Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25616 del 14/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 25616 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: BANDINI GIANFRANCO

SENTENZA

sul ricorso 20430-2009 proposto da:
F.I.S.A.

S.R.L. C.F.

00284430303,

in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 9, presso lo
studio dell’avvocato DE ARCANGELIS GIORGIO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato COMAND
2013

STEFANO, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2786

contro

DELLA GIUSTINA NADIA, VENCHIARUTTI ARMANDA, CECCHINI
MARGHERITA,

ZURICH

INSURANCE

COMPANY

S.A.

Data pubblicazione: 14/11/2013

RAPPRESENTANZA

GENERALE

PER

L’ITALIA,

TISSINO

FABRIZIO;
– intimati –

avverso il provvedimento n. 110/2008 della CORTE
D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 29/10/2008 R.G.N.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/10/2013 dal Consigliere Dott.
GIANFRANCO BANDINI;
udito l’Avvocato DE ARCANGELtfGIORGIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. COSTANTINO FUCCI che ha concluso per
l’accoglimento per quanto di ragione.

121/2006;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Cecchini Margherita, dipendente dell’impresa di Venchiarutti
Armanda, incaricata di effettuare le pulizie dei vetri dello stabilimento

della Venchiarutti, ad un’altezza di circa quattro metri dentro una
“cesta” poste sulle forche di un muletto, azionato da Tissino Fabrizio,
dipendente della FISA srl.
Caduta a terra con la “cesta”, la Cecchini riportò lesioni, per il ristoro
delle quali convenne in giudizio la Venchiarutti.
Quest’ultima, costituitasi, affermò che la responsabilità del sinistro
era ascrivibile in gran parte alle condotte imprudenti della
danneggiata, del Tissino e, ai sensi dell’art. 2049, della FISA srl,
chiedendone la chiamata in causa, unitamente, per esserne
garantita, alla Zurigo Assicurazioni spa.
La FISA srl, costituitasi e resistendo alla domanda, chiese la
chiamata in causa di Della Giustina Nadia, con cui aveva concluso
un contratto di appalto per le pulizia dello stabilimento.
La Della Giustina, costituitasi, chiese la chiamata in causa, per
esserne garantita, della Zurigo Assicurazioni spa.
Il primo Giudice condannò la Venchiarutti al risarcimento del danno e
la Zurigo Assicurazioni spa a tenerla indenne nei limiti del massimale
di polizza, rigettando le altre domande.
La Venchiarutti propose appello, ribadendo che avrebbe dovuto
essere riconosciuto il concorso di colpa della lavoratrice, del Tissino
e della FISA srl.

3

di Osoppo della FISA srl, venne sollevata allo scopo, alla presenza

Si costituì la Zurich Insurance Company s.a., evidenziando che, nel
frattempo, era stato raggiunto un accordo transattivo tra la Cecchini,
la Venchiarutti e la compagnia di assicurazioni.

volersi avvalere della suddetta transazione.
La Corte d’Appello di Trieste, con sentenza del 3.7 – 29.10.2008, in
riforma della pronuncia di prime cure, dichiarò la cessazione della
materia del contendere fra la Cecchini, la Venchiarutti, la Della
Giustina e la compagnia assicuratrice; dichiarò inoltre la concorrente
responsabilità nella produzione del sinistro di Tissino Fabrizio e della
FISA srl, nella misura del 15% per ciascuno, dando atto in
motivazione che la compagnia assicuratrice non aveva proposto
azione di regresso.
La Corte territoriale, a sostegno del decisum e per quanto qui ancora
rileva, osservò, all’esito della disamina del complesso delle
emergenze probatorie, ivi comprese le dichiarazioni acquisite nel
corso del procedimento penale celebratosi a seguito dell’infortunio,
che doveva ritenersi l’esistenza di un rapporto di occasionalità
necessaria in relazione all’attività svolta dal Tissino e che la condotta
colpevole di quest’ultimo, per quanto eccedente le sue incombenze,
era comunque inerente all’incarico ricevuto dalla FISA srl,

“non

potendosi ritenere del tutto estranea al rapporto di lavoro”.
Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, la FISA srl ha
proposto ricorso per cassazione fondato su un unico motivo.

4

Della Giustina Nadia, nel corso del giudizio di appello, dichiarò di

Gli intimati Venchiarutti Armanda, Cecchini Margherita, Zurich
Insurance Company s.a., Della Giustina Nadia e Tissino Fabrizio non
hanno svolto attività difensiva.

1. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione (art.
360, comma 1, n. 5, cpc), deducendo che una diversa e più corretta
valutazione delle emergenze probatorie acquisite avrebbe dovuto
escludere la sua responsabilità in relazione all’art. 2049 cc.
2. Osserva preliminarmente la Corte che l’art. 366 bis cpc è
applicabile ai ricorsi per cassazione proposti avverso i prowedimenti
pubblicati dopo l’entrata in vigore (2.3.2006) del dl.vo 2 febbraio
2006, n. 40 (cfr, art. 27, comma 2, dl.vo n. 40/06) e anteriormente al
4.7.2009 (data di entrata in vigore della legge n. 68 del 2009) e,
quindi, anche al presente ricorso, atteso che la sentenza impugnata
è stata pubblicata il 29.10.2008.
In base alla norma suddetta, nei casi previsti dall’articolo 360, primo
comma, numeri 1), 2), 3) e 4), cpc, l’illustrazione di ciascun motivo si
deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un
quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’articolo 360, primo
comma, n. 5), cpc, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere,
sempre a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto
controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o
contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza
della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

