2018
Penale Sent. Sez. 3 Num. 37093 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SEMERARO LUCA
SENTENZA
sul ricorso proposto da
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI SASSARI
nel procedimento a carico di:
ODABY LUCKY nato il 03/05/1966
avverso la sentenza del 28/09/2017 del giudice per le indagini preliminari del
TRIBUNALE di TEMPIO PAUSANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere LUCA SEMERARO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FULVIO
BALDI che conclude per l’annullamento con rinvio;
udito il difensore, avv. M. Z., che si riporta alla memoria depositata.
Data Udienza: 04/05/2018
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Sassari ha proposto
ricorso avverso la sentenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Tempio Pausania del 29 settembre 2017 con la quale Odaby Lucky è stato
condannato alla pena di 3 anni di reclusione ed € 12.000 di multa per il reato ex
art. 73 comma 1 D.P.R. n. 309/90.
Con un unico motivo, il procuratore generale ha dedotto il vizio di violazione
di legge, in relazione alla pena prevista nell’art. 73 comma 1 D.P.R. n. 309/90.
detentiva base in anni 6 e mesi 6 di reclusione, inferiore al minimo edittale
determinato a seguito della sentenza n. 32/2014 della Corte Costituzionale che ha
dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 4 bis del D.L. 272/2005, pari ad anni 8 di
reclusione.
2. La difesa ha depositato una memoria con la quale si chiede il rigetto del
ricorso ritenendo la pena determinata nella discrezionalità del giudice; la difesa ha
poi ricostruito il susseguirsi delle sentenze della Corte Costituzionale anche in
relazione alla pena dell’art. 73 comma 1 d.p.r. 309/1990.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso del procuratore generale è fondato e la sentenza del giudice per
le indagini preliminari del Tribunale di Tempio Pausania deve essere annullata con
rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio per la nuova determinazione
della pena.
Ed invero, tenuto conto che la condotta è stata posta in essere il 8 settembre
2016, quindi dopo la sentenza della Corte Costituzionale n.32 del 2014, la pena
minima detentiva per il delitto ex art. 73 comma 1 d.p.r. 309/1990 è quella di 8
anni di reclusione, già prevista dalla norma prima delle modifiche del 2005
dichiarate incostituzionali.
Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tempio Pausania è dunque
incorso in violazione di legge perché ha determinato la pena base in misura
inferiore a quella prevista dall’art. 73 corna 1 d.p.r. 309/1990.
Tenuto conto che l’annullamento concerne solo la determinazione della pena,
si dichiara irrevocabile l’accertamento della responsabilità penale del ricorrente.
Per il ricorrente, il giudice per le indagini preliminari ha individuato la pena
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e
rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Cagliari, sezione
distaccata di Sassari.
Dichiara irrevocabile l’accertamento della responsabilità penale.
Così deciso il 4/5/2018.
Luc
Il Presidente
re estensore
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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Terza Sezione Pen
DEPOSITATO IN CANOE RIA
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