Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20268 del 31/07/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 20268 Anno 2018
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: MONDINI ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 3369-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

CASSARINO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA RENATO FUCINI 24, presso lo studio dell’avvocato
GIUSEPPINA STILLITANI, rappresentato e difeso
dall’avvocato GIUSEPPE CASSARINO giusta delega a
margine;

Data pubblicazione: 31/07/2018

- controricorrente
avverso

la

sentenza

n.

325/2013

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di SIRACUSA,

della

depositata

il

17/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
08/06/2018

dal Consigliere Dott. ANTONIO

MONDINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione;
udito per il ricorrente l’Avvocato GAROFOLI che si
riporta al ricorso;
udito per il controricorrente l’Avvocato CARDONE per
delega dell’Avvocato CASSARINO che ha chiesto il
rigetto.

udienza del

Fatti della causa
1.

La commissione tributaria provinciale di Siracusa, decidendo

dell’impugnazione proposta da Giuseppe Cassarino contro l’avviso di
accertamento in rettifica del reddito di lavoro autonomo dichiarato per l’anno
2004, accoglieva il ricorso del contribuente sulla base delle due seguenti
ragioni: l’avviso era stato invalidamente fondato sull’art. 32 del d.P.R. 600/73,
come modificato dall’art. 1, comma 402 della legge 311/2004, laddove la

bancarie effettuate dal contribuente alla sua attività professionale) era entrata
in vigore dal primo gennaio 2005 e non aveva effetto retroattivo; l’avviso era
fondato su un accertamento induttivo il quale era stato contrastato dal
Cassarino con documenti idonei a ricostruire “con accettabile verosimiglianza la
causa delle più rilevanti operazioni bancarie monitorate dall’Agenzie delle
Entrate”.
2. La commissione tributaria regionale della Sicilia, con sentenza in data 17
settembre 2013, dichiarava l’appello proposto dalla Agenzia inammissibile in
quanto involgente solamente la prima delle due ragioni della decisione
impugnata, con la conseguenza che sulla seconda, relativa alla “infondatezza
nel merito dell’impugnato accertamento”, si era formato il giudicato ex art. 324
c.p.c.
3. L’Agenzia delle Entrate ricorre, con due motivi, per la cassazione della
sentenza della commissione tributaria regionale della Sicilia.
4. Giuseppe Cassarino resiste con controricorso illustrato con memoria.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia lamenta, in relazione all’art. 360,
comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art.56 del d.lgs.
546/92, dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c., deducendo quanto segue: “la
commissione applica erroneamente, seppur non espressamente citati, gli
artt.56 del d.lgs. 546/92 e l’art. 2909 c.c., citando espressamente invece l’art.
324 c.p.c. … il disposto dell’art. 56 non trova applicazione così come quello
dell’art. 2909 c.c. La non formazione del giudicato interno deriva dal fatto che
il Giudice di primo grado ha ritenuto che la sola esistenza dei versamenti in
conto, alla luce dell’art.32 d.P.R.600/73 ante novella del 2004, non assistita da

modifica (istitutiva della presunzione legale di pertinenza delle operazioni

convergenti circostanze e contrastante con i documenti prodotti dal ricorrente
rendesse privo di fondamento l’impugnato accertamento mentre l’applicazione,
ratione temporis

dell’art.32 è un elemento connotante la successiva

impugnazione dell’Agenzia assorbente le altre, presupposte, discendenti e
concorrenti motivazioni anch’esse contenute nel”appello dell’Agenzia che
riproponeva la validità dell’accertamento …”.
2. Con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia lamenta, in relazione all’art. 360,

deducendo che la commissione ha omesso di pronunciarsi sulla applicazione
retroattiva della riforma apportata all’art.32 dalla legge 311/04
3. Il ricorso è inammissibile, giacché né l’uno né l’altro dei motivi veicolati
intacca la statuizione della commissione tributaria regionale, conforme alla
giurisprudenza di questa Corte (Cass. sentenza n. 18641 del 27/07/2017;
Cass. ordinanza

n. 22753 del 03/11/2011; Cass. sentenza n. 3386 del

11/02/2011), secondo cui l’appello dell’Ufficio era inidoneo a produrre
l’annullamento della sentenza appellata perché involgente una soltanto delle
due autonome e concorrenti statuizioni poste a base della decisione di primo
grado, con conseguente passaggio in giudicato dell’altra (ex art. 324 c.p.c.),
giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione stessa.
4. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte dichiara il ricorso inammissibile;
condanna la Agenzia delle Entrate a rifondere a Giuseppe Cassarino le spese
del giudizio, liquidate in C 7300,00, oltre accessori.
Così deciso in Roma, 1’8 giugno 2018

comma 1, n. 4, c.p.c. la violazione o falsa applicazione dell’art.112 c.p.c.,

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