Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36621 del 16/07/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36621 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: PISTORELLI LUCA
Data Udienza: 16/07/2018
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LESNIUC SORIN nato a RODOLFZEL( GERMANIA) il 28/01/1993
avverso la sentenza del 25/05/2017 del TRIBUNALE di FERRARA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;
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osserva
1.Con la sentenza indicata in epigrafe, il G.i.p. del Tribunale di Ferrara ha applicato ai sensi
dell’art. 444 c.p.p. a Lesniuc Sorin la pena da questi concordata con il pubblico ministero per i
reati di furto in abitazione aggravato tentato e consumato.
3. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse, atteso che lo stesso ricorrente asserisce
che i beni oggetto di confisca non siano di sua proprietà, bensì di un terzo, circostanza che per
l’appunto rivela il difetto di un suo interesse alla restituzione degli stessi, non altrimenti
specificato nel ricorso.
4. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 2.000,00.
Per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro
2.000,00.
-6)luglio 2018
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2. Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo violazione di legge e vizi della
motivazione in merito all’omessa restituzione a sé medesimo di alcuni degli oggetti in
sequestro o, in subordine, per l’omessa devoluzione della controversia sulla loro proprietà al
giudice civile.