Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20097 del 30/07/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 20097 Anno 2018
Presidente: CRUCITTI ROBERTA
Relatore: DELL’ORFANO ANTONELLA

Data pubblicazione: 30/07/2018

SENTENZA

sul ricorso n. 17803-2011 proposto da:
ONORANZE FUNEBRI RIPAMONTI S.r.L., in persona del le g ale
rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio
dell’Avvocato EMANUELE COGLITORE, che la rappresenta e difende assieme
all’Avvocato Maria g razia Bruzzone g iusta procura estesa a mar g ine del
ricorso

1/4., •

– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente
domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che
la rappresenta e difende ope legis

R.G. 17803/2011

e

EQUITALIA NORD S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t.,
elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato
SALVATORE TORRISI, rappresentata e difesa dall’Avvocato GIUSEPPE
FIERTLER giusta procura estesa in calce al controricorso

avverso la sentenza n. 74/30/2010 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 10.5.2010, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29.5.2018 dal
Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale PAOLA
MASTROBERARDINO che ha concluso per l’accoglimento del 7° motivo e per
il rigetto dei rimanenti motivi;
uditi per la ricorrente l’Avvocato CARLO ALBINI (per delega) e per la
controricorrente l’Avvocato dello Stato PAOLO GENTILI
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 10.5.2010 la Commissione Tributaria Regionale della
Lombardia ha confermato la sentenza n. 226/24/2009 della Commissione
Tributaria Provinciale di Milano, che aveva respinto l’opposizione, proposta
dalla società contribuente indicata in epigrafe, avverso cartella di
pagamento, recante ruoli IRPEG ed IRAP, per le annualità 2000 e 2001.
Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione la
società indicata in epigrafe affidato a sette motivi.
Con il primo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma,
n. 4 e 5 c.p.c., «violazione dell’art. 112 c.p.c. Omessa o insufficiente
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio», avendo
la CTR omesso di pronunciare sull’eccezione della contribuente circa la
«materiale e/o giuridica inesistenza e/o comunque la radicale nullità della
notificazione della cartella di pagamento» o comunque essendo incorsa la
CTR in omessa o insufficiente motivazione sul punto.
Con il secondo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo
comma, n. 3 c.p.c., «violazione o falsa applicazione dell’art. 26 bis del

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– con troricorrente –

R.G. 17803/2011

DPR 602/1973, degli artt. 4 comma 3, 7 comma 6, e 14 della legge n.
890/1982, degli artt. 149 e 160 c.p.c., dell’art. 2700 c.c. e dell’art. 21 del
D.Lgs. n. 546/1992».
Con il terzo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma,
n. 4 e 5 c.p.c., «violazione dell’art. 36, 2° comma, n. 4 del D.Lgs. n.
546/1992 e dell’art. 111, comma 6, Cost. Omessa o insufficiente

omesso di pronunciare sull’eccezione della contribuente circa il mancato
perfezionamento dell’iscrizione a ruolo.
Con il quarto motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo
comma, n. 3 c.p.c., «violazione o falsa applicazione degli artt. 7 e 17,
comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 e dell’art. 2697 c.c.» avendo
la CTR posto a carico del contribuente l’onere di «indicare quale sarebbe il
corretto ammontare degli interessi» e di produrre «un conteggio a
sostegno della fondatezza della propria doglianza».
Con il quinto motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma,
n. 3 e 5 c.p.c., «violazione o falsa applicazione dell’art. 148 c.p.c. e
dell’art. 60 comma 1, lett. b-bis, del D.P.R. n. 600/1973. Omessa o
insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio»
per avere la CTR ritenuto la notifica validamente effettuata dal messo
comunale ex art. 60 Dpr 600/1973, omettendo inoltre di valutare che
l’Agenzia aveva unicamente prodotto le sole relate di notifica apposte sul
frontespizio degli avvisi di accertamento, non prodotti integralmente, e che
le suddette relate non riportavano il destinatario, la data di invio e l’ufficio
postale.
Con il sesto motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma,
n. 4 c.p.c., «violazione dell’art. 36, 2° comma, n. 4 del D.Lgs. n.
546/1992 e dell’art. 111, comma 6, Cost.» per avere la CTR omesso di
motivare in merito all’eccepita carenza di motivazione degli atti impositivi.
Con il settimo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo
comma, n. 4 c.p.c., «violazione degli artt. 112 e 329 c.p.c.» per avere
la CTR, in assenza di appello incidentale, condannato l’appellante al

