Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20354 del 31/07/2018
Civile Ord. Sez. U Num. 20354 Anno 2018
Presidente: TIRELLI FRANCESCO
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA
ORDINANZA
sul ricorso 24429-2017 proposto da:
COMUNE DELL’AQUILA, in persona del Sindaco
pro tempore,
elettivamente domiciliatosi in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
DOMENICO DE NARDIS;
– ricorrente contro
IPER AQUILA, GICOM S.R.L., AQUILANA CALCESTRUZZI S.R.L.;
– intimati per correzione di errore materiale della sentenza n. 22359/2017 della
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 26/09/2017.
Data pubblicazione: 31/07/2018
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/07/2018 dal consigliere ANGELINA-MARIA PERRINO.
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rilevato che:
queste sezioni unite con sentenza 26 settembre 2017, n. 22359
IPER AQUILA e hanno condannato la ricorrente al pagamento
delle spese nei confronti delle controparti costituite;
in narrativa, hanno riferito che il Comune dell’Aquila e l’ARAP
non hanno svolto difese;
di contro, il Comune dell’Aquila ha rappresentato di avere svolto
difese, notificando tempestivo controricorso e ha evidenziato
che la stessa intestazione della sentenza n. 22359/17 riporta la
circostanza, giacché il Comune vi compare come
controricorrente;
per conseguenza il Comune ha chiesto la correzione dell’errore
materiale della sentenza, specificamente dell’ultimo capoverso
di pagina 3, dov’è riferito dell’omesso svolgimento delle difese,
nonché del dispositivo, con riguardo all’omessa liquidazione
delle spese in proprio favore;
considerato che:
l’esame del fascicolo processuale evidenzia che il Comune
dell’Aquila nel giudizio in oggetto ha effettivamente svolto difese
notificando tempestivo controricorso, di modo che la discrasia
tra l’intestazione della sentenza e l’indicazione in narrativa sopra
riportata è ascrivibile a mero errore materiale;
all’omessa liquidazione delle spese di lite in favore del Comune
dell’Aquila si può porre rimedio mediante la procedura esperita,
in base al principio di recente espresso da queste sezioni unite
(con sentenza 21 giugno 2018, n. 16415), in base al quale
Ric. 2017 n. 24429 sez. SU – ud. 17-07-2018
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CNTh
hanno dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla s.r.l.
qualora, come nel caso in esame, l’onere delle spese sia posto a
carico del soccombente, l’omissione va sanata mediante
correzione dell’errore, che dà appunto attuazione alla
statuizione contenuta in motivazione;
–
in tal modo, si è segnalato, si viene a coprire il vuoto di tutela
produrrebbe con riguardo alle sentenze della Corte di
Cassazione;
–
la sentenza va quindi corretta per un verso nel senso che va
dato atto dello svolgimento di attività difensiva da parte del
Comune dell’Aquila e, per altro verso, nel senso che la
ricorrente va condannata a pagare anche le spese sostenute dal
Comune dell’Aquila, che si liquidano in euro 4.200,00 per
compensi, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese
forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge;
per questi motivi
dispone correggersi la sentenza n. 22359/17 nel senso che:
–
nell’ultimo periodo di pag. 3 le parole “Aquilana Calcestruzzi e
Gicom si sono difese con unico controricorso; non hanno svolto
difese il Comune e l’ARAP”, vanno sostituite con le parole
“Aquilana Calcestruzzi e Gicom si sono difese con unico
controricorso; ha svolto difese altresì il Comune, mentre non le
ha svolte l’ARAP”;
in dispositivo, le parole “condanna la ricorrente alle spese,
liquidate in euro 6000,00, oltre euro 200,00 per esborsi; oltre
spese forfettarie e accessori di legge”, vanno sostituite con le
parole “condanna la ricorrente alle spese, liquidate, quanto ad
Aquilana Calcestruzzi e a Gicom, in euro 6000,00 per compensi,
oltre euro 200,00 per esborsi e, quanto al Comune dell’Aquila,
in euro 4200,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi;
Ric. 2017 n. 24429 sez. SU – ud. 17-07-2018
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rispetto all’omessa regolazione delle spese, che altrimenti si
oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di
legge”;
manda alla cancelleria per l’annotazione sull’originale della
sentenza corretta e per la notificazione alle parti.
Così deciso in Roma, il 17 luglio 2018.