Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36571 del 06/07/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36571 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: DI PAOLA SERGIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COTRONEO ROSSANA nato a NAPOLI il 12/02/1975

avverso la sentenza del 14/04/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA;

Data Udienza: 06/07/2018

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Là CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenzà in data 14/04/2016; confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di NAPOLI, in data 18/12/2009, nei confronti
di COTRONEO ROSSANA in relazione al reato di cui all’ art. 648 cod. pen.
Propone ricorso per cassazione l’imputata, deducendo con il primo motivo di ricorso, violazione di
legge in relazione all’art. 648 cod. pen. con riferimento alla ritenuta responsabilita’, poiché la
fattispecie concreta riguardava la falsificazione del titolo, rispetto alla quale non vì era prova della
ricezione da parte di un terzo o comunque con la consapevolezza della provenienza delittuosa; con
il secondo motivo di ricorso, si deduce vizio di motivazione, mancante contraddittoria e illogica, con
Il ricorso è inammissibile, sia in quanto assolutamente generico e confuso nel contenuto delle
censure, sia perché manifestamente infondato. La sentenza impugnata ha chiarito con sintesi
efficace come la falsificazione dell’assegno, mediante l’apposizione della falsa firma di girata, era
stata logicamente preceduta dalla ricezione del titolo, all’ordine di un soggetto diverso dall’imputata
che, per tale ragione, era con evidenza consapevole della provenienza delittuosa dell’assegno (in
quanto sottratto da terzi, né poteva rilevare la posteriorità della denuncia di furto rispetto
all’incasso del titolo da parte dell’imputata, poiché è ragionevole che la mancata ricezione del titolo
da parte del beneficiario, comporti uno iato temporale tra tale evento e la successiva denuncia da
parte dell’emittente). Le censure svolte quindi sono del tutto apodittiche e generiche, nella parte in
cui lamentano confusamente una serie di vizi della motivazione, senza però indicare puntualmente
quali aspetti della decisione sarebbero colpiti da quei difetti.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Così deciso il 06/07/2018

riferimento all’affermazione della consapevole ricezione del titolo di provenienza delittuosa.

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