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motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio», avendo la CTR

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pagamento delle spese del doppio grado di giudizio e non soltanto di quelle
d’appello.
L’Agenzia delle Entrate ed Equitalia si sono costituite con controricorso,
deducendo l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso principale.
La società contribuente ha, altresì, illustrato le proprie ragioni con
memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

1.1. Il primo motivo di ricorso va disatteso.
1.2. E’ inammissibile il profilo di violazione dell’art. 112 c.p.c., per la
contraddittorietà della denuncia, così come prospettata, in unico motivo, dei
due distinti vizi di omessa pronuncia e di omessa o insufficiente motivazione
su un punto decisivo della controversia: il primo implicando, infatti, la
completa omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del
caso concreto, da far valere, in quanto violazione dell’art. 112 c.p.c.,
esclusivamente a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e non con la
denuncia della violazione di norme di diritto sostanziale; il secondo
presupponendo, invece, l’esame della questione oggetto di doglianza da
parte del giudice di merito, seppure lamentandosene la soluzione in modo
giuridicamente non corretto ovvero senza adeguata giustificazione e da
denunciare ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr. Cass.
n. 15882/2007).
1.3. Pur a prescindere dalla contraddizione appena evidenziata e
dall’inammissibilità del motivo del ricorso, con il quale l’omessa pronuncia
sia censurata in termini di vizio di motivazione, in ogni caso, esso è
infondato, occorrendo per la sua configurabilità che manchi completamente
l’esame di una censura mossa al Giudice di primo grado, non ricorrendo
invece vizio di omessa pronuncia nel caso in cui il Giudice d’appello fondi la
decisione su un argomento che totalmente prescinda dalla censura o
necessariamente ne presupponga l’accoglimento o il rigetto (cfr. Cass.
n. 11756/2006).
1.4. Ed infatti, la CTR si è espressamente pronunciata con specifica
motivazione in merito all’eccezione di invalidità della notifica della cartella di
pagamento con consegna a persona fisica individuata come addetto

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RAGIONI DELLA DECISIONE

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dell’ufficio, rilevando che la contribuente aveva mancato di <>.
4.1 Va parimenti disatteso il quarto motivo di ricorso circa il preteso
errato calcolo degli interessi iscritti a ruolo, laddove si lamenta che
dall’estratto di ruolo non era dato comprendere i criteri di quantificazione
applicati e che in ogni caso era stato violato l’art. 20 del DPR n. 602/1973,
che prevede l’applicazione di un tasso pari al 2,75 per cento.
4.2. Sul punto si osserva che la cartella, mediante richiamo all’estratto
di ruolo (ritualmente trascritto in parte qua nel ricorso) riportava importi
agevolmente verificabili atteso che il criterio di liquidazione degli interessi in
materia tributaria era predeterminato ex lege (art. 20 Dpr n. 602/73) e che
correttamente la CTR ha evidenziato come il contribuente non avesse
dimostrato che gli importi applicati fossero superiori a quanto previsto
normativamente.