5

MOTIVI DELLA DECISIONE

Secondo l’orientamento di questa Corte il principio di diritto previsto
dall’art. 366 bis cpc, deve consistere in una chiara sintesi logicogiuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità,

affermativa – che ad esso si dia, discenda in modo univoco
raccoglimento od il rigetto del gravame (cfr, ex plurimis, Cass., SU,
n. 20360/2007), mentre la censura concernente l’omessa,
insufficiente o contraddittoria motivazione deve contenere un
momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva
puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in
sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua
ammissibilità (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 20603/2007).
In particolare deve considerarsi che il quesito di diritto imposto
dall’art. 366

bis cpc, rispondendo all’esigenza di soddisfare

l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella
cui è pervenuta la sentenza impugnata, ed al tempo stesso, con una
più ampia valenza, di enucleare, collaborando alla funzione
nomofilattica della Suprema Corte di Cassazione, il principio di diritto
applicabile alla fattispecie, costituisce il punto di congiunzione tra la
risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio generale,
e non può consistere in una mera richiesta di accoglimento del
motivo o nell’interpello della Corte di legittimità in ordine alla
fondatezza della censura così come illustrata nello svolgimento dello
stesso motivo, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni
esposte e porre la Corte in condizione di rispondere ad esso con

6

formulata in termini tali per cui dalla risposta – negativa od

l’enunciazione di una regula iuris che sia, in quanto tale, suscettibile
di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto
all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr,

Conseguentemente è inammissibile non solo il ricorso nel quale il
suddetto quesito manchi, ma anche quello nel quale sia formulato in
modo inconferente rispetto alla illustrazione dei motivi
d’impugnazione; owero sia formulato in modo implicito, sì da dovere
essere ricavato per via di interpretazione dal giudice; od ancora sia
formulato in modo tale da richiedere alla Corte un inammissibile
accertamento di fatto; od, infine, sia formulato in modo del tutto
generico (cfr, ex plurimis, Cass., SU, 20360/2007, cit.).
In sostanza, come ulteriormente chiarito dalla giurisprudenza di
legittimità, il quesito formulato per ciascun motivo di ricorso deve
consentire l’individuazione del principio di diritto che è alla base del
provvedimento impugnato e, correlativamente, del diverso principio
la cui auspicata applicazione ad opera della Corte di Cassazione
possa condurre ad una decisione di segno diverso, nel mentre, in
difetto di una tale articolazione logico – giuridica, il quesito si
risolverebbe in un’astratta petizione di principio, inidonea ad
evidenziare il nesso tra la fattispecie ed il principio di diritto che si
auspica venga affermato e, al contempo, ad agevolarne la
successiva enunciazione in funzione nomofilattica (cfr, ex plurimis,
Cass., SU, nn. 14385/2007; 22643/2007); così, schematizzando,
una formulazione del quesito di diritto idonea alla sua funzione

7

ex plurimis, Cass., nn. 11535/2008; 19892/2007).

richiede allora che, con riferimento ad ogni punto della sentenza
investito da motivo di ricorso, siano indicati gli aspetti di fatto
rilevanti, il modo in cui il giudice lo ha deciso, la diversa regola di

(cfr, ex plurimis, Cass., nn. 7258/2007; 19768/2008).
A sua volta il momento di sintesi prescritto in relazione alle censure
svolte ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, richiede che l’illustrazione
del motivo sia corredata da una sintetica esposizione del fatto
controverso, degli elementi di prova valutati in modo illogico o
illogicamente trascurati, dell’itinerario logico in base al quale si
sarebbe dovuti pervenire, se errore non vi fosse stato, ad un
accertamento di fatto diverso da quello posto a base della decisione
(cfr, ex plurimis, Cass., n. 4646/2008).
3. L’unico motivo svolto si conclude con un quesito del seguente

tenore: “Dica l’Ecc.ma Corte se — diversamente valutate le
circostanze in fatto così come rappresentate nella parte motiva del
presente atto — vi sia responsabilità della FISA s.r.l. ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 2049 c.c. ovvero se la stessa debba andare
esente da censure”.
Siffatto “quesito” non configura un momento di sintesi (nel senso
precisato dalla ricordata giurisprudenza di questa Corte) pertinente
al denunciato vizio di motivazione, né un quesito di diritto in
relazione ad una eventuale violazione dell’art. 2049 cc.
Dal che discende l’inammissibilità della doglianza.

8

diritto sulla cui base il punto controverso andrebbe viceversa risolto

La quale, si rileva per completezza di motivazione, non potrebbe
comunque trovare accoglimento, siccome risolventesi in un non
consentito (in questa sede di legittimità) riesame delle risultanze

immune da vizi logici.
4. In definitiva il ricorso va rigettato.

Non è luogo a pronunciare sulle spese, in difetto di attività difensiva
degli intimati.
P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese.
Così deciso in Roma il 3 ottobre 2013.

probatorie, a fronte di una motivazione coerente con i dati acquisiiti e

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA