Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36569 del 06/07/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36569 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: DI PAOLA SERGIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CAPPIELLO GIORGIO nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 26/01/1957
avverso la sentenza del 10/02/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA;
Data Udienza: 06/07/2018
RITENUTO IN FATTO E IN DIRMO
La CORTE APPELLO di NAPOLI, Con sentenza in data – 10/02/2017, parzialrhente riformando la
sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di NAPOLI, in data 16/01/2013, nei confronti di CAPPIELLO
GIORGIO, dichiarava l’intervenuta prescrizione di alcuni delitti e confermava la condanna,
riducendo la pena, in relazione al reato di cui all’ art. 648 cod. CP
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo con unico motivo di ricorso la violazione di
legge, in relazione agli artt. 125, comma 3 , cod. proc. pen., 99 e 133 cod. pen. e vizio di
motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della recidiva contestata, senza adeguata
motivazione circa la valenza del nuovo episodio criminoso.
confronta con la motivazione della sentenza che ha indicato gli elementi decisivi per considerare il
nuovo episodio di reato, alla luce del numero e della gravità dei precedenti penali, anche specifici,
valutando anche il tempo trascorso, in quanto il nuovo reato commesso è risultato espressivo di
una personalità dalla spiccata inclinazione a delinquere e, quindi, sintomatico di una più accentuata
pericolosità; ciò in sintonia con l’insegnamento di legittimità secondo la quale il rigetto della
richiesta di esclusione della recidiva facoltativa, pur richiedendo l’assolvimento di un onere
motivazionale, non impone al giudice un obbligo di motivazione espressa, ben potendo quest’ultima
essere anche implicita (Sez. 2, n. 39743 del 17/09/2015, Del Vento, Rv. 264533), ritenendo
corretto anche derivarlo dalla disamina della personalità dell’imputato, emergente dalla dettagliata
descrizione delle condotte criminose dallo stesso tenute, dalla gravità dei fatti (Sez. 2, n. 40218 del
19/06/2012 , Fatale, Rv. 254341).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.
Così deciso il 06/07/2018
Il motivo è inammissibile, perché generico e manifestamente infondato, nella misura in cui non si