Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36817 del 31/05/2018
Penale Sent. Sez. 6 Num. 36817 Anno 2018
Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI
Relatore: CAPOZZI ANGELO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LOMBARDO ANTONIO nato a MONTESARCHIO il 12/02/1961
avverso la sentenza del 02/10/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONE PERELLI
che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio limitatamente al capo c)
perchè il fatto non è piu previsto come reato, con eliminazione della relativa pena, e
dichiararsi l’inammissibilità nel resto.
Data Udienza: 31/05/2018
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano, a
seguito di gravame interposto dall’imputato Antonio LOMBARDO avverso
la sentenza emessa il 28.1.2014 dal Tribunale di Monza, ha confermato
la decisione con la quale il predetto è stato riconosciuto responsabile dei
revocata e condannato a pena di giustizia.
2.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione
l’imputato deducendo:
2.1.
Violazione di legge penale in relazione alla condanna per il
reato di guida senza patente, depenalizzato.
2.2.
Vizio di motivazione in ordine alla affermazione di
responsabilità ed al diniego delle attenuanti generiche, non avendo quanto al primo aspetto – la Corte confutato le deduzioni difensive e quanto al secondo – motivando genericamente sul pertinente motivo di
appello.
3.
Ritiene la Corte che il ricorso è solo in parte fondato.
4.
Il primo motivo è fondato in ragione della intervenuta
depenalizzazione della fattispecie di guida senza patente a seguito del
d.leg.vo n. 8/2016.
5.
Il secondo motivo è manifestamente infondato sotto
entrambi gli aspetti, avendo la Corte dato risposta ai motivi di appello in
ordine alla testimonianza dell’agente Pappagallo, con la quale – peraltro
– non si confronta; come pure ha ineccepibilmente giustificato il diniego
delle attenuanti generiche sulla base dei precedenti penali a carico
dell’imputato ed al suo non apprezzabile comportamento processuale.
6.
Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata limitatamente al capo c) perché il fatto non è più previsto
dalla legge come reato rideterminando – ai sensi dell’art. 620 lett. I)
cod. proc. pen., la pena in mesi otto di reclusione. Nel resto il ricorso
deve essere rigettato.
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reati di resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente perché
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo c)
perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato e per l’effetto
ridetermina la pena in mesi otto di reclusione. Rigetta nel resto il
Così deciso il 31.5.2018.
ricorso.