Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36669 del 16/07/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36669 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: MORELLI FRANCESCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MERCURIO PAOLO nato a EBOLI il 21/02/1955
avverso la sentenza del 28/04/2017 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA MORELLI;
Data Udienza: 16/07/2018
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che:
– la Corte d’Appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino che
aveva affermato la penale responsabilità di Mercurio Paolo per tentato furto
aggravato;
della sentenza impugnata per violazione dell’art. 129 c.p.p.
Ritenuto che:
– tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di
inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha l’onere di dedurre le
censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, nonché di
indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie
l’unico motivo di ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall’art.
581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza
impugnata congrua e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla
base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di
individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
– alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge (art. 616 c.p.p.), la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di
inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Sez. 2, n.
35443 del 06/07/2007 Rv. 237957), al versamento, a favore della cassa delle
ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 2.000.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 2.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 16 luglio 2018
Il Consigli
Francesc
nsore
– propone ricorso il difensore dell’imputato, deducendo con unico motivo la nullità