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ruolo), integra violazione dell’art. 112 c.p.c., che deve essere fatta valere

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5.1. E’ infondato anche il quinto motivo di ricorso atteso che solo in
caso di notifica dell’atto tributario a persona diversa dal destinatario, a
mente dell’art. 60, lett. b-bis, D.P.R. n. 602/73, «è necessario», ai fini
del perfezionamento notificatorio, «l’inoltro al destinatario e l’effettiva
ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la
casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione», ipotesi che

l’avviso di accertamento relativo all’anno 2000 era stato notificato «a
mani di Preda Fabio – incontestatamente dipendente della società
ricorrente-»; con riguardo, poi, alla dedotta apposizione della relata di
notifica in calce e non sul frontespizio dell’atto, è sufficiente osservare che
non può dichiararsi la nullità della notifica dell’atto impositivo per
apposizione della relata sul frontespizio, anziché in calce, ove non siano
oggetto di specifica contestazione la completezza e conformità dell’atto
notificato, il quale contenga in ogni foglio il numero della pagina e
l’indicazione del numero complessivo di esse, ciò che garantisce
all’interessato l’integrità dell’atto notificato, con conseguente
raggiungimento dello scopo della notifica (cfr. Cass. n. 23175/2016), il che
priva di fondamento le censure della ricorrente che non ha contestato una
qualche specifica incompletezza; il medesimo principio è peraltro applicabile
anche alla contestata mancanza, sulla relata di notifica, del numero delle
raccomandate, del destinatario delle stesse, della data di invio e l’ufficio
postale tramite il quale erano state inviate.
6.1. Va altresì disatteso il sesto motivo di ricorso, non trovando
fondamento la denunciata violazione dell’art.112 c.p.c. per omessa
pronuncia sul motivo di appello relativo alla carenza di motivazione delle
cartelle impugnate, essendosi la CTR, in sentenza, espressamente
pronunciata sul punto con specifica motivazione, ritenendo che non
sussistesse alcun vizio per carenza di motivazione.
6.2. E’ comunque opportuno evidenziare che la doglianza della

p

ricorrente risultava Ci~ inconferente atteso che solo la cartella
esattoriale che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al
contribuente (ipotesi che non ricorre nel presente caso), ma costituisca il

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non ricorre nel caso in esame avendo la CTR correttamente evidenziato che

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primo ed unico atto con il quale l’ente impositore esercita la pretesa
tributaria, deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente
impositivo, e contenere, quindi, gli elementi indispensabili per consentire al
contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza
dell’imposizione (cfr. Cass. n. 28276/2013, 11722/2010), cosicché, laddove,
come nella specie, il contribuente era già in grado di conoscere i presupposti

assolto mediante il mero richiamo, contenuto nell’estratto di ruolo, all’atto
impositivo.
7.1. È invece fondato il settimo motivo, col quale la ricorrente censura
la sentenza per aver condannato l’appellante anche alle spese del primo
grado, compensate dalla CTP che pure ne aveva rigettato la domanda, in
difetto di appello incidentale delle parti appellate.
7.2. La sentenza di secondo grado non ha infatti modificato la sentenza
di primo grado, sicché la statuizione sul nuovo regolamento delle spese dei
primo grado non è ricollegabile ad una rinnovata valutazione del
complessivo, diverso esito del giudizio; ne consegue che, essendo state le
spese compensate dal primo giudice senza una specifica doglianza sul punto
della parte vincitrice nel merito (doglianza che non può ritenersi proposta
attraverso la mera richiesta di liquidazione delle spese del doppio grado), il
semplice rigetto dell’appello del soccombente non autorizzava il giudice del
gravame a regolare diversamente le spese del primo grado (cfr. Cass. n.
18533/2009).
7.3. La sentenza è dunque viziata da ultrapetizione e va cassata

in

parte qua; non essendo peraltro necessari ulteriori accertamenti di fatto, la

causa può essere decisa ex art. 384 c.p.c., con la compensazione delle
spese del giudizio di primo grado, ferma ogni altra statuizione della
sentenza d’appello.
8. Le spese del giudizio di cassazione possono essere compensate,
essendo stato il ricorso accolto solo relativamente ad un capo secondario
della sentenza impugnata.

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della pretesa tributaria, l’obbligo di motivazione della cartella poteva essere

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P.Q.M.
La Corte accoglie il settimo motivo di ricorso, respinti i rimanenti motivi;
cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel
merito, compensa tra le parti le spese del giudizio di primo grado nonché
quelle del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria

della Corte di Cassazione, in data 29.5.2018.

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